Il giudizio abbreviato

Testo vigente dal 20/04/19

Presupposti del giudizio abbreviato

  1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.
    1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
    2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
  2. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
    4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
  3. L’imputato ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma. 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.
    5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.
    6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
    6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
    6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2.

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            Il giudizio abbreviato è un procedimento speciale in quanto si omette il dibattimento (l’elisione del momento tipico del contraddittorio richiede il consenso dell’imputato per espressa disposizione costituzionale ex art. 115 comma 5 ) : il giudice decide, nell’udienza preliminare, allo stato degli atti (cioè sulla base degli atti del fascicolo del pubblico ministero compresi quelli del difensore e quelli assunti nell’udienza preliminare).

Il presupposto imprescindibile è il solo consenso dell’imputato in quanto la legge Carotti ha escluso la necessità del consenso del pm. Ne consegue che la richiesta di abbreviato è un atto personalissimo, proponibile oralmente o per iscritto, dall’imputato personalmente o dal suo procuratore speciale entro la formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare.

Il giudice decide con ordinanza.  Questo rito speciale può essere chiesto anche quando è attivato un rito diverso da quello ordinario (cioè in caso di giudizio direttissimo, immediato, procedimento per decreto, citazione diretta giudizio) (cd abbreviato atipico). La scelta del rito in esame comporta il beneficio della riduzione di pena pari alla metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. La legge 12 aprile 2019 n. 33 ha introdotto il comma 1 bis stabilendo che il rito abbreviato non si applica ai delitti puniti con l’ergastolo di conseguenza è stato modificato anche l’art. 441 bis cpp, in tema di nuove contestazioni, che ora prevede:

Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.

  1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
    1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4.
    2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme previste dall’articolo 438, comma 3.
    3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
    4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2.
    5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

 

Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 (art. 441 cpp). Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati (art. 441. 3 cpp). Essendo un giudizio allo stato degli atti, nell’ abbreviato sono eccezionalmente utilizzabili anche atti affetti da inutilizzabilità cd fisiologica in quanto assunti in assenza di contraddittorio; al contrario esso non consente l’utilizzo di atti assunti contra legem  perché, in quanto tali, sono affetti da inutilizzabilità patologica (SU 16/2000 Tamaro).

In ipotesi di presenza della parte civile il legislatore prevede che se questa non accetta l’abbreviato non opererà la sospensione del giudizio civile ex articolo 75 co. 3 cpp e l’eventuale assoluzione non sarà efficace nei suoi riguardi (art. 441.4 cpp) diversamente la costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone l’abbreviato equivale all’accettazione (art. 441. 2).

Dalla lettura dell’art. 438 cpp si possono individuare due tipi di abbreviato: l’abbreviato classico (cd secco) e quello condizionato.

ABBREVIATO CLASSICO

È l’ipotesi nella quale l’imputato presenta una richiesta incondizionata. In questo caso  il giudice deve disporre il rito speciale in quanto questo è un diritto dell’imputato (tant’è che l’eventuale rigetto della richiesta da parte del giudice costituisce un atto abnorme impugnabile per cassazione). Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il rito speciale.

Se l’imputato chiede l’abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a 60 giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta. Trovano applicazione le regole dell’udienza preliminare tranne quelle relative all’integrazione probatoria e alla conseguente modifica dell’imputazione (ART. 441. 1 CPP). Tuttavia se il GUP ritiene di non poter decidere  allo stato degli atti, può assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione adottando le forme dell’integrazione probatoria in udienza preliminare: in tal caso è possibile la modifica dell’imputazione ai sensi dell’articolo 423.

ABBREVIATO CONDIZIONATO

Nell’ipotesi in cui l’imputato subordini la scelta del rito speciale all’ammissione di una determinata prova (art. 438 5 cpp) il giudice ammette l’integrazione probatoria solo se la prova risulti necessaria ai fini della decisione. L’acquisizione probatoria deve essere integrativa e non sostitutiva del materiale già in atti: il giudice dovrà pertanto rigettare la richiesta che tende a far entrare in forma diversa un elemento già presente. Il comma 5 dell’articolo 438 richiede altresì che la prova sia compatibile con le finalità di economia processuale ma la Corte Costituzionale (sent. 115/2001) ha superato questo requisito affermando che il rito abbreviato consente comunque una definizione più celere del processo rispetto al giudizio ordinario.

Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di abbreviato classica o quella di applicazione della pena su richiesta. In caso di rigetto ai sensi del comma quinto la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma secondo (formulazione delle conclusioni).

La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute nonchè la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivante dalla violazione di divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

Il giudice può:

  • accogliere la richiesta: il pubblico ministero ha diritto all’ammissione di prova contraria. In tal caso è possibile la modifica dell’imputazione ai sensi dell’423 nonché una ulteriore integrazione probatoria d’ufficio quando il giudice ritenga di non poter decidere ai sensi dell’art. 441. 5;
  • rigettare la richiesta: l’imputato può proporne una nuova entro il termine ordinario. Se invece il rito prosegue nelle forme ordinarie, l’originaria richiesta può essere rinnovata in limine litis prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado: se il giudice la ritiene fondata, deciderà sulla base degli atti e applicherà la riduzione di pena qualora ritenga di dover condannare; se invece la rigetta a sua volta e successivamente accerti che esistevano i presupposti per accoglierla, dovrà applicare la riduzione di 1/3 (C. cost 169/2003 e SU 44711/2004).

