Art 476 cp

Falsità materiale  commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni

Giurisprudenza

  • Contestazione delle circostanze aggravanti va esplicitata nell’imputazione, Cassazione penale, SS.UU., sentenza 04 giugno 2019 n° 24906.
  • Cassazione penale, sez. V, sentenza 06 febbraio 2018 n° 5452.

 

   L’art 476 cp co 1, sanziona la condotta di falsificazione di un atto pubblico ad opera di pubblico ufficiale. A norma dell’art. 493 cp la punibilità è estesa al pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle attribuzioni. L’ illecito descritto dalla norma  è pertanto sussumibile nella categoria dei reati propri purtuttavia la qualifica del soggetto non è di per sé sufficiente, essendo necessario che agisca nell’esercizio delle proprie funzioni.

  La condotta materiale descritta  dalla norma si specifica nella formazione, in tutto o in parte, di un atto falso ovvero nella alterazione di un atto vero, quest’ultima intesa quale qualsiasi modifica di un atto successiva alla sua regolare formazione.

   Secondo un primo orientamento quando l’autore della falsità è lo stesso soggetto che deve formare l’atto non può esserci alterazione materiale in quanto l’autore materiale può apportare ad esso tutte quelle modifiche o aggiunte che ritiene possibili o, addirittura, può non far venire alla luce l’atto lasciandolo allo stadio di mero proposito ( Cass 30271/12). Diversamente un secondo orientamento ha affermato che dopo  l’atto è stato formato integrano falso punibile tutte le modifiche e le aggiunte alla stesso (Cass. 37314/13).

    Si tratta di reato di pericolo astratto, in conseguenza di ciò si tende ad escludere il tentativo.

   Il secondo comma della disposizione contempla una circostanza aggravante speciale ( Cass. 24906/19) che deve essere indicata nel capo di imputazione dal PM non trovando nella specie applicazione l’istituto della “contestazione in fatto”.

  Il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico che deve essere provato giacche nel nostro sistema manca la figura di falso colposo (Cass.  30862/ 15).

  La giurisprudenza ha da sempre ritenuto configurabile il concorso tra i reati di truffa e di falso quando una falsificazione costituisca artificio posto in essere per commettere la truffa così come è stata sostenuta dalla piena configurabilità del concorso con il reato di riciclaggio che può essere occasionalmente commessa per mezzo della falsificazione di un documento ( Cass 49295/15).

 

Immagine web

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190