Viaggi aerei e bagagli smarriti

     Una delle esperienze più negative e, purtroppo non è infrequente collegate ai viaggi aerei è quella del ritardo nella consegna o dello smarrimento dei bagagli: sia che l’inconveniente avvenga durante il viaggio di andata o quello di ritorno, in entrambi i casi la legge riconosce dei diritti al viaggiatore (in particolare Regolamento (CE) n. 889/02 ;Convenzione di Montreal) che è bene conoscere.

Premesso che le compagnie aeree sono tenute ad informare la clientela in anticipo sulle regole vigenti in materia di risarcimento danni nonché relativamente ai rispettivi limiti massimi per il risarcimento dei danni a persone o per danni al bagaglio o in caso di ritardo o smarrimento dello stesso, si evidenzia in primis che il bagaglio si ritiene definitivamente perduto 21 giorni dopo il viaggio per cui, in questo caso, è necessario inviare tutta la documentazione per l’avvio della pratica di risarcimento, secondo le modalità di seguito specificate. Si ricorda inoltre che, in caso di smarrimento o ritardata consegna del bagaglio registrato, non è previsto un Organismo responsabile nazionale ed un collegato sistema sanzionatorio.

In caso di smarrimento o di ritardata consegna del bagaglio registrato, il Passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.131 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (circa € 1.335) dalle compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 DSP (circa € 17) per kg dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il Passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa (facoltativa). Alla luce di questa distinzione è sempre bene leggere i regolamenti delle singole compagnie per capire se sono Compagnie dell’Unione europea o dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Versavia per avere un idea di quanto potrà essere l’eventuale risarcimento.

La Documentazione necessaria da inviare per entrambi i casi all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato è:

  • il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
  • l’originale del PIR rilasciato in aeroporto;
  • l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;
  • un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
  • un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
  • gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
  • indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).

In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla compilazione del PIR, si deve inviare tutta la documentazione specificata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento:

  • il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
  • l’originale del PIR rilasciato in aeroporto;
  • l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
  • l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni..

Tra i suggerimenti per proteggere i propri bagagli c’è quello di avvolgerli nei film di cellophane nei punti assistenza presenti all’aeroporto , di non trasportare oggetti di valore e di apporre segni di riconoscimento anche semplici sulle valigie per evitare che vengano scambiati con altri simili.

Per un approfondimento: https://www.enac.gov.it