Pensione di inabilità per i dipendenti privati e per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps

   La pensione di inabilità spetta, a domanda, all’assicurato o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta l’attribuzione di un’anzianità convenzionale come se l’iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se è cessata l’attività lavorativa e risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sanitari e amministrativi. Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi
attività lavorativa dipendente o autonoma, in Italia o all’estero, ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione. La prestazione cessa con la morte del pensionato. È reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
I requisiti di assicurazione e di contribuzione sono quelli indicati per l’assegno di invalidità.

fonte INPS

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Pubblicato da evasimola

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