Aspetti problematici del nuovo delitto di omicidio stradale (Art. 589 bis cp)

(14/09/2016)

  La nuova fattispecie[1] di “Omicidio stradale” (art. 589 bis cp) ha sollevato non poche perplessità nel mondo dei cultori del diritto. Innanzitutto ci si è chiesti come mai se, la ratio dell’intervento legislativo era quella di prevedere pene più elevate, per le ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada, non si sia semplicemente provveduto a novellare il comma 3 dell’art. 589, anche perché, così facendo, si è creato un delitto colposo che risolve sicuramente l’annosa querelle in ordine all’elemento psicologico che caratterizza i reati aggravati dalla violazione delle regole della circolazione stradale (colpa con previsione o dolo eventuale) ma che di fatto limita il giudice, il quale non potrà più stigmatizzare le condotte incriminate facendo ricorso alla categoria del dolo eventuale, concretamente “più dissuasivo” in chiave di prevenzione.

   A questo va aggiunto che “la nuova fattispecie non trova giustificazione nella circostanza per cui, se si fosse mantenuto ferma la natura circostanziale dell’omicidio aggravato dalla violazione delle regole della circolazione stradale, gli aumenti di pena avrebbero potuto essere vanificati dal bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, atteso che a mente del previgente art. 590 bis c.p., quando ricorre la circostanza di cui all’art. 589, comma 3, ovvero quella di cui all’art. 590, comma 3, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. Evidentemente analogo regime si sarebbe potuto prevedere per le ulteriori circostanze aggravanti previste dal nuovo art. 589 bis c.p., sì da sottrarle al giudizio di bilanciamento.

   Altrettanto deve dirsi per la prescrizione, nel senso che non vi era bisogno dell’introduzione della autonoma fattispecie di omicidio stradale per dilatare i termini di prescrizione, sol che si consideri che il comma 6 dell’art. 157 c.p. già prevedeva per l’omicidio colposo cagionato violando le regole della circolazione stradale il raddoppio dei termini di prescrizione[2]”.

   Soffermandosi sui primi commi dell’articolo si osserva che il 1 co punisce “Chiunque” cagioni, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con la reclusione da due a sette anni, come già previsto dal previgente 2 co dell’ art. 589. Il 2. Co invece punisce, con la reclusione da otto a dodici anni, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 gr per litro art. 186, co.2 , lett. C str) o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C. Str), cagioni per colpa la morte di una persona. Il 3 e 4 co sottopongono alla stessa pena il conducente di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 1,5 gr (articolo 186, comma 2, lettera b) C Str) ovvero di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa la morte di una persona [c.p. 590-quater]. Si può quindi concludere che la nuova norma punisce il conducente che – volontariamente, per negligenza o imprudenza, consapevolmente ovvero inconsapevolmente (l’eliminazione del termine “consapevolmente“, che era presente nel disegno di legge n. 859, fa propendere per questa interpretazione) – si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica e cagioni, per colpa, la morte di una persona, norma il cui contenuto non differisce dal previgente omicidio colposo aggravato dalla violazione degli artt. 186 o 187 c. str. Ci si chiede allora cosa succeda nell’ipotesi che lo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica determinata dall’assunzione di sostanze stupefacenti non sia in diretto rapporto causale con l evento morte. La domanda nasce dal fatto che la ratio legis è quella di punire le condotte di chi si pone in tali situazioni di incapacità creando così un pericolo per i terzi.  E’ bene precisare che, oltre al nesso di causalità materiale (art. 40 cp), deve sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (art. 43 cp): i giudici di legittimità hanno affermato la necessaria l’individuazione di “un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l’incidente dallo stesso provocato, non potendo certamente giustificarsi l’inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto (3)” il che significa che, prescindendo dalla ratio legis, in ipotesi ad es. che Tizio, in stato di ebbrezza alterazione psicofisica determinata dall’assunzione di sostanze stupefacenti, sia fermo ad uno stop e venga tamponato dal veicolo di Caio che decede per l impatto, non sarà possibile una imputazione ex art 589 cp anche perché il 2 co. Parla espressamente di “cagionare” la morte, indicando una relazione tra lo stato di alterazione della coscienza e l’evento morte.

