Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici

Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/1995)
La pensione di inabilità viene riconosciuta ai dipendenti pubblici che, in seguito alla visita da parte della competente commissione medico (ASL, CMV, CMO), siano stati riconosciuti «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
Sono destinatari della pensione d’inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
La pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È reversibile in favore dei superstiti aventi diritto. Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta l’attribuzione di un “bonus” o di un’anzianità convenzionale come se l’iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio. Il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni (articolo 2,comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335):
• anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio
precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
• risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
• riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, in Italia o all’estero, ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.
Nel caso in cui venga accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
Se ne ricorrono i requisiti, a seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico considerando nell’anzianità contributiva utile il servizio effettivamente posseduto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.

fonte INPS

Pubblicato da evasimola

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