Overruling

OVERRULING è il fenomeno che si verifica quando il mutamento della precedente interpretazione della norma processuale da parte della Cassazione porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza o una preclusione prima escluse, di modo che l’atto compiuto dalla parte o il comportamento da questa tenuto secondo l’orientamento precedente risultino irrituali per effetto e in conseguenza diretta del mutamento dei canoni interpretativi.

Per risolvere i problemi inerenti a tale fenomeno le parti che abbiano fatto inconsapevole affidamento sul precedente orientamento granitico della giurisprudenze così rischiando sanzioni processuali  possono chiedere la remissione in termini ex art. 153 , co 2. Cpc come novellato dalla L. n. 69/2009. In questo senso la Giurisprudenza ha affermato che “Pertanto, nel caso in cui un nuovo indirizzo interpretativo, modificativo di un precedente orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sia ampliativo di facoltà e poteri processuali non vi può essere una lesione dell’affidamento meritevole della tutela da prospective overruling ma possono ricorrere, in ipotesi, gli estremi per una rimessione in termine ordinaria a norme dell’art. 153, secondo comma. c.p.c. L’affidamento qualificato meritevole di tutela con il rimedio dell’overruling è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi del giudice di legittimità i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto se connotati dai caratteri della costanza e ripetizione, mentre a tal fine non rilevano pronunzie adottate in sede di merito. L’errore di diritto in cui sia incorsa la parte nell’interpretazione della legge processuale non può di regola giustificare la rimessione in termini che potrà essere concessa solo qualora tale errore sia dipeso da circostanze di fatto cui la parte sia del tutto estranea ed imputabili, al contrario, alla controparte o a terzi”. (cass. SS UU n. 4135/19)

Precedentemente le sezioni unite della Cassazione avevano chiarito che “se questo mutamento è poi connotato dall’imprevedibilità per essere intervenuto in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso si deve escludere l’operatività della preclusione o della decadenza che derivano dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato inconsapevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola” (Cass civ. 21194/17).

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Pubblicato da evasimola

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