La discrezionalità medica in tema di visita domiciliare

Cass., sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 5380
LA MASSIMA
In tema di omissione di atti d’ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento “contra ius”, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione”.
IL CASO
   L’imputata in qualità di medico di turno presso il presidio di Guardia Medica, è stata condannata, per aver rifiutato senza giusta causa di visitare a domicilio una paziente allettata, che lamentava forti dolori al basso ventre, limitandosi a prescrivere l’assunzione di un farmaco contro le infezioni.

   Condannata nei primi due gradi di giudizio, l’imputata ha adito la Corte di Cassazione lamentando anche la violazione di legge in relazione all’elemento oggettivo e soggettivo di cui all’art. 328 c.p. In particolare, ha evidenziato l’insussistenza di elementi da cui desumere la propria responsabilità, avendo provveduto a somministrare la terapia, nonché l’assenza di rappresentazione e volizione di un contegno omissivo idoneo a cagionare il reato.
LA NORMA:
Art. 328 cp
  •  al primo comma si punisce il pubblico funzionario che rifiuti indebitamente di compiere un atto che per vari motivi d’urgenza deve essere compiuto senza ritardo;
  •  al secondo comma il pubblico funzionario che non compia entro trenta giorni l’atto dovuto, decorrenti dalla richiesta di chi vi abbia un legittimo interesse.
  • Mentre la condotta di cui al primo comma è monoffensiva, tutelando solo il buon andamento della P.A. ed il suo normale funzionamento, quella di cui al secondo comma presenta invece una natura plurioffensiva, tutelando anche il concorrente interesse del privato richiedente un atto dovuto.
  • I due commi hanno in comune che costituiscono entrambi ipotesi di reati di pericolo e di reato omissivo improprio, dato che puniscono una condotta consistente in un semplice non fare, prescindendo completamente dalla causazione di un evento di danno naturalisticamente inteso.
LA QUESTIONE
     La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata della discrezionalità riconosciuta al medico, per stabilire se e quando un eventuale rifiuto possa ritenersi giustificato.
LA SOLUZIONE
    La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità penale della ricorrente e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello.
    Partendo dall’elemento oggettivo, i giudici hanno osservato che la condotta del medico in servizio presso la Guardia Medica che rifiuta un intervento integra il reato di omissione di atti d’ufficio ex art. 328, comma 1, c.p. soltanto quando la sua azione sia sollecitata da personale qualificato, ovvero quando l’urgenza emerga evidente in considerazione della specifica e accertata rappresentazione fatta dal medico (in questo senso, Cass., sez. VI, 27.11.2012, n. 14979 e Cass., sez. VI, 12-7-2017, n. 43123). In questi casi, infatti, la condotta omissiva risulta pretestuosa e strumentale al rifiuto e integra la fattispecie incriminata.
    Più chiaramente partendo dal presupposto che il medico dispone di ampi margini di discrezionalità, potendo valutare la necessità o meno di una visita domiciliare, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41 la condotta del sanitario che si rifiuti di intervenire a domicilio non integra l’elemento oggettivo del reato di omissione di atti d’ufficio, quando non ricorre una situazione d’urgenza. In tale frangente, il medico conserva la propria discrezionalità, a prescindere dall’esattezza o meno della diagnosi effettuata, che potrebbe rilevare sotto altri e diversi profili, ma non ai sensi dell’art. 328 c.p.
     Peraltro, l’esclusione dell’elemento oggettivo si riversa nell’elemento soggettivo in quanto il pubblico ufficiale è responsabile soltanto qualora sia consapevole del proprio contegno omissivo, decidendo di non tenere la condotta richiesta dalla legge. In particolare, egli dovrà rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento che si ponga in contrasto con la norma e offensivo del bene giuridico tutelato, che nel reato di omissione di atti d’ufficio coincide con il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Pubblicato da evasimola

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