Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza

       L’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza è un ipotesi prevista dal n. 2 cpv art. 570 cp. Un tipico esempio del reato in esame si riscontra nella condotta del padre che, non versando in uno stato di assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occasionali ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di denaro stabilita dal giudice civile con regalie di beni inidonee ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie dei figli.

       Nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza debbono ritenersi compresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio) ma anche gli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche, al regime di vita personale del soggetto obbligato, un “contenuto di soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana” (quali ad esempio l’abbigliamento, i libri di istruzione per i minori ecc – Cass. Pen. sez VI n. 49755/12) risultando così la nozione di mezzi di sussistenza diversa e più ampia rispetto a quella civilistica di mantenimento.

     Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’articolo 570 comma 2 n. 2 per avere il soggetto fatto mancare (dolo generico) i mezzi di sussistenza alle persone indicate in tale disposizione di legge (anche mediante l’omissione o l’autoriduzione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile) devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato sia lo stato di effettivo bisogno del beneficiario che deve dipendere da cause estranee alla sua volontà (ad esempio il minore è incapace (generalmente) di produrre reddito oppure si pensi ad una persona che per malattia grave non può lavorare ecc). Seguendo questo ragionamento gli Ermellini hanno affermato che “Non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 comma 2 c.p., la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili al lavoro, anche se studenti con contratto part-time” (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11/01/2019 n° 1342)

Si deve evidenziare che il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre come titolo di compensazione (al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all’articolo 570) un suo credito verso l’avente diritto (cass. pen. n. 9600/11).

 Nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità di mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economiche intervenute in relazione alla persona del debitore mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (cass. pen. n 15898/14).

L’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendo i presupposti, in continuazione tra loro (Cass. SSUU n. 8413/2008).

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Pubblicato da evasimola

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