Associazione per delinquere

Art. 416 cp Associazione per delinquere

  1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
    2. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
  2. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
    4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
    5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
    6. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1) aprile 1999, n. 91,si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
  3. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 115 cp. Accordo per commettere un reato. Istigazione.

          Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.
Nondimeno nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l’istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
Qualora l’istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

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       L’art. 414 cp è un delitto contro l’ordine pubblico: in ambito penalistico si distingue l’impostazione ideale, in virtù della quale il concetto di ordine pubblico si avvicina a quello di ordine giuridico e l’impostazione empirico materiale secondo la quale l’ordinamento pubblico coincide con il complesso delle condizioni di conservazione della pubblica tranquillità e della sicurezza collettiva. L’esistenza di un’associazione per delinquere costituisce un fenomeno antagonistico all’ordinamento dello Stato in sé pericoloso per l’ordine pubblico in senso materiale ecco perché è stata prevista la norma in commento.

L’art. 414 cp svolge una funzione anticipatoria della tutela penale in quanto punisce la partecipazione all’associazione a prescindere dalla commissione dei delitti scopo. In caso di realizzazione anche di questi ultimi, si realizza un concorso di reati e l’articolo 416 ha il compito di aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo nei confronti di quegli associati che ne siano autori (si segnala che in dottrina si riscontra l’opinione di chi qualifica l’articolo 416 come eccezione a quanto disposto dall’articolo 115 cp).

Gli elementi costitutivi dell’associazione per delinquere sono costituiti dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone; dallo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti (diversamente nel caso di concorso di persone ex art. 110 cp l’accordo ha ad oggetto un solo reato) mentre a livello soggettivo si richiede la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del programma stesso (dolo).

Un primo punto di criticità interpretativa attiene all’individuazione del momento consumativo del reato: esso coincide con la costituzione dell’associazione ma non è chiaro in cosa consiste tale condotta. Il problema nasce dal fatto che la norma richiede solamente che tre o più persone si associno senza specificare il grado minimo di organizzazione richiesto perché possa ritenersi che un’associazione per delinquere sia nata (cd deficit di determinatezza). La Cassazione, guidata dal principio di necessaria offensività, ha affermato la necessità di accertare che il grado di organizzazione sia adeguato rispetto al programma criminoso previsto e cioè, in altri termini, che l’associazione disponga dei mezzi idonei alla realizzazione dei reati fine (Cass. Sez I,  n. 34043/2006). Più specificamente, la giurisprudenza che segue quest’ultimo orientamento ritiene necessario accertare la sussistenza di un effettivo e stabile apparato organizzativo, idoneo ad essere nuovamente utilizzato anche in seguito all’eventuale commissione di un reato scopo. L’associazione deve, quindi, poter essere individuata quale entità distinta dalle singole deliberazioni ed attività criminose dei suoi membri. Solo in tal caso sarà possibile cogliere l’offensivista del reato che lo differenzia sia dal disvalore ricollegabile ai singoli delitti scopo, sia dal concorso di persone nel reato continuato.

 Si precisa che l’esistenza del vincolo può essere desunta anche indirettamente, ad esempio dai mezzi anche finanziari adoperati, dal numero delle basi logistiche, dalla continuità, frequenza e densità dei rapporti tra i soggetti, dall’interdipendenza delle loro condotte nonché dall’efficienza stessa dell’organizzazione (Cass. Sez VI, 24/08/12530)

 Si ritiene che il carattere stabile del vincolo conferisca al reato associativo natura necessariamente permanente. La giurisprudenza ha ritenuto che la rottura del vincolo associativo sia configurabile solo in caso di recesso volontario da accertarsi caso per caso in virtù di un una condotta esplicita, coerente e univoca. Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui è avvenuta la costituzione del vincolo associativo. È utile precisare che ai fini della determinazione della competenza per territorio, ove difetti la prova relativa al luogo della costituzione del sodalizio, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o comunque del primo atto diretto a commettere delitti programmati.

In merito al problema della configurabilità del tentativo in giurisprudenza esistono pronunce secondo cui il tentativo di associazione può configurarsi solo in relazione alla condotta di chi cerchi di entrare a far parte di un’associazione già formata (cass. Sez VI 4294/14).

