Separazione e divorzio: come evitare il tribunale

   Il nostro ordinamento riconosce la possibilità di giungere alla separazione consensuale dei coniugi e successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (nonché alla modifica delle condizioni della separazione e| o divorzio) grazie all’istituto della negoziazione assistita da avvocati, procedura che evita di andare davanti ad un giudice riducendo così i costi del procedimento e abbreviando i tempi per ottenere il risultato voluto.

  La negoziazione assistita da avvocati, disciplinata dal Decreto legge n. 132 del 2014, è un percorso che si svolge, come dice il nome, con l’assistenza necessaria di avvocati, almeno uno per parte, i quali certificano l’autografia della sottoscrizione della convenzione e dell’accordo congiunto tra le parti:

   a) Con la convenzione di negoziazione, redatta necessariamente in forma scritta, le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati entro un termine non inferiore per legge a 30 giorni e superiore a 90, prorogabile per un’altra volta di altri 30 giorni. L’ oggetto della questione non può riguardare diritti indisponibili.

   b) Successivamente alla sottoscrizione della convenzione, nel termine prefissato, si deve redigere l’accordo di negoziazione assistita, che dovrà contenere tutte le condizioni di separazione o divorzio come ad esempio l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa ecc.

  Gli avvocati dichiareranno sotto la propria responsabilità  la non contrarietà alle norme e all’ordine pubblico delle condizioni sottoscritte.

   Una volta concluso e sottoscritto l’accordo tra le parti, uno tra gli avvocati si assume il compito di trasmettere la convenzione e l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente cioè il tribunale del luogo di residenza dei coniugi. A questo punto la procedura si diversifica a seconda della presenza o meno di figli minori: nella prima ipotesi la Procura (che deve riceve gli atti entro 10 giorni dalla sottoscrizione) concede l‘autorizzazione solo se le condizioni siano state prese nell’ interesse della prole, diversamente entro 5 giorni trasmette tutti gli atti al presidente del Tribunale che procederà a disporre la comparizione delle parti entro 30 giorni. In assenza di prole invece la Procura, visionati gli atti, concede il nulla osta.

 Una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione della Procura l’avvocato incaricato deve entro 10 giorni trasmettere il tutto all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato trascritto il matrimonio per gli adempimenti necessari.

 (immagine fonte: web)

Pubblicato da evasimola

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