La vittima nel processo penale

   Nell’ ordinamento italiano, il termine vittima originariamente non veniva utilizzato né dal codice penale né da quello di procedura penale, dove compaiono altre espressioni, quali “l’offeso” (art. 70 n. 2, c.p.), “la persona offesa” (art. 92 e 122, comma 3, c.p.p.), oppure “la persona offesa dal reato” (artt. 120 c.p. e 90 c.p.p) . Solo di recente il termine vittima è stato utilizzato per la prima volta nel codice di procedura penale all’ art. 498, 4 comma ter, ove di parla di “esame del minore vittima di reato”.

Il soggetto passivo è di regola coincidente con l’oggetto materiale del reato, ma può non esserlo: si pensi, ad esempio, al furto di cui all‟art. 624 c.p., dove oggetto materiale è la cosa mobile altrui, mentre il soggetto passivo è il titolare del diritto di proprietà o di godimento sulla succitata cosa mobile

Nelle norme del codice di procedura penale, accanto alla persona offesa dal reato, compare poi il danneggiato da reato, rappresentato da colui che riceve un danno – patrimoniale o non patrimoniale – da un fatto penalmente rilevante e che può coincidere o meno con il soggetto passivo (nell’omicidio il soggetto passivo/persona offesa è l‟ucciso, mentre danneggiati possono essere anche i prossimi congiunti dell’ucciso).

Nel nostro ordinamento il soggetto attivo del reato può essere solamente una persona fisica, soggetto passivo può essere anche una persona giuridica, sempre che l’interesse tutelato possa far capo ad un soggetto di diritto diverso dall’ uomo: si pensi ad un furto o ad un’ appropriazione indebita commessi su beni appartenenti a società o enti pubblici. Esistono, inoltre, particolari categorie di reati – come, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato o contro la Pubblica Amministrazione – nei quali il titolare dell’interesse leso, e, quindi, il soggetto passivo, è necessariamente un ente collettivo; si tratta di quelle fattispecie che autorevole dottrina definisce a soggetto passivo indeterminato e che affianca a quelle senza soggetto passivo, ove il fatto viene incriminato per il perseguimento di uno scopo ritenuto rilevante dallo Stato, senza esserci però offesa ad alcun interesse giuridico specifico (così nei reati ostativi e di scopo) .

Parte della dottrina (Manzini), per sottolineare il carattere pubblico del diritto e della sanzione penale, ritiene che, a fianco al soggetto passivo di ogni reato, vi sia sempre una vittima costante, individuabile nello Stato, come titolare dell’interesse alla pace sociale e alla composizione del conflitti . Tuttavia, si tratta di un’ impostazione meramente teorica e priva di ricadute pratiche, in quanto volta unicamente a rimarcare quel passaggio – ormai molto antico – del reato da fatto privato a fatto pubblico pericoloso per la sicurezza della collettività. Inoltre, a onor del vero, il mantenimento della pace sociale non rappresenta un oggetto giuridico penalisticamente inteso, bensì la ratio stessa del diritto penale.

L’ individuazione del soggetto passivo del reato è fondamentale per l’applicazione di non poche norme del codice penale: ad esempio, per stabilire chi è legittimato a prestare il consenso scriminante ai sensi dell’art. 50 c.p., ovvero il consenso previsto come elemento costitutivo della fattispecie (così nell’omicidio del consenziente ex art. 579 c.p.) o come elemento costitutivo in senso negativo della fattispecie (così nella violazione di domicilio ex art. 614 c.p.); per individuare il soggetto legittimato a sporgere querela o per l’applicabilità di talune regole dell’aberratio ictus (art. 82 c.p.) o di alcune circostanze (art. 70, n. 1, c.p.); o, ancora, per decidere in alcuni casi se vi sia unità o pluralità di reati . Inoltre, è rilevante – sul piano economico-patrimoniale – per l’accesso alla restituzione, all’indennizzo, al risarcimento, e ai sevizi di aiuto, assistenza, previsti dall’’ ordinamento statale e dagli enti pubblici oppure garantiti da associazioni di volontariato.

Per contro, nella dottrina criminologica e vittimologica, si parla costantemente in termini di vittima del reato in una accezione più ampia rispetto a quella di soggetto passivo: la vittima è “qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce se stesso come vittima, che condivide l’esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie/strutture pubbliche, private o collettive[1]”.

Infine il termine vittima viene costantemente utilizzato, con sfumature diverse, nelle ormai numerosi fonti normative internazionali prodotte in materia (ad es  nella Convenzione del Consiglio d‟Europa sul risarcimento delle vittime dei reati violenti (1983) dove i soggetti beneficiari del risarcimento statale, e quindi le vittime, sono identificati in coloro (e nelle persone a loro carico, qualora i primi decadano in seguito all’ illecito), i quali abbiano riportato serie lesioni fisiche o pregiudizi alla salute, quale conseguenza diretta dei reati dolosi violenti; invece, secondo la Dichiarazione ONU dei principi base della giustizia per vittime di crimini e di abusi di potere 40/43 del 1985, per vittima si intende “chi – individualmente o collettivamente – abbia sofferto un pregiudizio fisico o morale, una perdita economica od una lesione grave dei propri diritti fondamentali, in seguito ad illeciti penali, incluse le leggi che proibiscono l’abuso di potere; sono altresì compresi i prossimi congiunti o le persone comunque a carico della persona offesa in via diretta ed i soggetti i quali abbiano subito un danno, nell’intervenire in soccorso del soggetto passivo del reato”).

In ultimo si deve ricordare che la Vittimologia criminale definita da Karmen (1990) come “lo studio scientifico della vittimizzazione incluse le relazioni tra autori e vittime del reato, le interazione tra le vittime e il sistema di giustizia penale, cioè le forze di polizia e i giudici, gli operatori dell’esecuzione penale, e le connessioni tra le vittime e altri gruppi ed istituzioni sociali come ad esempio nell’ambito dei media, dell’economia e dei movimenti sociali”o in altri termini “lo studio scientifico delle lesione fisica, emotiva e patrimoniale che l’individuo soffra per causa di attività criminali” assume particolare rilevanza ai fini di una corretta formazione normativa .

dottssa Eva Simola

[1][1] Emilio C. Viano IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese, a cura di E. Balloni, C. Viano, Bologna, 1989, p. 126

Pubblicato da evasimola

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