Il regolamento preventivo di giurisdizione: art. 41 cpc

Il Regolamento preventivo di giurisdizione è lo strumento (non si tratta di mezzo di impugnazione) processuale con cui far valere il difetto di giurisdizione (art. 41 cpc). Può essere di due tipi:

  • ordinario quando viene attivato da uno delle parti;
  • straordinario quando viene attivato dalla pubblica amministrazione che non è parte in causa.

Relativamente alla procedura per presentare il regolamento di giurisdizione va detto che:

  1. va presentato con ricorso. Il ricorso deve essere accompagnato da un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia che ne dichiari la giurisdizione;
  2. il ricorso va depositato a pena di improcedibilità presso la cancelleria della corte di cassazione; altresì dopo la notificazione alle altre parti è necessario depositare copia del ricorso notificato nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa ex art. 367 cpc;
  3. non sono previsti termini decadenziali, purché il ricorso venga fatto prima di qualsiasi decisione nel merito;
  4. il giudizio a quo può essere sospeso, se il giudice non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o manifestamente infondata; se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
  5. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile tributaria o giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì (se esistente) il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione (art. 37 cpc)

La proposizione dell’istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad un procedimento incidentale rispetto al procedimento principale in seno al quale l’istanza medesima è stata sollevata; per cui il venir meno di quest’ultimo travolge necessariamente il primo, non sussistendo il presupposto necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Corte Cass. SSUU Ord 19.12.2007, n. 26734); la proposizione dell’istanza di regolamento di giurisdizione postula necessariamente la pendenza di una causa di merito, in quanto non si può chiedere alla cassazione di pronunciarsi con riferimento a vertenze non più attuali o semplicemente ipotetiche perché già chiuse o ancora da instaurare (Cass. SSUU Ord 21.06.2007, n. 14389). Il difetto di giurisdizione può essere fatto valere anche dal prefetto ex art. 368 cpc.

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Pubblicato da evasimola

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