Riprendere con il telefonino uno stupro configura il delitto di violenza sessuale di gruppo

(15/09/2016)

   Gli ultimi fatti di cronaca ci riportano ad una sentenza, del 2010, della Suprema Corte con la quale si era ritenuto integrato il reato di violenza sessuale di gruppo nel caso di un minorenne, che pur non avendo partecipato attivamente alla violenza, aveva però ripreso la scena con il telefonino (Cass. Pen. 11. 03.2010, n. 11560)

   L’ art. 609 octies cp, è stato introdotto nel codice penale, come autonoma fattispecie di reato  dall’art. 9, L. 15.2.1996, n. 66, al fine di stigmatizzare e reprimere una condotta illecita deplorevole attraverso un deciso inasprimento sanzionatorio rispetto a quello previsto dal 609 bis” Violenza sessuale”.

  Il delitto di violenza sessuale di gruppo integra una fattispecie autonoma di reato a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite nel luogo e nel momento della consumazione del delitto[1], ad atti di violenza sessuale, in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo (Cass. Pen , 16 aprile 2013, n. 32928).

   Il fattore che caratterizza la violenza sessuale di gruppo è dunque dato dalla partecipazione di più persone riunite (bastano anche 2 per la giurisprudenza si veda, Cass. Pen 25 marzo 2010, n. 11560) alla commissione degli atti di violenza sessuale anche se non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti ex 609 bis cp (Cass, Pen. 27 Settembre 2011, n. 34900), essendo rilevante un contributo morale e/o materiale al fatto di reato (Cass Pen 12 Febbraio 2014, n. 17004). Più chiaramente è sufficiente che la consapevole presenza, ove non risulti meramente passiva, rafforzi il proposito criminoso dell’abusante e costituisca elemento di dissuasione per la stessa vittima dall’intento di opporre resistenza, riducendone la possibilità di difesa (Cass. Pen 13 Aprile 2011, n. 14956) la quale temendo per la propria vita o incolumità fisica, finisce per accedere senza apparenti reazioni di contrasto alle violenze a suo danno, ecco perché la condotta del soggetto passivo non vale in alcun modo ad elidere la violenza o ad alimentare dubbi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo agli autori del fatto (C., Sez. III, 26.11.2014, n. 967). Non è altresì necessario che tutti i partecipi commettano atti sessuali sulla vittima contemporaneamente (Cass. Pen 13 Aprile 2011, n. 14956) ne tantomeno l’accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all’altrui progetto criminoso (C. pen, 1.7.2010, n. 34212). In ogni caso, per la configurabilità del delitto occorre che il singolo compartecipe realizzi almeno una frazione del fatto tipico di riferimento (Cass. pen, 16.4.2013, n. 32928, che ha annullato la condanna di un soggetto che, dopo aver partecipato alla iniziale aggressione alla vittima, a scopo di rapina, si era allontanato dal luogo prima che venisse consumata la violenza sessuale da parte degli altri componenti del gruppo).

   E’ bene considerare che esistono ipotesi di concorso che non si tramutano in violenza sessuale di gruppo: ad es. per l’istigatore non presente sul luogo del fatto si parla concorso eventuale ex art. 110 nella violenza sessuale di gruppo mentre per colui il quale stordisca la vittima, abbandonandola in un luogo ove sopraggiunga un correo violentatore  si ritiene che concorra nella violenza sessuale ex art. 609 bis . La violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l’accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato. Il concorso di persone nel reato di violenza sessuale è configurabile solo nella forma del concorso morale con l’autore materiale della condotta criminosa ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi diversamente il reato di violenza sessuale di gruppo (C. Pen., 9.6.2011, n. 26369, con riferimento alla condotta del genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l’abuso sessuale posto in essere da parte del correo). Si è al riguardo sostenuto che risponde di concorso nel delitto di violenza sessuale di gruppo colui che, pur non presente nel luogo e nel momento della violenza consumata dai correi, abbia comunque apportato un contributo causale al reato oggetto di volontà comune (nella specie, introducendo all’interno dell’abitazione della vittima gli ignoti autori degli abusi sessuali: Cass. Pen, 11.03.2010, n. 11560).

   Si può anche configurare un concorso con il delitto di sequestro di persona  allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, a nulla rilevando che l’impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze (C., Sez. III, 26.11.2014, n. 967).

   Si è detto che il legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio rispetto al 609 bis cp stabilendo una pena da sei a dodici anni a cui è seguito, da un punto di vista processuale, la modifica dell’art.  275, 3° co., c.p.p. (con l’art. 2, D.L. 23.2.2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23.4.2009, n. 38) – che prevede l’applicazione della cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – inserendovi il riferimento ai “ai delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate“.)

   Il 4° co., dell’art. 609 octies, invece, prevede una diminuzione di pena “per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato”. E’ chiaro che il concetto di minima importanza va valutato nel caso concreto laddove l’apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto anche in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell’economia generale della condotta criminosa (C., Sez. III, 2.4.2014, n. 31842) A questo si aggiunge che nella parte finale dell’art. 609 octies, ult. co., che si rendono espressamente applicabili alla violenza sessuale di gruppo le attenuanti di cui all’art. 112, 1° e 3° co., nn. 3 e 4 (v.).

Per quanto attiene alle circostanze aggravanti si è sostenuto che quella prevista dall’art. 112, 1° co., n. 2, è configurabile anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo, non sussistendo alcuna incompatibilità tra la natura di reato a concorso necessario e la maggiore gravità della condotta di chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero ha diretto l’attività dei compartecipi (Cass. Pen  , 9.3.2011, n. 14956).

   Invece, non è stata prevista, per il delitto di violenza sessuale di gruppo, l’attenuante del fatto di minor gravità di cui all’art. 609 bis, ult. co. (Cass. Pen.  22.10.2014, n. 6775). Naturalmente è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 609 octies nella parte in cui non prevede che la violenza sessuale di gruppo possa essere di minore gravità, così come avviene nel quadro dell’art. 609 bis (T. Ravenna 13.8.2004; T. Bolzano 16.3.2000). Tuttavia, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata (C. Cost. 21.03. 2006, n.170/C. Cost. 26.7.2005, n. 325). Inoltre l’attenuante non può essere estesa al reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies, sia perché specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché logicamente incompatibile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo (C., Sez. III, 22.10.2014, n. 4913).

    In attesa del giudizio sui fatti di cronaca si deve ricordare che una vittima di violenza sessuale ha bisogno di aiuto e non di essere filmata…

Dott.ssa Eva Simola

[1] Nel caso di violenza di gruppo allorché gli atti sessuali non vengano posti in essere in un unico contesto temporale, ma intercorra un periodo d tempo apprezzabile tra i vari episodi di abuso, ognuno caratterizzato dalla ripresa dell’azione della violenta in danno della vittima viene a configurarsi la continuazione tra i vari episodi succedutisi nel tempo ( Cass. Pen. 9 Novembre 2005, n. 45970)

Pubblicato da evasimola

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