Eccesso colposo: art. 55, co 1 cp

L‘eccesso colposo, applicabile ad ogni scriminante, richiede una serie di condizioni:

  1. la presenza di tutti i presupposti della scriminante;
  2. il travalicamento dei limiti della causa di giustificazione sussistente;
  3. la ricorrenza nella condotta delle note costitutive della colpa ai sensi dell’art. 43 cp;
  4. la previsione del fatto come delitto colposo.

    In coerenza con la sistematica adottata dal legislatore, per cui si distingue tra errore sul fatto che costituisce reato (art 47 cp) ed errore sulle scriminanti (art. 59 cp)  l’art. 55 contempla un’ipotesi particolare di errore sulle cause di giustificazioni “o più esattamente una particolare modalità della condotta caratterizzata da errore sulle scriminanti”( Cass. 190727/91). La previsione normativa dell’articolo in esame disciplina infatti quelle situazioni particolari nella quale, per colpa, determinata da imperizia, negligenza, imprudenza si superano i limiti oggettivi di scriminanti effettivamente esistenti nel senso che in una prima fase il comportamento dell’agente è sorretto da una causa di giustificazione realmente esistente mentre in una fase successiva è accompagnato dalla mera putatività di un elemento scriminante del quale vengono in realtà ecceduti limiti ( l’eccesso colposo in scriminante putativa è invece previsto dall’art. 59, co 3 cp).

   Accanto all’eccesso nei mezzi, dovuto ad una inabilità dell’agente che non riesce a contenere la condotta all’interno dei limiti della scriminante ( o eccesso nei mezzi dovuto ad errore inabilità ove l’evento più grave non è voluto) vi è l’eccesso nel fine, dovuto ad un errore motivo, nel senso che l’ agente mal si rappresenta il limiti della scriminante (sussiste in questo caso la volontà di cagionare l’evento più grave).

   L’opinione maggioritaria ascrive l’istituto alla colpa impropria, figura comprensiva dell’eccesso colposo e dell’ipotesi di colposa supposizione dell’esistenza di una scriminante ex art. 59, co 4 cp.

    Esempio in tema di legittima difesa: l’eccesso colposo si verifica ogni qualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza (cass. 275269/19) come nel caso in cui il Tizio, molestato dalla persona offesa Caio, visibilmente ubriaca e con equilibrio precario, la spinge in modo lieve facendola cadere in terra e cagionandone il decesso. È bene precisare che la scelta deliberata di una determinata condotta ancorché reattiva, la quale superi i limiti imposti dalla necessità della difesa e non per precipitazione, imprudenza o errata valutazione delle circostanze di fatto, bensì per consapevole determinazione, esclude l’eccesso colposo perché radica la volontarietà dell’evento, che diviene semplicemente punitivo, trovando nella precedente azione altrui pretesto non causale. Ne deriva che in quest’ultimo caso il delitto è doloso perché la condotta e l’evento sono volontari e previsti. In sintesi le ipotesi legislative della legittima difesa e quella dell’eccesso colposo presuppongono identità di situazione e si differenziano unicamente in ordine all’elemento dell’adegutezza della reazione.

   In conclusione non può essere configurato l’eccesso colposo in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante di cui si eccedono colposamente i limiti; non rientra nell’eccesso colposo quello consapevole e volontario, che rende la condotta indicata in ciascuna causa di giustificazione, punibile a titolo di dolo.

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Pubblicato da evasimola

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