L’accessibilità dei servizi e dei prodotti per le persone affette da disabilità

La legge n. 4/2004 conosciuta come legge Stanca, dal nome del ministro dell’innovazione tecnologica dell’epoca, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di norme atte a favorire l’accesso delle persone affette da disabilità ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione nonché alle strutture e servizi aperti o forniti al pubblico attraverso nuovi sistemi tecnologi e di informazione e comunicazione.

Più nel dettaglio con la Legge n. 4/2004 è stato introdotto, nel nostro sistema giuridico, il concetto di accessibilità definita dall’articolo 2, comma 2 , come “la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi siti Web, delle applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

Successivamente il decreto-legge n. 76/2020 ha esteso la platea dei soggetti destinatari della normativa introducendo il comma 1 bis dell’articolo 3  della legge n.4/ 2004 che testualmente dispone: “la presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma uno, che offrono servizi al pubblico attraverso siti Web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro”.

Detto più chiaramente l’applicazione delle norme dettate per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici è stata estesa anche alle imprese private di grandi dimensioni alle quali è stato concesso termine sino al 5 novembre 2022 per adeguarsi  (termine temporale contenuto nell’arti. 4, comma 2 bis introdotto dal Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 29 dicembre 2021 è successivamente modificato dal decreto-legge n. 82 del 27 maggio 2022).

Per quanto attiene invece alle imprese private che rimangono sotto la soglia di fatturato indicato dalla legge Stanca il decreto legislativo n. 82 del 27 maggio 2022 in attuazione della direttiva UE (European Accessibilty Act) sull’accessibilità n. 2019/ 882 del parlamento europeo  e del consiglio, emanata in data 17 aprile 2019 prevede che, a partire dal 28 giugno 2025 l’operatore economico debba rendere conformi alle prescrizioni contenute negli allegati tecnici al medesimo testo normativo i prodotti e servizi che la stessa indica. Questo significa che a partire dal 28 giugno 2025 ad eccezione delle micro imprese (cioè dell’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un titolo di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), tutti soggetti definibili come operatori economici (quindi il fabbricante, il rappresentante autorizzato, il distributore o il fornitore, l’importatore)  di servizi erogati consumatori tramite siti Web o app, Ivi compresi servizi di comunicazione elettronica sui servizi di media audio visivi, nonché i software è al hardware, saranno obbligati al rispetto delle regole di accessibilità previste dagli allegati tecnici di cui al decreto legislativo n.82/2022.

In  estrema sintesi la Legge vuole tutelare e garantire “il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione nonché alle strutture ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete e  ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 Costituzione” (art.1)

A  questo punto si rende necessario capire cosa intenda legislatore con accessibilità: innanzitutto il legislatore ha evitato di fornire una definizione statica del concetto di accessibilità limitandosi a richiamarne i principi generali e domandando a  una fonte esterna le linee guida AgID una definizione più precisa dei contenuti e questo per la semplice ragione che lo sviluppo tecnologico degli strumenti determina costantemente modificazioni al contenuto dei concetti informatici.

 

(fonte immagine: web)

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190