Enti non commerciali: requisiti per l’esenzione IMU

Sentenza del 1/7/2022 n 3058 – Comm. Trib. Lazio Sezione 1

Massima:

 Non spetta l’esenzione Imu ex art. 7 comma 1 lett. i) d.lgs. 504/1997, come modificato dall’art. 7, co. 2 bis, d.l. 203/2005 e dal d.l. 223/2006, art. 39 co. 2 bis, ove non siano soddisfatti due distinti requisiti: il primo di natura oggettiva, consistente nello svolgimento in via esclusiva di una attività di assistenza o delle altre attività che il legislatore ha ad essa equiparate; il secondo di natura soggettiva, derivante nel fatto che le dette attività devono essere svolte da un ente, pubblico o privato, che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Nel caso di specie l’immobile, di proprietà del Collegio di Sant’Antonio per le Missioni Apostoliche all’estero, è stato affidato in comodato alla Pontificia Università Lateranense che avrebbe dovuto fornire la prova che la relativa attività venisse svolta con modalità non commerciali. La Pontificia Università Lateranense si è in realtà limitata ad evidenziare la comune appartenenza, con il Collegio, alla “medesima architettura strutturale etica e sociale”, senza nulla aggiungere su eventuali rette praticate agli studenti ivi alloggiati. (G.T.).

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il XXXXXX all’estero propone appello contro la sentenza n.° 10592/31/2019, con la quale la CTP di Roma respingeva un ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU 2012 relativo all’immobile di cui a foglio 510 part. 1 sub. 501. Lamenta l’appellante anche in memorie del 4.5.2022 che la CTP non ha esattamente considerato i seguenti aspetti: a) l’impugnato atto impositivo riguarda in realtà due immobili pur se accatastati come una sola unità per ragioni connesse al vincolo di interesse storico/artistico. Di questi due immobili il primo, costituente il 96% della superficie totale, è utilizzato direttamente dal Collegio per lo svolgimento di attività esenti ai sensi della legge 222/1985; mentre il secondo, la cui superficie occupa il restante 4%, è stata affidata in comodato alla YYYYYYY che, quale Ente ecclesiastico non commerciale, appartiene alla medesima architettura strutturale etica e sociale; b) gli analoghi avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2008/2011 sono stati annullati dalla sentenza CTR Lazio n.° 6977/2019. Nell’odierno giudizio si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dell’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Commissione che sia utile proporre in via generale, ed ancor prima di esaminare le concrete caratteristiche delle attività svolte dall’appellante Fondazione, sintetiche considerazioni sui criteri normativi in forza dei quali gli enti ecclesiastici possono usufruire del diritto all’esenzione dall’ICI. Al riguardo la norma fondamentale è certo costituita dall’art. 7 comma 1 lett. i) DL.gs 504/1997, in forza del quale sono esenti dalla detta imposta “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n.° 917
e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. a) legge 20 maggio 1985 n.° 222”. Deve inoltre ricordarsi che l’art. 7 comma 2 bis D.L. 203/2005 ha successivamente affermato che l’esenzione, di cui al citato art. 7 DL.gs 504/1992, deve intendersi applicabile alle indicate attività a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività stesse. A sua volta il successivo D.L. 223/2006, e precisamente l’art. 39 comma 2 bis, ha stabilito che l’esenzione in esame è applicabile alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale. Va a tal punto dato atto che la Corte di Cassazione, con specifico riferimento al diritto degli enti religiosi a fruire dell’esenzione dal pagamento dell’ICI, ha individuato due distinti requisiti: il primo di natura oggettiva, consistente nello svolgimento in via esclusiva di una attività di assistenza o delle altre attività che il legislatore ha ad essa equiparate; il secondo di natura invece soggettiva, derivante nel fatto che le dette attività devono essere svolte da un ente, pubblico o privato, che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (così Cass. 5485/2008). Tutto ciò premesso deve osservarsi che la stessa Corte ha più volte ribadito il principio in forza del quale incombe a chi rivendica il proprio diritto all’esenzione dall’imposta di
provare la sussistenza delle condizioni che determinano l’agevolazione tributaria (Cass. 7905/2005 e 13093/2016).
1. Tutto ciò premesso va in primo luogo rilevato che l’appellante XXXXX ha in modo idoneo provato che l’avviso di accertamento de quo, pur se apparentemente emesso riguardo ad una sola unità immobiliare, in realtà attiene a due distinte unità immobiliari. La prima di esse, pari al 96% della superficie complessiva, è utilizzato in via diretta dal XXXXX per lo svolgimento, in via diretta ed esclusiva di attività religiose e di culto, come tali esenti dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 7 comma primo lett. i) d.lgs. 504/92. Pertanto in tale parte l’appello merita accoglimento.
1. L’appello non può viceversa essere accolto in relazione al secondo immobile in questione, la cui superficie è pari al 4% del totale, affidato in comodato alla YYYYYYYY come da contratto stipulato in data 23.7.2007. E’ vero infatti che detta YYYYYYY appartiene, per usare le espressioni proposte dall’appellante, alla medesima architettura strutturale etica e sociale; rilievo che, se integralmente condiviso, porterebbe al superamento del principio che l’esenzione dal pagamento dell’imposta spetta all’ente ecclesiastico che utilizzi direttamente il bene oggetto dell’imposizione. Ma è altrettanto vero che, atteso che l’unità immobiliare è utilizzata dalla menzionata YYYYYY, sarebbe stato necessario fornire la prova che la relativa attività venisse svolta con modalità non commerciali. Laddove l’appellante si è in realtà limitato ad evidenziare la comune appartenenza alla “medesima architettura strutturale”, senza nulla aggiungere su eventuali rette praticate dagli studenti ivi alloggiati.1. La riduzione della originaria pretesa impositiva giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione. Spese del doppio grado di giudizio compensate.

(Immagine web)

 

 

 

Pubblicato da evasimola

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