I reati contro il patrimonio culturale

   Il 3 marzo ca è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 68/2022) la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, legge entrata in vigore il 23 marzo 2022. L’intentio legislatoris – come esternata negli atti parlamentari – è “dare tutela a valori importantissimi per la nostra comunità nazionale, il nostro vastissimo patrimonio culturale ed artistico, beni che sono asset strategici per il nostro Paese e che hanno valore per l’intera umanità”. Nello specifico sotto il profilo criminologico il nuovo statuto penale dei beni culturali mira a combattere efficacemente il fenomeno del traffico illecito degli oggetti d’arte (“art crime”) – avente per lo più vocazione transnazionale, fenomeno particolarmente esteso che è divenuto negli ultimi anni sempre più allarmante, impattante ed allettante per gli agenti criminali, anche su base organizzata (si parla di “archeocrimini” e di archeomafie).” 

  La riforma interviene in modo rilevante sul codice penale – in ossequio al principio della riserva di codice (art. 3-bis del cod. pen.)- con l’aggiunta di un Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss.), rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”. Questo “nuovo” bene codicistico di categoria – bene caratterizzato da unicità e deperibilità – è di difficile “ripristinabilità”, perché l’eventuale lesione spesso lo compromette in modo definitivo, non offrendo la possibilità di essere riparato (se non, in alcuni casi, a costi molto elevati), donde l’avvertita esigenza di una sua tutela penalistica ulteriore – non solo a livello sanzionatorio – rispetto a quella comunemente offerta alla proprietà privata, da realizzare mediante adeguate tecniche di protezione orientate su tutte le fasi del ciclo di sfruttamento illecito del bene culturale:  in diretta attuazione dell’art. 9, comma secondo, Cost., si prevedono quindi una serie di figure criminose che – seppure attraverso un’estesa opera di “duplicazione normativa” mirano a coprire l’intera gamma di comportamenti potenzialmente o direttamente lesivi del bene culturale: dalla sua apprensione, in cui è più palese la caratura criminale dell’azione aggressiva in quanto il bene viene attratto nel circuito illecito per il tramite di condotte manifestamente delittuose (furto e appropriazione indebita di beni culturali, importazione e esportazione illecite), fino alla fase finale di “ripulitura” della relativa origine illecita (ricettazione di beni culturali, impiego degli stessi provenienti da delitto, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali), che può coinvolgere diversi intermediari in differenti parti del globo e che permette al bene di entrare a pieno titolo nel mercato legale, passando per gli attentati alla conservazione del patrimonio artistico (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali)

     Nello specifico il titolo VIII Bis  contiene un consistente numero di norme incriminatrici (art. 518-bis – 518-quaterdecies) – in parte di nuova introduzione e in parte riproduttive di fattispecie già previste nella legislazione complementare. Le norme di interesse sono:

  • Furto di beni culturali (art. 518-bis)
  • Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter)
  • Ricettazione di beni culturali (art. 519-quater)
  • Impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 519-quinquies)
  • Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies)
  • Autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies)
  • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies)
  • Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 519-novies)
  • Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies)
  • Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies)
  • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)
  • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies)
  • Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies)

 A queste si aggiungono le circostanze speciali aggravanti e attenuanti, cause di non punibilità e ipotesi di confisca.

  • Casi di non punibilità (art. 518-quinquiesdecies)
  • Circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies)
  • Circostanze attenuanti (art. 518- septiesdecies)
  • Confisca (art. 518-duodevicies)
  • Fatto commesso all’estero (art. 518-undevicies)

   A queste figure delittuose viene poi affiancata, all’art. 707-bis, la nuova contravvenzione di “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli”.

   Modifiche di segno estensivo sono apportate anche all’ambito di applicazione della confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis.

    Il legislatore ha previsto poi l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. 231/01 gli artt. 25-septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”) e 25-duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”).

   Tra le altre novità si segnala poi l’estensione della disciplina delle operazioni sotto copertura (art. 9 l. 146/2006) ad alcune delle nuove fattispecie – in particolare, riciclaggio (art. 518-sexies) e autoriciclaggio (art. 518-septies) di beni culturali.

     In aggiunta è necessario ricordare che con queste modifiche al codice penale l’Italia ha dato esecuzione alla Convenzione di Nicosia (entrata in vigore dal 1°aprile 2022 la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Nicosia il 19 maggio 2017 da 12 Paesi e ratificata il 12 gennaio dal parlamento italiano). Questa precisazione è fondamentale in quanto si collega ad un problema relativo all’applicazione delle nuove norme: nonostante l’ampiezza del riferimento codicistico al genus “patrimonio culturale”, le fattispecie delittuose contenute nel novello Titolo VIII-bis sono per la gran parte ricostruite, salvo quattro eccezioni (v. artt. 518-duodecies e 518-terdecies cod. pen., aventi ad oggetto anche i beni paesaggistici: v. postea § 2.12 e 2.13; v. artt. 518-undecies e 518-quaterdecies cod. pen.), attorno alla più circoscritta categoria dei “beni culturali” che non è autonomamente definita “agli effetti penali”; peraltro tutte fattispecie delittuose sono punite solo nella realizzazione dolosa e  quindi suscettibili di futuribili problematiche in punto di errore ricadente proprio sulla “culturalità” del bene (art. 47, comma terzo, cod. pen). Dunque, in mancanza di una norma definitoria fondamentale ai fini di del tasso di determinatezza (art. 25, comma secondo, Cost.) e rimproverabilità del precetto (art. 27, commi 1 e 3, Cost.) e, quindi, la sua accessibilità e prevedibilità (art. 7 CEDU) – continua ad essere rimesso all’interprete il compito di “perimetrare” il bene culturale penalisticamente rilevante per cui al di là dell’ampia definizione di “bene culturale” interna alla Convenzione di Nicosia – di eventuale rilievo confermativo, quantomeno nei casi dubbi, in ragione dell’occasio legis dell’odierna riforma – in via principale dovrà farsi riferimento, in funzione integratrice delle norme penali di nuovo conio, alla nozione giuridica di bene culturale fissata “a fini amministrativi” dall’art. 2 cod. beni cult., da sempre utilizzata sul terreno penale.

Fonte: relazione n. 34/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della suprema Corte di Cassazione (redattore il dott. Aldo Natalini).

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