L’art. 443 limita la facoltà delle parti di appellare la sentenza resa in abbreviato:

Art. 443 c.p.p. Limiti all’appello.

  1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna [c.p.p. 533], salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato [c.p.p. 521] .
    4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599.

In tema di modifica dell’imputazione: nell’abbreviato classico è possibile solo a seguito dell’integrazione probatoria disposta d’ufficio dal giudice che non ritenga di poter decidere allo stato degli atti; nel abbreviato condizionato è sempre possibile già dopo l’assunzione della prova richiesta. Quando è contestato un fatto diverso, un’aggravante o un reato connesso  (art. 423. 1 cpp) il giudice sospende il giudizio e assegna all’imputato che l’abbia richiesto un termine a difesa non superiore ai 10 giorni. Alla scadenza del termine l’imputato può:

  • chiedere che il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie (dunque in udienza preliminare o in dibattimento a seconda di quando è stato convertito in abbreviato). In questo caso il giudice revoca l’ordinanza e fissa l’udienza preliminare o la sua prosecuzione; non è più possibile chiedere nuovamente il rito speciale.( Decorrono inoltre ex novo i termini di fase di durata della custodia cautelare).
  • Acconsentire alla prosecuzione. In tal caso l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove relative alle nuove contestazioni, anche oltre i limiti di cui all’articolo 438.5 purché sempre in conformità con l’articolo 190. Il pubblico ministero avrà sempre diritto la prova contraria.

 

Sentenze rilevanti:

  • Il principio di immutabilità della persona del giudice di applica anche nel giudizio abbreviato condizionato, trattandosi di un principio processuale di portata generale. Da ciò ne discende che la sentenza pronunciata senza aver previamente proceduto alla rinnovazione degli atti istruttori oggetto della integrazione probatoria è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6930/19; depositata il 13 febbraio)

 

  • Rimessione alle SSUU “Se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., o nel quale l’integrazione sia stata disposta dal giudice, a norma dell’art. 441, comma 5, dello stesso codice, sia possibile la modifica dell’imputazione, allorché il fatto risulti diverso o emerga una circostanza aggravante o un reato connesso, anche nel caso in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già si desumessero dagli atti delle indagini preliminari e non siano collegati ai predetti esiti istruttori”. (Corte di Cassazione, I Sezione, Ordinanza n. 2883/19, Udienza 14 dicembre 2018, depositata il 22 gennaio 2019)
  • L’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.”. (Cass SS UU n35852/18)
  • La Corte Costituzionale ha affermato che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. impone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa resa in esito a un giudizio abbreviato dichiarando i”non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo e quarto comma, e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 20 della direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, dalla Corte d’appello di Trento con l’ordinanza indicata in epigrafe” (sent 124/19)
  • La rinuncia al contraddittorio effettuata attraverso la libera e consapevole scelta di definire il processo con il rito abbreviato, non contrasta con il “diritto convenzionato consolidato” idoneo ad orientare l’interpretazione del giudice nazionale ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2015. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 14320/18; depositata il 28 marzo)

 

  • L’omessa notificazione, al difensore di fiducia, dell’avviso di fissazione della data per la celebrazione del giudizio abbreviato d’appello dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio.  (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 9419/18; depositata il 1° marzo)
  •  Il giudizio abbreviato non subordinato al compimento di atti istruttori comporta, per sua stessa natura, la formazione della res iudicanda sulla base del quadro probatorio già esistente, non potendo l’imputato poi invocare la lesione delle sue facoltà difensive. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 20885/17; depositata il 3 maggio)
  • Nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee confessorie rese dall’indagato alla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto sono probatoriamente utilizzabili, essendo l’inutilizzabilità in tal senso limitata al solo dibattimento, e non essendo il requisito della spontaneità inficiato o pregiudicato dalla circostanza che le stesse siano state rilasciate su sollecitazione della p.g..(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 48929/16; depositata il 18 novembre)
  • La richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, quando non consapevolmente assunta, è ab origine viziata e comporta la revoca del rito speciale perché l’atto unilaterale a contenuto negoziale dell’imputato non può dirsi legittimamente formato (nel caso di specie l’accusato avrebbe compreso che si trattava di un rito che consentiva un abbattimento di pena, ma non invece che lo stesso comportava la rinuncia al contraddittorio, ritenuto invece indispensabile per l’esame dei testi a carico e di quelli a discolpa). (Tribunale di Catania, sez. giudice per le indagini preliminari, ordinanza 15 luglio 2016)
  •  Non è deducibile come motivo di ricorso per Cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio abbreviato non condizionato; allo stesso modo, se l’imputato è stato ammesso al giudizio abbreviato condizionato e l’integrazione probatoria da lui richiesta è stata integralmente realizzata nel giudizio di merito, nessuna doglianza sarà ammissibile sul punto (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 21372/15; depositata il 21 maggio)
  •  Deve ritenersi tardiva la richiesta di costituzione di parte civile intervenuta nel corso dell’udienza preliminare dopo che sia stata conclusa la fase di costituzione delle parti, sia stata successivamente pronunciata nel corso dell’udienza ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e sia già iniziata la fase della discussione.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 12608/15, depositata il 25 marzo)
  • La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.(Corte Costituzionale, sentenza n. 273/14; depositata il 5 dicembre

 

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Pubblicato da evasimola

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