Per quanto attiene alla condotta di partecipazione una volta dimostrata l’esistenza di un’associazione tale condotta può realizzarsi nei modi più svariati tant’è che ne è derivata la tendenza a ricomprendervi qualsiasi atteggiamento di adesione anche meramente psicologico all’ente associativo, tendenza interpretativa oggi unanimamente criticata alla luce della sempre maggiore attenzione ai principi di materialità e offensivista che impongono di accertare l’espletamento di attività materiali finalizzati alla sopravvivenza dell’associazione e/o alla realizzazione del programma criminoso, poiché solo in tal caso può realizzarsi un fatto realmente offensivo. L’indirizzo oggi maggiormente seguito afferma che la condotta di partecipazione si realizza nel vincolo funzionale che lega il partecipe alla struttura associativa secondo un modello organizzatorio. È importante sottolineare che dal mero fatto della partecipazione all’associazione non può derivare automaticamente una responsabilità per i reati scopo che vengano realizzati in attuazione del programma criminoso. È infatti necessaria la prova di una partecipazione materiale al fatto alla stregua dei comuni principi che presiedono all’accertamento della responsabilità penale tenendo dunque anche conto della disciplina del concorso di persone nel reato ai sensi dell’articolo 110 cp.

Accanto al partecipe troviamo poi altri ruoli che nell’ottica del legislatore sono da sanzionare più severamente in quanto portano un contributo maggiormente significativo alla vita dell’associazione. Il promotore dell’associazione è colui che si adopera affinché venga costituito un sodalizio criminoso. E anche prevista la condotta di costituzione dell’associazione che è posta in essere da colui che concorre a determinare la nascita, provvedendo al compimento del complesso di attività successive alla promozione dell’ente associativo. L’organizzatore è invece colui che coordina l’attività dei singoli associati per assicurare la vita, l’efficienza e lo sviluppo dell’associazione. Infine il capo è chi ha la facoltà di emanare ordini in posizione di supremazia gerarchica rispetto agli altri associati. Si deve sottolineare che è da tenere ben distinta la responsabilità derivante dalla posizione direttiva dalla responsabilità derivante dal concorso, anche solo materiale, nel reati stante l’autonomia tra il delitto di associazione e i reati fine commessi dagli associati.

  Obiettivo dell’associazione è quello di commettere più delitti è quindi fondamentale la programmazione di un futuro ambito di operatività della stessa.  Per la sezione prima della Cassazione l’eventuale abolitio criminis di tutti i reati fine dell’associazione esclude la configurabilità del reato di cui all’articolo 416 (cass. 13382/2005)

    La clausola “per ciò solo” ha la funzione di rendere punibile l’associazione come reato a se stante anche quando i reati scopo non siano stati effettivamente realizzati: questo avviene in deroga al  principio generale della non punibilità degli atti anteriori alla fase di esecuzione del reato giustificatoa bdall’offensività dell’ordine pubblico che l’esistenza stessa della struttura associativa comporta.

   Come detto l’ agente deve rappresentarsi e volere far parte dell’associazione: si tratta della cosiddetta affectio societatis nonché avere lo scopo di commettere più delitti (cioè la realizzazione del programma criminoso comune). Ciascuno dei compartecipi deve inoltre essere a conoscenza del fatto che almeno altri due soggetti perseguono la medesima finalità non è invece ritenuta necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati (cass. Sez.VI 34406/11).

     Le circostanze menzionate dall’articolo 416 non pongono particolari problemi interpretativi; merita però di essere ricordata la sentenza delle sezioni unite della cassazione nella quale si afferma applicabile anche reati associativi la cd aggravante della transnazionalità ex  art. 4 L. n.146/2006, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale definito dall’articolo tre della citata legge non coincida con l’associazione stessa (cass SSUU  18374/2013).

   Il reato di associazione per delinquere non si applica quando un fatto di associazione per delinquere sia previsto in modo specifico dall’altra norma penale (come ad esempio nell’art 416 bis cp o nell’art. 74 DPR 309/90).

    La configurabilità della continuazione ex art.81 cp, comma 2 cp tra reato associativo (reato mezzo) e i delitti programmati (reato fine) è stato affermata dalla Cassazione della sentenza n. 44606/2005 ma è controversa.

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Pubblicato da evasimola

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