Atto di citazione *art. 163 cpc

    L’atto di citazione introduce normalmente il processo ordinario di cognizione, finalizzato a conoscere il fatto, per poi qualificarlo ed emettere una sentenza. La sua disciplina nasce dal combinato disposto dell’articolo 125 cpc o con quella specializzante dell’articolo 163 cpc. L’atto di citazione viene a perfezionarsi con la notifica; è assoggettato all’iter procedimentale atto/ notifica /deposito.

L’atto di citazione sottoscritto viene notificato all’ufficiale giudiziario che provvede a notificarlo al convenuto.  Entro 10 giorni /*cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini/ dalla notificazione della citazione al convenuto, l’attore può costituirsi tramite deposito in cancelleria contenente:

  • nota di iscrizione a ruolo;
  • proprio fascicolo con l’originale della citazione e della procura
  • documenti offerti in comunicazione.

L’atto di citazione introduce il processo svolgendo una triplice funzione:

  1. perimetra ciò di cui si tratterà nel processo;
  2. provoca il contraddittorio con la controparte;
  3. cristallizza la disciplina giuridica applicabile per cui le sopravvenienze normative non incideranno sul processo già iniziato;

È un atto doppiamente recettizio nel senso che per spiegare effetto deve giungere a conoscenza della controparte, tramite la notifica, e poi, con la costituzione dell’attore, l’atto deve giungere a conoscenza del giudice. Stante il combinato disposto dell’art 121 col 156 co 3, se ci sono forme vanno rispettate (nel senso che un atto tipico assoggettato al regime di tipicità) ma qualora queste non siano rispettate e  nonostante ciò l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo la nullità non potrà mai essere pronunciata (art. 156, co. 3 cpc)(cd forma elastica).

L’atto di citazione va redatto in forma cartacea (così come la comparsa di costituzione risposta ) ma quelli successivi vanno formulati e depositati telematicamente ai sensi dell’articolo 16 bis DL n.179/2012.

EFFETTI

l’atto di citazione produce effetti sostanziali e processuali. Tra gli effetti sostanziali la dottrina riconosce:

  1. l’interruzione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio (Cass 17/05/2004 n. 93379
  2. l’opponibilità della sentenza ai terzi aventi causa dal convenuto che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda ex artt. 2652-2653 cc o acquistato il diritto ex art. 808 cc;
  3. l’obbligo in capo al convenuto in azione di rivendica di custodire il bene rivendicato;
  4. l’impossibilità per il contraente inadempiente di adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione, ex art. 1453, co. 3 cpc;
  5. irrilevanza del venir meno della lesione ultra dimidium dopo la proposizione della domanda di rescissione ex art. 1448, co 3, cc;
  6. irrilevanza del pagamento dopo la proposizione della domanda nei casi di azioni dirette artt. 1595 e 1677 cc;
  7. l’impossibilità per il debitore di pagare un creditore solidale quando sia stato convenuto in giudizio da un altro creditore solidale, ex art. 1296 cc

come effetti sostanziali cd attributivi cioè volti a far conseguire all’attore la stessa tutela che avrebbe avuto se la pronuncia fosse avvenuta al momento di presentazione della domanda:

  1. la restituzione dei frutti del possessore in buona fede ex artt. 1148,5 135,8 107,5 161,329 cc;
  2. produzione di interessi sugli interessi ex art. 1283 cc.

Gli effetti processuali sono essenzialmente:

  1. perpetuatio iurisdictionis, ovvero l irrilevanza rispetto all’individuazione del giudice con competenza e giurisdizione dei mutamenti normativi sopravvenuti;
  2. la prevenzione rilevante soprattutto ai fini dell’analisi della litispedenza così che il giudice successivamente adito è tenuto a dichiarare anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado la propria carenza di potere;
  3. il divieto di mutatio libelli;
  4. l’impedimento del passaggio in giudicato formale della sentenza.

CONTENUTO MINIMO

L’atto di citazione, ex art. 163, deve contenere:

