Profili processuali del delitto di “Omicidio stradale”

(14/09/2016)

   L’intervento di maggiore interesse, in materia processuale, connesso all ’introduzione del delitto di “omicidio stradale” è costituito senza dubbio dalla previsione dell’accertamento tecnico durante le indagini preliminari. Più precisamente, con l’inserimento del co. 3 bis nell’art. 359 bis cpp [1], il legislatore stabilisce che in caso di omicidio stradale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è “fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini”, il pubblico ministero, può disporre lo svolgimento delle operazioni (nonché – sembra di potersi desumere dalla norma laddove prevede che “Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi” – disporre l’accompagnamento coattivo dell’interessato presso il presidio ospedaliero più vicino e l’eventuale esecuzione coattiva delle operazioni) sia con decreto, sia “nei casi di urgenza” con autorizzazione resa oralmente e successivamente confermata per iscritto. La ratio di tale opzione legislativa risiede nella necessità di preservare l’utilità pratica degli accertamenti in parola, destinata inevitabilmente a scemare con il passare del tempo. Si tratterà di un accertamento ripetibile o non ripetibile a seconda dell’attività posta in essere in concreto (la giurisprudenza ritiene sempre ripetibile il prelievo coattivo disposto ai sensi dell’art. 359 bis, Cass., Sez. I, 20 febbraio 2014, n. 37250.) Nel caso in cui l’esercizio delle operazioni conduca ad un accertamento in concreto irripetibile (ai sensi degli artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att.)  troveranno applicazione le garanzie difensive previste dall’art. 360 c.p.p.

 “Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato, il quale ha facoltà di assistere”. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero deve richiedere la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, “che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore”. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 224-bis

   Innanzitutto vi è da premettere che la disciplina volta ad effettuare il prelievo, sul cui modello è in gran parte improntata la norma finalizzata al prelievo durante le indagini preliminari, è dettata dall’art. 224 bis cpp che prevede una perizia che di fatto incide sulla libertà personale in quanto volta ai fini della determinazione del profilo del DNA o che comporta accertamenti medici. La valenza dei due istituti è rispettivamente indirizzata al dibattimento, il primo, e alle indagini, la seconda, posto che siamo di fronte ad un accertamento tendenzialmente ripetibile. Nell’espletamento del prelievo l’unico ed invalicabile limite è dato dal principio fondamentale dell’ordinamento positivo previsto dall’art. 5 cp. Rinviando allo studio dell’art. 224 bis cpp per quanto attiene alle legittimità ex art. 13 Cost si deve osservare che la norma in oggetto appare diversamente configurata rispetto sia all’ 224 bis che all’art. 359 bis nei primi commi: a differenza del precedente comma 3 dell’art. 359 bis, il nuovo comma 3 bis non opera alcun richiamo al comma 2 dell’art. 224 bis. Tale scelta sembra trovare fondamento, nelle peculiarità degli accertamenti in parola, nonché nel potere, spettante al P.M., di autorizzarne l’esecuzione in forma orale. Per quanto attiene invece al confronto fra i commi del medesimo art. 359 bis cpp occorrerà chiarire se il comma 3 bis costituisca una species del genus accertamento tecnico coattivo, disciplinato ai commi precedenti, con relativa applicazione delle norme ivi richiamate, ovvero fattispecie autonoma e “chiusa”, con applicazione delle sole disposizioni cui lo stesso comma 3 bis fa riferimento.

   Ulteriore aspetto di sicura rilevanza processuale è l’ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza in caso di omicidio stradale.

   Più nello specifico, ai sensi della nuova lett. m-quater dell’art. 380, comma 2, c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all’arresto di chiunque è colto in flagranza del delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 589 bis c.p. Trattasi delle ipotesi in cui: venga accertato lo stato di ebbrezza per un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente (comma 2); venga accertato lo stato di ebbrezza per un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro del conducente che eserciti attività di trasporto di persone o di cose ovvero sia alla guida di mezzi pesanti (comma 3). E’ stata correttamente segnalata in dottrina (2) l’eccentricità dell’intervento in parola, posto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 c.p.p., si procede all’arresto obbligatorio in flagranza esclusivamente in caso di “delitti non colposi” e il di omicidio stradale (ancorché aggravato) è colposo .

   Il legislatore ha inciso anche sul termini del procedimento: il reato di omicidio stradale è stato fatto rientrare tra quelli per i quali il P. M. può chiedere per una sola volta la proroga del termine di durata delle indagini preliminari  (art. 406, comma 2 ter c.p.p., come modificato). Infine, deve essere segnalata la possibilità che la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 589 bis c.p. venga depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (art. 416, comma 2 bis c.p.p., come modificato) e che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a sessanta giorni (art. 429, comma 3 bis c.p.p., come modificato).

     In conclusione anche negli aspetti più propriamente processuali del reato di omicidio stradale emerge la ratio legis alla base del delitto nonché dissonanze sistematiche che saranno oggetto di lunghe riflessioni in dottrina come in giurisprudenza.

Dottssa Eva Simola

[1]  Comma inserito dall’arrt. 1, comma 4, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41,

[2] A. Bigiarini, Gli aspetti processuali più rilevanti : prelievo biologico coattivo, arresto in fragranza e competenza del giudice, Dir. Pen. e Processo, 2016, 4, 42

Pubblicato da evasimola

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