   Ulteriore elemento di critica è la scelta di valutare dell’elemento soggettivo in un momento antecedente a quello in cui viene posta in essere la condotta incriminata: nelle ipotesi di ubriachezza o di stupefazione non accidentali, il giudizio di rimproverabilità si fonda sull’utilizzo di fictiones iuris, che costituiscono una deroga espressa alla regola che esige, ai fini della punibilità, la presenza della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto (artt. 92 ss. c.p). La scelta normativa sembra fondarsi, in sostanza, su una colpevolezza per la condotta di vita in spregio ai principi di offensività, integrazione sociale e ragionevolezza che mal si concilia, però, con l’art. 27 Cost. che richiede che la personalità della pena . Censurabile appare anche la sanzione penale: l’art. 589 cp punisce “Chiunque” cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con la reclusione da due a sette anni come già previsto dal previgente 2 co dell’ art. 589. Il 2. Co punisce, con la reclusione da otto a dodici anni, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 gr per litro art. 186, co.2 , lett. C str) o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C. Str) cagioni per colpa la morte di una persona. Il 3 e 4 co sottopongono alla stessa pena il conducente di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 1,5 gr (articolo 186, comma 2, lettera b) C Str) ovvero di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa la morte di una persona[c.p. 590-quater] La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona[c.p. 590-quater] .

   Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria [c.p. 590-quater]. (Ulteriore circostanza aggravante, ad effetto speciale, è prevista dall’art. 589 ter nel  caso in cui l’autore del delitto di omicidio stradale si sia dato alla fuga, circostanza soggetta al bilanciamento con eventuali attenuanti di cui all’art. 590 quater).

   Orbene la pena concretamente comminata rischia di essere decisamente spropositata per un delitto colposo soprattutto se si considera che secondo la giurisprudenza di legittimità l’omicidio colposo aggravato dalla “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” concorre con la contravvenzione del codice della strada 186 c. str. (ovvero con quella prevista dall’art. 187 c. str.) (Cass., Sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 46441, Cioni e Cass., Sez. IV, 29 ottobre 2009, n. 3559, Corridori; ed ancora, Cass., Sez. IV, 4 maggio 1979, n. 663, Cini; Cass., Sez. V, 15 Gennaio 1979, n. 2608, Schiavone; Cass., Sez. IV, 22 Maggio 1971, n. 1103, Bacci; Cass., Sez. IV, 17 Aprile 1970, n. 1495, Duranti; Cass., Sez. IV, 12 Novembre 1969, n. 2883, Gonnelli – Il che in aperta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (art. 15 cp, Cass. SS UU 28 Giugno 2002, n. 34655) ecco perché Manzoni ritiene applicabile la disciplina del reato complesso di cui all’art. 84 c.p.,- Diritto Penale. p.g., Padova, 2015, 478 ss) e che 590 quater c.p. ha previsto il divieto di equivalenza o prevalenza di eventuali circostanze attenuanti con le circostanze aggravanti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 589 bis c.p. e di cui all’art. 589 ter c.p., per cui le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. In tal modo, il legislatore, ha evitato che il giudice possa bilanciare le circostanze ed addivenire all’irrogazione di una pena che possa scendere al di sotto del minimo edittale con conseguente mortificazione della funzione di individualizzazione e personalizzazione del trattamento sanzionatorio. La pena è diminuita fino alla metà, invece, quando l’evento, pur cagionato dalle condotte imprudenti sopra descritte, sia conseguenza anche di una condotta della vittima o di terzi (“qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”, recita il comma 7 dell’art. 589 bis c.p.). E’ dunque palese che la pena venga concepita come “ingiusta” e che rischi di non svolgere la funzione rieducativa ex 27 Cost.

   In conclusione la scelta legislativa pare peccare di eccesso nella funzione preventiva e di difetto in quella rieducativa e retributiva portando il cultore del diritto alla attesa degli effetti …

Dottssa Eva Simola

 

 

 

 

[1] L. 23.3.2016, n. 41, in vigore dal 25.3.2016,

[2]  Donato D’Auria, Dir. Pen. e Processo, 2016, 4 prevista dall’art. 589, comma 3, c.p.

[3] Cass., Sez. IV, 4 luglio 2013, n. 31360, Curt

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