Assegno ordinario di invalidità

     L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Hanno diritto all’assegno le lavoratrici e i lavoratori:
• dipendenti;
• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
• iscritti alla gestione separata.
L’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se sono soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi, e ha validità triennale. Il beneficiario può chiedere la conferma nel semestre precedente la fine del triennio. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione. L’importo dell’assegno viene calcolato con il sistema misto: una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo. Se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, il calcolo è interamente contributivo.
L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa, ma in questo caso l’importo viene ridotto. Al compimento dell’età pensionabile, in presenza di tutti i requisiti, l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. Per avere diritto all’assegno, oltre alla riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, è necessario aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) nei 5 anni precedenti la domanda. L’assegno di invalidità non è reversibile in favore dei superstiti aventi diritto. Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale (ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale), che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.
L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

Fonte Inps

Pubblicato da evasimola

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