Gli usi negoziali

    Gli usi giuridici o normative si distinguono da quelli negoziale o interpretativi perché mentre i primi costituiscano fonte sussidiaria del diritto nelle materie in cui manca del tutto la disciplina legislativa (usi pretem legem) ovvero, in materie regolate da leggi o regolamenti, i secondi costituiscono mezzi di interpretazione della volontà ambiguamente espressa dai contraenti o di integrazione della medesima con la clausola che, abitualmente praticata nella zona, si presume voluta dalle parti anche se non espressamente richiamata (Cass. 21/11/1983, n. 6948)

    L’uso aziendale è caratterizzato da ripetuti comportamenti, (aventi un determinato contenuto), del datore di lavoro e, in quanto uso negoziale (poiché privo dei caratteri della generalità e dell’”opinio iuris ac necessitatis”), si inserisce, ai sensi dell’ art. 1340 cod. civ., direttamente ed automaticamente nel contratto individuale di lavoro, di cui integra il contenuto in senso modificativo rispetto alla regolamentazione collettiva, purché in “melius” per il lavoratore, e a meno che non risulti che tale ricezione sia stata esclusa dalla volontà delle parti.

    Gli usi negoziali devono essere provati dalle parti che ne richiedono l’applicazione:  costituisce mezzo legale di accertamento dell’esistenza di un uso (cfr. art. 9 delle preleggi al codice civile) la raccolta degli usi fatta dalla Camera di Commercio anche se non è prova certa ed assoluta e quindi consente la dimostrazione del contrario. Tuttavia, in mancanza della predetta prova contraria, il giudice, senza procedere ad ulteriori accertamenti, deve accordare valore di piena efficacia di prova dell’uso locale al certificato rilasciato dalla Camera di Commercio che ne attesti l’esistenza nella sua raccolta ufficiale. Peraltro, in presenza di tale certificazione, non può ritenere operante un uso di contenuto diverso in base alla generica notorietà del medesimo, occorrendo, a tal fine, una dimostrazione concreta e rigorosa, idonea a contrastare l’efficacia probatoria di detta raccolta. (Cass. 26/07/1977, n. 4093)

 A titolo esemplificativo fanno riferimento agli usi negoziali gli articoli 1340 cod.civ. (<< Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti>>); 1368 cod. civ. (<< Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso>>).

   Sempre esemplificando si fa presente come in giurisprudenza sono stati ritenuti usi negoziali le norme bancarie uniformi predisposte dall’A.B.I., in quanto imposte al cliente in base ad una prassi, se pure ineludibile in quanto richiesta dall’istituto bancario mediante clausole uniformi (cfr. Cass. n. 12507/1999); l’uso che in materia di locazione regoli il termine per il pagamento del canone, stante il suo mancato richiamo dall’art. 1587 n. 2 cc (cfr. Cass. n. 1141/1989); gli usi uniformi della camera di commercio internazionale, relativi ai crediti documentari (cfr. Cass. n. 1842/1996).

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Pubblicato da evasimola

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