Psd2: nuove norme sui pagamenti elettronici

Dal 13 Gennaio c.a. si applicano le regole della PSd2 (Payment service direttive 2-(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65 / CE, 2009/110 / CE e 2013/36 / UE e il regolamento (UE) 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64 / CE) provvedimento che, seguendo l’impegno preso con la direttiva 2007/64 / CE e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione dell’11 gennaio 2012, vuole creare un mercato unico ed integrato dei servizi di pagamento, uniformando le regole per gli istituti bancari e per i nuovi PSP sorti con l’avvento del digitale.

Nei considerando 6 e 7 si chiarisce che le nuove norme nascono dalla esigenza di “colmare le lacune regolamentari in tutta l’Unione” e di risolvere il problema di sicurezza dei pagamenti essendo “opportuno che gli utenti di questi servizi godano di un’adeguata protezione“.

Il quadro giuridico comunitario moderno, per i servizi di pagamento elettronici, era stato precedentemente definito con la direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/Ce, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.lgs n.11 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 1° marzo 2010),  nota come Psd – Payment services directive introdotta per rispondere ai seguenti obiettivi:

  • regolamentare l’accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;
  • garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;
  • standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell’utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);
  • stimolare l’utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.

La Direttiva 2007/64/Ce è stata abrogata dalla  PSd2 che si applica ai servizi di pagamento prestati nell’Unione (art. 1) (ad esclusione di quanto previsto nell’art 3).

Si segnalano, i seguenti artt:

art. 63 Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta elettronica

  1. Nel caso di strumenti di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR, o sono avvalorati per un importo che non supera in nessun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:
un) che l’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 70, paragrafo 1, lettere c) ed), l’articolo 74, paragrafo 3, non si applica se il blocco dello strumento di pagamento o non ne può essere impedito l’uso supplementare;
b) che gli articoli 72 e 73 e l’articolo 74, paragrafi 1 e 3, non si applica allo strumento di pagamento è in modo anonimo come il prestatore di servizi non è in grado di rispettare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l’operazione di pagamento è stata autorizzata;
c) in deroga all’articolo 79, paragrafo 1, che il prestatore di servizi non è tenuto ad accettare l’utente di servizi di pagamento di un ordine di pagamento;
d) in deroga all’articolo 80, che il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avanzo dato il proprio consenso ad eseguire l’operazione di pagamento;
e) in deroga agli articoli 83 e 84, che si contano altri periodi di esecuzione.
  1. Per le operazioni di pagamento, è previsto un importo di 500 euro.
  2. Gli articoli 73 e 74 della presente direttiva si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110 / CE, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento.Gli Stati membri possono essere caricati sulla moneta elettronica o sugli strumenti di pagamento di un certo valore.

Articolo 64 .Consenso e revoca del consenso

  1. Gli Stati membri sono assicurati che il pagamento è previsto solo se il pagatore ha prestato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento.Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima, come concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi, dopo l’esecuzione della stessa.
  2. Il consenso ad eseguire un pagamento di una o più serie di operazioni è prestato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso per eseguire il pagamento può essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento di pagamento.

In mancanza di consenso, controllo di pagamento è considerato non autorizzato.

  1. Conformemente all’articolo 80 il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità.Anche il consenso ad eseguire una serie di pagamenti può essere revocato e qualsiasi operazione di pagamento successiva alla revoca è considerato non autorizzato.
  2. La procedura per il coraggio è concordata tra il pagatore e il prestatore dei prestatori di servizi interessati.

Articolo 73 Responsabilità del prestatore di servizi per pagamento di pagamenti non autorizzate

  1. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo l’articolo 71, nel caso di pagamento non autorizzato il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsi al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzato, immediatamente e in dopo l’altro in cui prende atto dell’operazione o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto alla pertinente autorità nazionale competente.Se del caso, il prestatore di servizi in pagamento in cui si sarebbe trovato l’operazione di pagamento non autorizzata non aveva luogo luogo.Sarà inoltre assicurato che i dati dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non saranno successivi alla data di addebito dell’importo.
  2. L’impegno di pagamento è un prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di un sistema di pagamento immediato, e in ogni caso entro la fine della giornata successiva, l’importo l’operazione di pagamento non autorizzata nello stato in cui si trova trovata l’operazione di pagamento non autorizzata non prevista.

Il prestatore di servizi non è autorizzato, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del profilo su richiesta di reddito per le perdite rimborso al pagatore, compreso l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzato. Conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, spetta al prestatore di servizi di pagamento di conformità, che tiene conto delle sue responsabilità, l’operazione di pagamento è stata autenticata, o altri inconvenienti riguardanti il ​​servizio di pagamento del quale è incaricato.

  1. Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla normativa applicabile al contratto stipulato tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento di pagamento .

Articolo 74 Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate

  1. In deroga dell’articolo 73 il pagatore può essere obbligato a sopportare, una concorrenza massima di 50 euro, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato dall’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

Il primo comma non si applica:

un) lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento non previsto dal pagatore prima di un pagamento, ad eccezione dei casi in cui il pagatore ha agito in modo fraudolento; o
b)  la perdita è stata causata da atti di gestione, di prestazioni o di servizi di pagamento o di un’entità a cui sono stato esternalizzate le attività.

Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate se è incorso in esse agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi di cui all’articolo 69 dolosamente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al primo comma non si applica.

Nei casi in cui il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è intenzionalmente inadempiente ai propri obblighi di cui all’articolo 69, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui al presente paragrafo conto conto, in particolare, della natura delle credenziali di sicurezza personalizzata e delle specifiche circostanze dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita.

  1. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non esige un’autenticazione forte del cliente, il pagatore non sopporta l’iniziativa finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.Qualora non sia accettabile l’affidabilità del cliente, il beneficiario o il suo prestatore di servizi rimborserà il pagamento di un prestatore di servizi di pagamento del pagatore.
  2. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta l’affare finanziario derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuto dopo la notifica ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b).

Per quanto riguarda la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 70, paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall’uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

In attesa di analizzare i concreti effetti della direttiva in Italia si può prendere visione della stessa nella pagina : https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en

Per la Giurisprudenza sull’ art. 52, co. 2, della direttiva 2007/64/CE), trasfusasi in PSD2 (art. 62, co. 2, della direttiva UE 2015/2366), e poi art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 11 del 2010, relativamente ai servizi di pagamento, si indica il Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07/10/2016, n. 4142

dottssa Eva Simola

Pubblicato da evasimola

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