Nel caso di disabilità grave, la legge riconosce diverse agevolazioni, sia nel caso in cui sia il lavoratore stesso a trovarsi in tale condizione, sia laddove il lavoratore debba assistere un familiare con disabilità grave (articolo 33 della legge 104/1992).
La lavoratrice o il lavoratore con disabilità grave hanno diritto a:
– 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
– 2 ore al giorno (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore)
La lavoratrice o il lavoratore che presta assistenza hanno diritto a:
– 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.
In caso di riconoscimento dell’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è possibile beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno.
La legge n. 53/2000 ha introdotto la possibilità di usufruire di un congedo di due anni, continuativo o frazionato, per “gravi motivi familiari” (decessi, malattie gravi di familiari). Il congedo garantisce al dipendente la conservazione del posto di lavoro ma non dà diritto alla retribuzione e non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
• coniuge o parte dell’unione civile convivente;
• padre o madre, anche adottivi o affidatari;
• figlio convivente;
• fratello o sorella convivente;
• parente o affine entro il terzo grado convivente;
• figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l’inizio
del periodo di congedo richiesto).
fonte INPS