Distinzione tra indagato e imputato

La qualità di indagato si acquista al momento in cui il pubblico ministero iscrive nell’apposito registro delle notizie di reato (di cui all’articolo 335 cpp) il nome del soggetto al quale il reato stesso è in prima battuta attribuito. Se al termine delle indagini preliminari le prove raccolte consentono di sostenere l’accusa in giudizio, il pubblico ministero formula un’imputazione che sensi dell’articolo 417 cpp consiste nella enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato, nella indicazione delle norme di legge violate e della persona alla quale il reato è appunto addebitato. In seguito alla formulazione dell’imputazione l’indagato perde tale qualità per acquisire formalmente quella di imputato. Occorre precisare che il codice di rito non utilizza mai l’espressione indagato riferendosi piuttosto alla “persona sottoposta all’indagine” al fine di arrecare il minor pregiudizio possibile alla persona nei cui confronti non è stata ancora elevata l’imputazione.

L’indagato gode delle medesime garanzie processuali riconosciute all’imputato ai sensi dell’articolo 61 cppp, a titolo esemplificativo tra i diritti riconosciuti vi sono:

  • diritto alla libertà morale: non possono essere utilizzate neppure col consenso della persona interrogata metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione od ad alterare la capacità di ricordare di valutare i fatti articolo (64 co 2 cpp);
  • La facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio (art. 64 co 3 lett. B);
  • diritto alla prova (art. 190);
  •  diritto di scegliere uno dei riti alternativi previsti dal libro VI cpp;
  • diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete laddove non parli italiano al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa .

L’art 60 cpp dispone che assume la qualità di imputato la persona alla quale attribuito un reato:

  • nella richiesta di rinvio a giudizio;
  • nella richiesta di giudizio immediato;
  • nella richiesta di decreto penale di condanna;
  • nella richiesta congiunta di applicazione della pena a norma dell’art. 447 co 1;
  • nel decreto di citazione diretta a giudizio;
  • nel giudizio direttissimo.

  Il soggetto che abbia assunto la qualità di imputato lo conserva in ogni stato e grado del processo fino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, di condanna oppure sia divento esecutivo il decreto penale di condanna (art. 60 co 2 cpp). Tuttavia in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere o di revisione del processo la qualità di imputato viene nuovamente assunta.

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Pubblicato da evasimola

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