Il principio di retroattività della lex mitior

     L’art 2 cp enuncia il principio di retroattività della lex mitior. Il fondamento costituzionale del principio in esame è individuato nel principio di uguaglianza ex art. 3 Costche impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice” ne deriva che “detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli” (Corte Cost. 23 novembre 2006 n. 236). Viganò ritiene che dette giustificazioni oggettive debbano essere  valutate non soltanto al metro della ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. ma anche a quello dell’art. 7 Cedu in quanto il principio di retroattività della lex mitior è stato riconosciuto di rango convenzionale  (Corte edu sentenza 17 settembre  2009 Scoppola contro Italia) nonché come principio generale del diritto comunitario l(CGUE sent. 28 aprile  2011, El Dridi, C- 61-11).

    Va precisato che il principio in oggetto non si applica alla materia processuale ( Cass. SU n. 44895/14).

    In conclusione il principio di retroattività della legge favorevole pur dotato di fondamento costituzionale può subire deroghe ragionevoli e pertanto tra il principio di irretroattività della norma sfavorevole proclamato espressamente dall’art. 25 Cost, co 2. e quello in esame esiste una significativa differenza gerarchica.

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Pubblicato da evasimola

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