Misure cautelari reali: ricorso in Cassazione

Cass n 19944/21

Ai sensi dell’art. 325, -comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali – ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. – il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale nozione – per quel che attiene alle censure rivolte alla motivazione dei provvedimenti impugnati, in forza della sanzione di nullità posta dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (la cui inosservanza rileva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) – rientrano soltanto l’inesistenza e la mera apparenza della motivazione (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 – 01) ossia quei vizi di essa «così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01). Difatti, la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga dì argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01). In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D’Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 -01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244)

Pubblicato da evasimola

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