  1. l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta. È una parte fondamentale dell’atto in quanto è destinato ad individuare il giudice dotato della giurisdizione e della competente. In caso di omissione o di ‘incertezza assoluta vi è la nullità ex art. 164 cpc. Tale nullità può anche riverberarsi sulla sentenza, laddove forzatamente la questione prospettata nell’atto venga esaminata da un tribunale non formalmente chiaramente adito (Cass. Sez III, 09/11/1989 n.4726);
  2. il nome, il cognome, la residenza, il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto, delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se l attore o il convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione di chi ne ha la rappresentanza in giudizio. Gli estremi identificativi delle parti devono essere indicate al fine di rendere individuabili i soggetti coinvolti nel processo. Se l attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuto un comitato, l’atto di citazione deve contenere ai sensi dell’art. 163 cpc l’indicazione dell’organo o dell’ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio: non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell’organo o dell’ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica e anche solo riferimento al legale rappresentante “pro tempore” dell’ente (cass. Sez. III, 04/08/1995 n. 8554). L’omissione dell’obbligo dell indicazione del codice fiscale non implica la nullità della citazione perché non viola il diritto di difesa altrui atteso che il codice fiscale avendo la funzione di identificare in modo univoco, a fini fiscali, le persone residenti in Italia non attiene ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti processuali ma alla relazione tra queste ultime e l’amministrazione finanziaria di tal che l omessa indicazione del codice fiscale disciplina un rapporto estraneo al processo che non può riverberarsi sul procedimento;
  3. La determinazione della cosa oggetto della domanda (cd petitum). Il petitum viene tradizionalmente distinto in: a) petitum mediato cioè il bene materiale di cui l’attore chiede l’attribuzione, la cosa oggetto della domanda di cui al n. 3 ed è diretto dall’altra parte; b) il petitum immediato cioè il provvedimento che la Dottore chiede al giudice di pronunciare indicato nelle conclusioni cui fa riferimento il n. 4;
  4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni (cioè la cd causa petendi, il titolo giuridico su cui si fonda la pretesa sostanziale o più semplicemente il perché della domanda).
  5. l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi in particolare dei documenti che offre in comunicazione (cd Thema probandum) ai sensi dell’art. 115 cpc il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte, se dovesse ritenere verificato un fatto in assenza di prova positiva anche presuntiva ovvero basata sulla non contestazione tale decisione sarebbe impugnabile. Il meccanismo delle prove regolato dal cd principio dispositivo solitamente è divisa in senso sostanziale e processuale. Il principio dispositivo in senso sostanziale è rintracciabile negli artt. 24 Cost. 2907 cc, 81,99 e 105 cpc inglobando i poteri delle parti in ordine al promovimento del giudizio e alla determinazione del oggetto. Il principio dispositivo in senso processuale abbraccia le prove e l’art. 115 cpc. La cassazione afferma che si possono formulare istanze istruttorie e depositare documenti fino allo spirare del secondo termine previsto dall’articolo 183 comma 6 cpc (cass. Sez III 25/11/ 2002 n.16571) avvalorando la tesi di una parte della dottrina che ritiene possibile presentare le richieste istruttorie anche dopo l’atto di citazione ma poiché la giurisprudenza recente ( Cass sez II, ord. 30/05/2017 n. 13653) sostiene la possibilità di negare d’ufficio la concessione delle memorie ex art. 183 cpc (anche se richieste) diviene rischioso per la parte omettere la domanda probatoria nell’atto introduttivo perché potrebbero non esserci altre occasioni utile di allegazione ;
  6. il nome e cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata laddove questa non sia stata rilasciata vi è la possibilità di rilascio successivamente alla notificazione della citazione ma entro la costituzione in giudizio dell’attore (MONTESANO). L’eventuale omissione della procura al difensore non è causa di nullità in quanto non ricompresa tra le violazioni di cui all’art. 164 cpc (Cass, sez I 09/09/1991,2, 196);
  7. l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione fissata nel rispetto dell’art. 163 bis cpc; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini  a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167.

 Nel rispetto dell’articolo 163 bis cpc:

  • tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi /per cui non si conta il dies a quo e neanche il dies a quem/ non minori di 90 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia;
  • tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 150 giorni se luogo della notificazione si trova all’estero. Se il termine eccede eccessivamente il minimo, il convenuto può chiedere l’abbreviazione al presidente del tribunale che disporrà l’anticipazione con il decreto. L’indicazione dell’udienza e l’invito a costituirsi costituiscono la cd vocatio in ius.

La totale assenza dell’indicazione della data di udienza determina la nullità radicale dell’atto di citazione.

*Può succedere che:

  1. l’udienza indicata dall’attore non renda possibile la trattazione in quella data perché il giudice non ha udienza. In questo caso ex art. 168 bis cpc l’udienza è spostata d’ufficio a quella immediatamente successiva in cui il giudice tiene udienza. Pertanto per il termine di comparizione in udienza ex art 163 cpc è quello in riferimento all’udienza formale ovvero quella indicata nell atto di citazione ex art. 70 disp att. cpc; Il giudice può inoltre differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di 45 giorni *il cancelliere comunicherà alle parti costituite la nuova data. Pertanto i termini di comparizione devono essere computate con riferimento all’udienza sostanziale, ovvero quella differita.
  2. se l’udienza indicata è riferibile a una data troppo in avanti rispetto al termine minimo di 90 giorni il convenuto può costituirsi prima della scadenza del termine minimo e chiedere al presidente del tribunale di fissare con decreto un’altra udienza ex art. 163 bis, co 3 cpc;
  3. qualora il termine minimo non sia stato rispettato se il convenuto non si costituisce il giudice ordina la rinnovazione della citazione mentre se si costituisce sana i vizi comunque potendo eccepire l’inosservanza dei termini a comparizione così chiedendo al giudice di fissare una nuova udienza rispettosa dei termini ex art. 164 cpc.
  4. Se l’attore indica una data per l’udienza coincidente con un giorno festivo la data  è prorogata automaticamente al primo giorno non festivo.

lo scopo degli avvertimenti è quello di rendere edotta la parte avversaria delle decadenze per cui in difetto di quest’avvertimento può essere comminata la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 cpc fermo restando che la costituzione del convenuto sana i vizi.

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Pubblicato da evasimola

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