Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.
Una volta accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni consecutivi.
Per il 2020 l’importo dell’indennità è di 520,29 euro.
L’indennità è riconosciuta a chi:
• è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;
• è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
• è cittadino italiano;
• è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
• è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);
• ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta anche la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Diversamente è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale. Inoltre è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

 

Pubblicato da evasimola

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