Reazione legittima agli atti arbitrari di un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio)

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

   L’articolo 393 bi cp prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all’aggressione arbitraria dei propri diritti (Cass 4457/2018) ne deriva che l’esimente è integrata ogni qualvolta la condotta del pubblico ufficiale per lo sviamento dall’esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulti oggettivamente illegittima non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell’illiceita della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Cass. 54.424/2018). Ad esempio è configurabile l’esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l’atto e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità ma di esibibire i documenti di identità  (Cass18.841/2011).

    La causa di non punibilità in oggetto, prevista per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia di un corpo politico ecc, dispone l’esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno (Cass. 31.288/2017) e si sostanzia in due ipotesi diverse:
a) la reazione materiale per impedire l’azione del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), reazione che viene accostata alla scriminante della legittima difesa e pertanto richiede un rapporto di conseguenzialità, proporzionalità, attualità tra resistenza del privato e atto arbitrario del p.u;
b) la reazione verbale che consiste in uno sfogo che il legislatore reputa scusabile in quanto originato da un atto arbitrario (ipotesi che ha forti analogie con la cosiddetta provocazione scriminante di cui all’articolo 599 comma due del codice penale.
In conclusione a colui che reagisce, con un atto proporzionato all’offesa, ad un atto arbitrario di un pubblico ufficiale o di un incaricato di p.s  che eccede i limiti delle sue attribuzioni,  non si applicano gli artt. 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343, detto altrimenti il fatto con costituisce reato.
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Pubblicato da evasimola

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