Il rapporto di causalità

    Il rapporto di causalità è disciplinato dall’articolo 40 co. 1 cp e dell’articolo 41 co 2 cp in quanto, secondo la giurisprudenza dominante, quest’ultima norma svolge un ruolo di temperamento della teoria condizionalistica  ( cd “condicio sine qua non”) in virtù della quale per causa deve intendersi ogni singola condizione dell’evento.

   Più precisamente stati i contenuti dell’articolo 25, co 2  e 27 Cost si ritiene che un fatto sia punibile solo laddove sia il risultato della condotta del soggetto agente. Ad es se  Tizio spara a Caio mirando al cuore e lo uccide è palese che la condotta Tizio, consistita nello sparo diretto ad uccidere Caio, sia condizione diretta ed immediata della morte di quest’ultimo: utilizzando infatti la teoria condizionalistia e il suo giudizio contro fattuale se Tizio non avesse sparato a Caio questi non sarebbe morto. Pur tuttavia si creano delle situazioni nelle quali è inverosimile utilizzare questo strumento logico: è il caso ad esempio di Tizio che investe Sempronio il quale ricoverato per lesioni nell’ospedale Beta muore per un crollo dello stesso. Se infatti la causa che ha portato Sempronio in ospedale è la condotta di Tizio è evidente però che questi non è colui che ha ucciso Sempronio la cui morte è dovuta ad un fatto successivo, il crollo dell’ospedale, capace di interrompere il nesso causale in quanto “causa da sola sufficiente a determinare l’evento“. Da questo esempio emerge come il rapporto tra l’articolo 40 co 1 e 41 co 2 sia fondamentali al fine di limitare un regresso all’infinito che deriva dall’applicazione del giudizio controfattuale. Ne deriva che occorre soffermarsi su quest’ultimo per esaminarne i limiti:  se Tizio e Caio, indipendentemente l’uno dall’altro, somministrano un eguale dose mortale di veleno nel pasto di Sempronio eliminando mentalmente ciascuno dei fattori causali, il risultato lesivo non viene meno, con l’assurda conseguenza che la morte di Sempronio non sarebbe causata ne da Tizio ne da Sempronio (cd  causalità alternativa). Ad analogo  risultato si perviene nel caso del malato Mevio, destinato a morire nell’immediato, che  sia ucciso da un’iniezione mortale eseguita dal medico Tullio (cd causalità alternativa ipotetica).  La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria correggono questi limiti grazie all’utilizzo della teoria della causalità umana in virtù della quale possono considerarsi causati dall’uomo i risultati che rientrano nella propria sfera di signoria, pertanto il paziente Mevio è morto non a causa del decorso naturale della sua malattia ma perché l’intervento del dr. Tullio è da solo sufficiente a determinarne la morte. Ulteriormente sia Tizio che Caio hanno realizzato una condotta che singolarmente considerata è causa della morte di Sempronio.

      L’accertamento del nesso causale viene compiuto dal giudice utilizzando le leggi scientifiche. Più precisamente la sentenza Bonetti del 1990 ha affermato che le regole da utilizzare per il giudizio contro fattuale sono le leggi scientifiche di copertura sia esse universali che statistiche cioè la migliore scienza ed’esperienza del momento storico la quale permette di affermare qual è la causa di un reato in forma pressoché certa. Successivamente la sentenza Franzese del 2002 ha ritenuto che l’utilizzo di leggi statistiche (cioè attestanti che un dato fattore determina il prodursi di un determinato evento solo in una certa percentuale di casi) sono dotate di validità scientifica anche laddove siano di coefficiente medio-alto. Ulteriormente, la suprema corte, ha prospettato un accertamento causale bifasico implicante l’accertamento di due tipi di probabilità: 1) la probabilità statistica riferita alla leggi scientifiche in sè, che individua la frequenza che caratterizza una determinata successione di eventi, esprimendo una verifica empirica percentuale sulla stessa; 2) la probabilità logica, riferita al caso concreto, che individua la probabilità della ricorrenza della legge statistica nel caso concreto. La probabilità logica afferma quindi la certezza processuale ex art. 533 cpp in quanto ricorre allorquando la legge causale che dimostri la relazione tra la condotta umana e l’evento risulti pertinente al caso concreto secondo un elevato grado di credibilità razionale.

  In ipotesi di leggi scientifiche controverse la sentenza Cozzini del 2019 afferma che il giudice è chiamato a:

  •   verificare l’attendibilità degli studi che sorreggono la teoria;
  • le basi fattuali sui quali essi sono condotti;
  • l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca;
  • il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi nonché la discussione critica che accompagna l’elaborazione dello studio focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate;
  • l’attitudine esplicativa delle collaborazione teorica.

Laddove invece siano assenti le leggi scientifiche di copertura o statistiche la sentenza della cassazione penale n. 12476/16 ha affermato l‘utilizzo delle massime di esperienza.

     Ritornando al rapporto tra l’articolo 40 co1 e 41 co 2 ci si è interrogati circa quale sia il fattore sopravvenuto da solo sufficienti a determinare l’evento. Più precisamente una volta accertato che la condotta umana costituisce condizione dell’evento si pone il problema di individuare quando il fattore alla stessa sopravvenuto sia tale da interrompere il nesso causale come nel caso del crollo dell’ospedale. Sono state prospettate due teorie la prima minoritaria è quella della causalità adeguata secondo la quale solo l’evento conseguenza anormale, atipica e inadeguata rispetto alla condotta compiuta interrompere il nesso causale. Sarà quindi necessario riportarsi idealmente al momento in cui il soggetto ha agito e chiedersi se l’evento potesse apparire un normale sviluppo della condotta. Questa teoria è criticabile innanzitutto perché il concetto di adeguatezza è soggetto ad applicazioni incerte inoltre perché finisce per includere nell’ambito della causalità considerazioni che concernono propriamente la colpevolezza. La teoria che ha riscosso notevole consenso in giurisprudenza mediante un concetto elastico di eccezionalità (Cass pen. 2013 n. 43168) è la teoria della causalità umana secondo la quale possono considerarsi causati dall’uomo soltanto i risultati che lo stesso in grado di dominare in virtù dei suoi poteri cognitivi evolutivi cioè gli accadimenti rientranti nella propria sfera di signoria. In altri termini la teoria della causalità umana esclude i soli decorsi condizionati da fattori eccezionali.

    Si segnala che da ultimo che la cassazione ha fatto ricorso alla teoria dell’imputazione obiettiva dell’avvento ( Cass. 280/2017) la quale afferma che può essere riscontrata una data relazione causale tra condotta ed evento laddove l’evento lesivo  costituisca la realizzazione del rischio generato dalla condotta. I due presupposti dell’imputazione dell’evento sono dunque: la creazione da parte dell’agente del rischio di ledere un dato bene giuridico, la realizzazione del medesimo rischio: se quindi Tizio cagiona lesioni a Caio il quale poi muore in ospedale per un’infezione della ferita poiché si è realizzato uno dei rischi propri delle lesioni personali, Tizio risponderà di omicidio diversamente se l’infezione letale deriva da un’operazione medica negligente non ne risponderà.

   In conclusione la giurisprudenza, al fine di accertare la causazione dell’evento naturalistico utilizza la teoria condizionalistica corretta dalla teoria della causalità umana o dell’imputazione obiettiva dell’evento a seconda del caso concreto in oggetto.

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190