la depenalizzazione

   L’esigenza di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari e di limitare l’intervento della sanzione penale alla condotte più offensive in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 27, comma 3, costituzione ha innescato il cosiddetto processo di depenalizzazione comportante la restrizione dell’area di applicazione del diritto penale mediante trasformazione dei reati meno gravi in illeciti amministrativi. Il passaggio più importante di tale processo è segnato dalla legge 689/ 1981.

    Il diritto amministrativo punitivo commina sanzioni amministrative disposte di regola dalle autorità amministrative e irrogate dall’autorità giudiziaria solo in caso di connessione tra illeciti ai sensi dell’articolo 24 legge 689/ 1981, va ad ogni modo tenuto presente che le differenze di disciplina tra diritto penale e diritto amministrativo punitivo stanno progressivamente attenuandosi su impulso della giurisprudenza della corte di Strasburgo.

  Da ultimo  la legge 28 aprile 2014 n 67 ha conferito un ampia delega la governo per depenalizzare una larga gamma di reati tra i quali quelli puniti con la sola pena pecuniaria salvo ipotesi espressamente individuate nonché per introdurre nuove pene principali (la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare); la delega di depenalizzazione è stata esercitata con i decreti legislativi numero 7 e 8 del 15 gennaio 2016 che hanno depenalizzato taluni illeciti penali, quali la guida senza patente ai sensi dell’articolo 116 decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285 e l’omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10.000 € art 2 decreto-legge n 463 /1983 nonché sancito la trasformazione di ulteriori reati in  innovativi illeciti civili comportanti l’istituzione di sanzioni pecuniarie ulteriori rispetto al risarcimento del danno ( è ad esempio il caso dell’ingiuria ex art 594 e delle falsità in atti prevista dagli artt 485 e 486.

  La trasformazione di un reato in illecito punito con sanzioni pecuniarie civili determina pacificamente la cd abolitio criminis con conseguente rilevanza penale della condotta; la cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale stabilendo che ” in caso di sentenza di condanna relativa un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n 7 il giudice dell’impugnazione nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice dell’esecuzione viceversa revoca con la stessa formula la sentenza di condanna o il decreto del revocabili, lasciando ferme le disposizioni dei capi che concernono gli interessi civili” ( cass. Su 7 novembre 2016, n. 46.688)

 Si sottolinea che la Corte costituzionale, 5 dicembre 2018, numero 223 ha affermato che “la presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo rispetto al preveggente trattamento sanzionatorio penale nell’ipotesi di depenalizzazione di un fatto precedentemente costitutivo di reato non può che intendersi, oggi, come meramente relativa dovendosi sempre lasciare spazio alla possibilità di dimostrare caso per caso che il nuovo trattamento sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge di depenalizzazione risulti in concreto più gravoso di quello preveggente. Con conseguente illegittimità costituzionale dell’eventuale disposizione transitoria che ne prevede l’indefettibile applicazione anche fatti pregressi, per violazione dell’articolo 25 co 2 costituzione”.

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Pubblicato da evasimola

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