Separazione e stalking giudiziario

   Non esiste una definizione generalmente accettata Stolker il quale viene solitamente definito come colui che pedina e controlla la sua vittima per intromettersi nella sua vita privata.

   Nell’ordinamento giuridico italiano questo tipo di condotta è rubricata atti persecutori o nel linguaggio comune “sindrome del molestatore assillante”. Ciò che rende estremamente difficile l’identificazione di questo reato è l’impossibilità di standardizzare la condotta criminosa, per il fatto che gli atti che la costituiscono sono comportamenti accettati socialmente e considerati normali ma che si caratterizzano per l’invadenza e la persistenza nel tempo, causando effetti psicologici (come ansia  e paura) sulla vittima e il rischio di violenza.

   I comportamenti persecutori assumono diverse forme: i più frequenti sono rappresentati dall’invio ripetuto di regali, telefonate assillanti, bigliettini e il cosiddetto pedinamento cibernetico che si realizza con il ripetuto invio di e-mail al quale si aggiungono appostamenti, frequenti incontri (solo apparentemente casuali) sul luogo di lavoro della vittima presso la sua abitazione o  ovunque essa si trovi; alcune volte ci possono essere atti vandalici nella casa o sui beni di proprietà della vittima (tipico esempio è il danneggiamento dell’automobile) oppure l’appropriazione della sua posta o il furto dei suoi oggetti.

    Tutto ciò o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paure o malessere psicologico e/o fisico nella vittima sono atti persecutori e chi li attua è un persecutore. Si capisce dunque che la differenza di questo reato dalla semplice molestia consiste proprio nella frequenza e la durata della variegata attività comportamentale. Va precisato che e’ estremamente difficile individuare il momento preciso in cui è possibile identificare il fenomeno di stalking in quanto essendo un comportamento varia a seconda di chi lo compie: se è certo che la violenza è tale indipendentemente dal fatto che sia fisica o psicologica non vi è accordo sul numero minimo di eventi molesti necessarie ad integrare la fattispecie eil tempo in cui essi iniziano.

    Solitamente la condotta criminosa si instaura dopo la separazione, il divorzio o la convivenza perché uno dei pattern ritiene di aver subito, prima o durante la separazione, un torto che merita vendetta. È chiaro che la conoscenza intima che lo stolker ha della vittima e dei luoghi da essa frequentati risulta agevolattrice del comportamento persecutorio.

   Attenzione particolare merita il tipo di atto persecutorio che si può sviluppare nell’ambito di separazioni conflittuali: lo stolker puo’ infatti strumentalizzare la procedura giudiziaria per alimentare la violenza silenziosa, il conflitto con i figli, il controllo delle spese ecc.  oppure puo’ utilizzare in forma ossessiva il ricorso alla giustizia come ad es. può fare una madre affidataria particolarmente possessiva. In entrambi i casi il comportamento persecutorio viene attuato attraverso l’avvocato inconsapevole e il procedimento in corso può avere lo scopo di prolungare il il giudizio all’infinito per mantenere comunque un legame con l’altro seppure mediato dagli avvocati e dal processo.

    Lo stolking è stato introdotto con il nome di atti persecutori con il DL 23 febbraio 2009,n. 11 e costituisce una sorta di specializzazione della già esistente norma sulla violenza privata in quanto richiede che la condotta tipica di quest’ultima norma sia caratterizzata dalla reiterazione nel tempo della violenza “tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia paura” alla vittima.

Dispositivo dell’art. 612 bis Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo XII – Dei delitti contro la persona → Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale → Sezione III – Dei delitti contro la libertà morale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

 

    Dalla lettura della norma emerge che la fattispecie copre organicamente un insieme di possibili casi che prima dell’approvazione della norma potevano essere perseguiti con separato riferimento anche ad altri reati come ad esempio la lesione personale (articolo 582 c), omicidio doloso ( art.575),  minaccia (art. 612) delitti cosiddetti sessuali (articolo 609 bis e seguenti),  maltrattamenti in famiglia ( art.572)eccetera.

    La persona che si ritiene offesa dal reato in esame sino a quando non presenta formale querela può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti se ritiene fondata l’istanza ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento inviandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la vittima si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno 1/3.

    Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 612 bis autorità di pubblica sicurezza su autorizzazione del ministero procede alla diffida (della persona formalmente indagata) dal compiere ulteriori atti persecutori. Alla diffida notificata all’indagato con le forme di cui agli articoli 148/ 171 del cpp si aggiungono alcune norme accessorie anche di carattere procedurale con la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati gravi quali le intercettazioni telefoniche e  l’ incidente probatorio finalizzate a raccogliere le testimonianze di minori.

( Immagine web)

 

 

Pubblicato da evasimola

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