Rifiuto di atti d’ufficio

art 328 cp

   Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta  un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

 La norma in esame prevede due fattispecie astratte in cui il soggetto agente deve essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio: si tratta di un cosiddetto reato proprio. Nel dettaglio il primo comma sanziona il fatto di un pubblico speciale o incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta di compiere un atto dovuto che per ragioni specifiche deve essere compiuto senza ritardo ( le specifiche ragioni indicate dalla norma sono: ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità). Ad esempio il medico che non aderisce alla richiesta telefonica di intervento urgente ma si limita a somministrare un farmaco presente in casa di un paziente con neoplasia polmonare allo stadio terminale è imputabile per rifiuto di atti d’ufficio (Cass 43123/17) in quanto l’atto qualificato è dovuto per esigenze di sanità e deve essere compiuto senza ritardo.

  Diversamente il secondo comma incrimina la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che non compie, entro 30 giorni dalla messa in mora – scritta contenente l’indicazione dei motivi che giustificano la necessità dell’atto nonché delle conseguenze penali in termini di mancata risposta (cass. 10595/18) – presentata dal privato che ha un interesse qualificato (cioè “diretto/concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata ” (Cass 30463/12) dell’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.  Questo comma va combinato con l‘articolo 2 del decreto legislativo 241/90 il quale prevede che ” i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni” pertanto spirato il termine amministrativo di cui all’Art 2 dlgs 241/90, salva la facoltà di ricorrere al Tar, se il privato  ha messo in mora la pubblica amministrazione con un successivo atto di diffida rimasto anch’esso sfornito di riscontro essendo il 328 cp un delitto istantaneo il reato si ritiene consumato.

 

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Pubblicato da evasimola

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