La decisione implicita vs omessa pronuncia

      Costituisce regola generale del processo civile quella secondo cui il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell’ambito della esatta corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’articolo 112 cpc. Al principio di simmetria tra chiesto e pronunciato si correla il dovere del giudice di pronunciarsi sul merito decidendo tutte le domande e le eccezioni proposte al fine di definire il giudizio con un provvedimento tendenzialmente unico ex artt. 277, 279 co.2 n.4 e 5 cpc. Ciò nonostante, poiché la materia processuale privilegia sempre l’aspetto pratico rispetto a quello teorico, si rende ammissibile anche la statuizione giurisprudenziale cosiddetta implicita.

In questo senso la Cassazione civile ha affermato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. Sez. V, 26/6/2009 n.15172). Allo stesso modo la decisione implicita può essere di accoglimento: una domanda su cui il giudice non abbia espressamente provveduto può considerarsi accolta con pronuncia implicita ove costituisca il presupposto di fatto all’antecedente logico giuridico necessario di altra istanza, legata alla prima da un indissolubile rapporto di dipendenza sulla quale invece egli abbia deciso (Cass, sez. I, 05/04/2005 n.7086).

In ipotesi in cui, invece, si abbia un’omessa pronuncia si ritiene che possa predicarsi la nullità della sentenza così prodotta, ai sensi dell’articolo 161 cpc, ciò in quanto viene vulnerato il diritto di difesa del cittadino che non potrebbe ottenere giustizia. In ipotesi di omessa pronuncia la parte lesa potrà alternativamente (Cass. Sez III, 09(10/1998, n. 100029) impugnare la decisione oppure riproporre la domanda in separato giudizio.

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Pubblicato da evasimola

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