il nuovo registro delle opposizione: telefonico e postale

    Il registrò delle opposizioni (di seguito RPO) è tenuto dalla fondazione Ugo Bordoni ricerca e innovazione (FUB) ed è un servizio del Ministero dello sviluppo economico esteso a tutti i numeri nazionali.

   Inizialmente il RPO, era dedicato solo ai telefoni fissi iscritti nell’elenco telefonico pubblico mentre dal 2022 è possibile opporsi anche al marketing tramite cellulari.  Nel dettaglio chi si iscrive al RDO viene inserito nella cosiddetta black list al fine di non subire più telefonate assillanti di telemarketing. Gli sms e le app di messaggistica non rientrano nell’ambito di applicazione del Registro pubblico delle opposizioni: l’iscrizione nel RPO blocca solo le chiamate dei call center e quelle automatizzate (dette “robocall”) e annulla anche tutti consensi precedentemente forniti per marketing e profilazione, eccetto quelli di aziende con cui sono in vigore dei contratti (ad esempio per i gestori di utenze energetiche) e questo impone a che chi si occupa di marketing di consultare mensilmente il registro per non disturbare chi si è iscritto.

Quindi attualmente esiste;

  1.  il “RPO Telefonico” cioè il Registro pubblico delle opposizioni utile per non ricevere chiamate indesiderate di telemarketing;
  2.  il “RPO Postale” cioè il Registro pubblico delle opposizioni utile per non ricevere la posta cartacea nominativa agli indirizzi postali riportati negli elenchi telefonici pubblici.

Detto altrimenti il RPO si riferisce al trattamento dei dati ai fini di marketing svolto attraverso il canale telefonico e quello della posta cartacea; attualmente la regolamentazione della pubblicità tramite posta elettronica non rientra nell’ambito di applicazione del  servizio.  Ad ogni modo, in generale è necessario richiedere un consenso specifico per ogni tipologia di trattamento dei dati. Inoltre, di solito le newsletter e le comunicazioni pubblicitarie inviate tramite email riportano in calce al messaggio il link per l’annullamento dell’iscrizione, su cui è sufficiente cliccare per cancellare il proprio indirizzo email dai destinatari.

Gli operatori hanno un massimo di 15 giorni per recepire le nuove iscrizioni al RPO Telefonico e 30 giorni per registrare le nuove iscrizioni al RPO Postale.

L’iscrizione al RPO Telefonico è a tempo indeterminato, mentre quella al RPO Postale decade automaticamente in caso di rimozione da parte dell’intestatario della linea telefonica dagli elenchi telefonici pubblici oppure di cessazione dell’utenza.

L’iscrizione al  RPO per i cittadini  è gratuita e avviene con spid o in assenza tramite il sito registrodelleopposizioni.it oppure telefonando al numero verde 809 157 766 da numero fisso oppure chiamando lo 0642 98 64 11 dal cellulare.  Non serve alcuna documentazione, è solo necessario comunicare il numero di telefono, dimostrandone il possesso.

Con la nuova normativa del 2022 i gestori telefonici sono tenuti a comunicare al suddetto registro numeri fissi riservati (cioè quelli che non appaiono sugli elenchi telefonici pubblici) al fine che siano iscritti automaticamente al servizio. Per i numeri fissi non viene annullato automaticamente il consenso rilasciato per il marketing ma bisogna chiedere il rinnovo dell’iscrizione e annullare i consensi.

In ipotesi che si sospetti  una violazione del RPO bisogna seguire la procedura riportata nella sezione, del sito RDO,  “Conosci i tuoi diritti”. In caso di attivazione di servizi non richiesti nell’ambito dell’energia elettrica, gas e servizi idrici tramite telefono, ulteriori informazioni per la tutela dei propri diritti sono disponibili sul sito “Difenditi così”, la campagna per il consumatore contro il teleselling aggressivo, promossa da AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) e ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).

Si precisa che in ipotesi di violazione del RPO  la segnalazione va indirizzata all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite un apposito modulo elettronico oppure è possibile sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria. Il gestore del RPO non ha la competenza per accogliere segnalazioni di sospetti illeciti e non potrà gestirle, in quanto la legge prevede che devono essere indirizzate alla autorità competenti, che detengono i poteri ispettivi.

(Fonte immagine: web)

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190