Il delitto di rimozione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro

     Art 437 cp Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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      La norma in esame tutela la pubblica incolumità con specifico riferimento all’ambiente di lavoro. In particolare essa tende a prevenire le conseguenze dannose che derivano dalla mancata adozione, dalla rimozione o dal danneggiamento di mezzi destinati a fini antinfortunistici prima ancora che un disastro si sia realizzato. A tal fine, non è necessario che il rischio di eventi disastrosi incomba su un numero rilevante di lavoratori ma è sufficiente che siano determinati, a priori, i soggetti minacciati in quanto il reato si configura anche nel caso in cui il pericolo di infortunio, in concreto, coinvolga una sola persona

      Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un reato comune potendo essere commesso da chiunque in relazione all’ipotesi commissiva (chi rimuove o danneggia le misure antinfortunistiche) viceversa è reato proprio in relazione all’ipotesi commissiva (omette di collocare impianti) potendo in tale secondo caso essere commesso unicamente dagli appartenenti alle specifiche categorie di soggetti cui la legislazione antinfortunistica attribuisce obblighi di prevenzione quali garanti dell’incolumità dei lavoratori (come ad esempio i dirigenti, il datore di lavoro (Dgls n.81/2008) (cass. N. 20370/2006).

       Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale ai fini della configurabilità del delitto nel concetto di “infortuni” rientrano anche le “malattie – infortunio” intendendosi per tali la sindrome morbosa imputabile all’azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico fisici purché insorte in esecuzione del lavoro. Queste rientrano tra categorie delle malattie professionali in senso lato ma non le esauriscono, mentre nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell’esercizio a causa di lavoro ma che non siano prodotte da agenti esterni (Cass pen sez I,. 350/98).

    Con riferimento al secondo comma una parte della giurisprudenza ritiene che si tratti di una circostanza aggravante (cass. Pen. sez I n. 20370/06, Cass. Pen. sez I 6207/81) diversamente in età più risalente si è affermato che si tratta di un’ipotesi di concorso formale di reato ( quello di omissione di impianti antinfortunistici e quello di disastro colposo unificati, ai fini della pena, per evitare la maggiore severità del cumulo materiale) (cass.  Sez IV n. 100048/93). In dottrina si è invece affermato che il secondo comma conterrebbe un’ipotesi di condizione obiettiva di punibilità (Nori) oppure di delitto aggravato dall’evento (La Cute) o di delitto preterintenzionale (Piergallini).

      Si tratta di un reato di mera condotta nella forma omissiva che, espressamente prevista dalla norma in esame, non ammette modalità equivalenti di realizzazione in forma commissiva, diversamente è una fattispecie di reato di evento con riguardo alla modalità commissiva consistente nella rimozione o danneggiamento di dispositivi antinfortunistici che può essere realizzata anche in forma omissiva impropria laddove l’agente, avendo l’obbligo giuridico di impedire la manomissione di apparecchiature antinfortunistiche, ometta consapevolmente e volontariamente di impedirne la rimozione o il danneggiamento.

      Il delitto in esame richiede per la sua configurazione il dolo generico consistente nella consapevole volontà di omettere la collocazione ovvero di danneggiare o rimuovere dispositivi antinfortunistici con la ulteriore consapevolezza tanto della specifica destinazione prevenzionistiga dei dispositivi quanto del pericolo di disastri o di infortuni sul lavoro. Il delitto di cui all’articolo 437 si consuma nella forma omissiva nel momento della scadenza del termine ancora utile per la collocazione degli impianti, apparecchi o segnali destinati alla prevenzione antinfortunistica; nella forma commissiva nel momento in cui l’agente concretamente rimuove o danneggia tali misure. È ipotizzabile la configurazione di atti idonei diretti in modo non equivoche alla commissione del reato in esame nella sua forma commissiva (delitto tentato).

      Per la prima sezione penale della cassazione non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’articolo 179 del codice della strada che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso e quella di cui all’articolo 437 codice penale che sanziona l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro stante la diversità, non solo dei beni giuridici tutelati (rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale la prima e la sicurezza dei lavoratori la seconda) ma anche strutturale tra le fattispecie sotto l’aspetto oggettivo  e soggettivo (cass. 47211/17).

   Nell’ipotesi in cui dall’omissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri e infortuni sul lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita più operai  nell’espletamento di attività lavorative sussiste concorso formale tra reato di cui all’articolo 437 comma due e quello di omicidio colposo previsto dall’articolo 589 cp atteso che le due fattispecie incriminatrici considerano situazioni tipiche distinte  e tutelano beni giuridici differenti. Allo stesso modo la condotta del datore di lavoro che non adempia all’obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro oltre ad integrare gli estremi del delitto di cui all’articolo 437 integra altresì l’elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all’articolo 590 cp .

 art. 451 cp Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516 [c.p. 673; c.n. 1112] .

  Diversamente dalla fattispecie dolosa di cui all’art. 437 cp la fattispecie criminosa dell’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punisce le condotte consistite nell’omessa collocazione, nella rimozione oppure nella resa inidoneità allo scopo, degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all’estinzione dell’incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, non occorrendo anche il concreto verificarsi di uno dei danni che essa mira ad impedire o, comunque, a limitare (Cass 33294/11) Poiché la consapevolezza dell’omissione delle misure prescritte, e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro, e l’accettazione del pericolo insito nell’operare senza le stesse sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all’art. 437 c.p., qualora si verifichino, benché non voluti, il disastro e l’infortunio sul lavoro, ricorre l’ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell’art. 437 c.p., senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all’art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso ( Cass. 10048/93).

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Pubblicato da evasimola

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