La legittima difesa

Art. 52. Difesa legittima 

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa [552044 c.c.].

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre  il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumità;
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

 

     Secondo la posizione dottrinale e giurisprudenziale dominante la legittima difesa è una causa di giustificazione che esclude l’ antigiuridicità del fatto portando alla assoluzione di chi l’ ha commesso con la formula “ il fatto non costituisce reato”. A fondamento della scriminante, l’opinione prevalente, ravvisa la preminenza dell’interesse dell’aggredito su quello dell’aggressore L’ accertamento della legittima difesa anche putativa deve essere effettuato valutando, con giudizio ex ante, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa (cass.  24084/18)..

   La situazione che abilita la difesa è delineata dal legislatore in termini di pericolo attuale, di un’offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui.

   I presupposti essenziali della legittima difesa, scriminante ammessa nei confronti di tutti i diritti personali e patrimoniali, sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un offesa che se non neutralizzata tempestivamente sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve venire dalla necessità di difendersi, dalla inevitabilità del pericolo e dalla proporzione tra difesa e offesa.

   Il requisito dell’offesa ingiusta ,cioè arrecata in assenza di autorizzazione dell’ordinamento, postula un’azione umana responsabile e giammai un fatto irresponsabile quale il danno arrecato dagli animali introdottosi nel fondo altrui (Cass 1125/71). L’offesa ingiusta può essere recata anche dalla condotta non colpevole perché proveniente da soggetti non imputabili.

   Oggetto della difesa può essere anche un diritto altrui (cd soccorso difensivo) che ha carattere facoltativo dal momento che l’obbligo di soccorso opera solo in presenza dei presupposti del reato di omissione di soccorso articolo 593 cp.

   L’attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista prodromico di una determinata offesa ingiusta la quale si prospetti come concreta e imminente così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva sicché resta estranea all’area di applicazione della scriminante l’ ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Cass 48291/18).

   Nella formula “pericolo attuale” rientrano non soltanto le situazioni statiche di minaccia di offesa ingiusta bensì anche le ipotesi nelle quali la situazione di pericolo si protrae nel tempo per non essersi esaurita in un solo atto l’offesa portata dall’aggressore. L’esimente e’ esclusa di fronte a un pericolo futuro o immaginario essendo rilevante soltanto il pericolo attuale ne consegue che per la sussistenza della legittima difesa non è sufficiente il fatto che soggetto contro il quale si reagisce abbia ad esempio un’arma addosso al momento del fatto ma è necessaria la prova che facendo uso, minacciando di farne uso o comportandosi in modo da far credere di voler fa un uso immediato di tale arma, tenda  a creare per il soggetto reagente una situazione di pericolo incombente con conseguente necessità di difesa o faccia sorgere in quest’ultimo la ragionevole opinione di trovarsi siffatta situazione di necessità di difesa.

   La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito di ingiustizia dell’offesa ma per il difetto del requisito della necessità dell’offesa sicché l’esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata. La causa di giustificazione è inapplicabile al reato di rissa considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi e ad accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può tuttavia essere eccezionalmente riconosciuta quando sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge e vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata ossia un offesa che per essere diversa e più grave di quella accettata si presenti del tutto nuova o autonoma ed in tal senso ingiusta ( Cass 32381/2015). Per quanto attiene l’attenuante della provocazione la giurisprudenza più recente la ritiene incompatibile con la scriminante in oggetto giacché colui che porta o accetta una sfida o si pone comunque volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale prevedibile o ragionevole attenersi che derivi la necessità di difendersi dall’altrui aggressione.

   In tema di legittima difesa la reazione deve essere necessaria nel senso che deve esistere la possibilità di scegliere tra più soluzioni agire diversamente. La necessità di difendersi, la proporzione tra la difesa dell’offesa va intesa nel senso che la reazione deve essere nelle circostanze della vicenda  l’unica possibile non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto.

  Ai fini della configurabilità dell’esimente della legittima difesa l’apprezzamento della proporzione della difesa  postula un rapporto di corrispondenza valutativa fra due termini in riferimento sia ai mezzi usati che a quelli a disposizione dell’aggredito, sia ai beni giuridici in conflitto ne consegue che nel raffronto tra il bene di un aggressore e il bene di un aggredito pur ammettendosi che questi nel difendersi non sia in grado nella situazione concreta di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione deve ritenersi che requisito della proporzione venga meno nel caso di beni in conflitto quando la consistenza dell’interesse leso quale la vita e l’incolumità della persona sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali di quelli penalmente protetti dell’interesse patrimoniale difeso ed il male inflitto all’aggredito abbia un’intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato. Più chiaramente non esiste proporzione nell’ipotesi in cui ad es. Tizio, per difendere la propria auto da un furto, spari nei confronti del ladro attingendolo mortalmente alle spalle.

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Pubblicato da evasimola

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