Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini biologiche: la storia di X

   (06/10/2016)

   Ciascuno di noi, ha sperimentato, nel bene e nel male, l’importanza della figura materna. Una madre è innanzitutto una donna con un sua personalità e percorso di vita all’interno del quale si inserisce la gravidanza. E’ un errore pensare che tutte le donne desiderino essere madri: alcune vivono la maternità come un evento non voluto, quasi imposto, e si trovano improvvisamente a dover decidere se proseguire la gestazione oppure optare per l’interruzione della gravidanza. Credo sia superfluo evidenziare come, la scelta ultima, non possa essere oggetto di un giudizio di valore ma che sia necessario aiutare la gestante ad una decisione consapevole anche alla luce delle soluzioni che tutelano lei e il bambino laddove si determini a proseguire la gravidanza ma non a svolgere il ruolo di madre.

   Sommario: 1. La normativa in materia di parto anonimo e la sua interpretazione –  2. La storia di X – 3. Riflessioni conclusive

   1. La normativa in materia di parto anonimo e la sua interpretazione

   L’art. 30, co.1 D.P.R. 03/11/2000, n. 396 stabilisce che ” La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” è chiaro che, affinché l’anonimato della madre integri la fattispecie dell’abbandono, deve darsi il caso che neppure il padre sia in grado o intenda assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti del nato.

   La dichiarazione di nascita, resa entro i termini massimi di 10 giorni dal parto, permette la formazione dell’atto di nascita, e quindi l’identità anagrafica, l’acquisizione del nome e la cittadinanza ecco perché, laddove il neonato non sia riconosciuto, si prevede una immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per minorenni che permette l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante (art. 11 l. ad.). Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in una famiglia ed assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato. Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all’autorità giudiziaria devono essere omessi gli elementi identificativi della madre.

   Ora è bene evidenziare che l’art. 30, d.P.R. n. 396/2000 nulla dice in ordine alle modalità di esercizio della facoltà della madre di non essere nominata, mentre l’art. 28, comma 7, l. ad., prevede che l’accesso alle informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici, da parte dell’adottato, sia inibito nei confronti “della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata nell’atto di nascita“.  Di conseguenza si può anche concordare con il Massimario per l’ufficiale dello stato civile del Ministero dell’Interno (1) ove si precisa che la volontà della madre di non essere nominata si evince, di fatto, dalla circostanza che la medesima non provvede ad effettuate il riconoscimento del minore con le modalità previste dalla legge, ma laddove ci sia una lettura sistematica della norma in esame si deve concludere che esiste una notevole differenza tra la volontà di non riconoscere il bambino – che è connessa alla formazione dell’atto di nascita – e quella di mantenere  l’anonimato per il futuro. Ed infatti questa facoltà è riservata alla sola madre in quanto l’identità dell’uomo non è contenuta in alcun documento in possesso della pubblica amministrazione, mentre quella della donna può emergere dai dati che corredano l’atto di nascita (2).

   Soffermandosi sull’unico profilo rilevante, e cioè quello delle conseguenze dell’anonimato, emerge chiaramente dalla lettura, dall’art. 28 della L. n. 184/1983, come il legislatore abbia dato prevalenza al diritto all’anonimato materno rispetto a quello del figlio alla conoscenza della propria identità biologica. Secondo la ricostruzione delle Corti Superiori, l’occultamento della propria identità da parte della puerpera – salvo revoca di tale anonimato – si giustifica in quanto garanzia della definitiva recisione dei legami con il figlio, che sola distrae la donna dall’assumere decisioni giudicate dall’ordinamento più tragiche rispetto a quella del subitaneo abbandono del figlio dopo il parto (come ad es. l’infanticidio).

   Una tappa significativa, per il superamento della rigidità del dettato dell’art. 28, comma 7, l. ad., è costituito dalla sentenza Cedu Godelli c. Italia, del 25 settembre  2012, che ha affermato il contrasto  tra il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall‘art. 8 Cedu e la disciplina italiana sul parto anonimo laddove non ammette né la reversibilità del segreto, né l’accesso del figlio non riconosciuto ad informazioni sulle origini, ancorché non identificative della madre biologica. Le indicazioni provenienti dalla Cedu sono da ultimo state recepite anche dalla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, l. ad. laddove non individua meccanismi di contemperamento del divieto del figlio di conoscere le proprie origini biologiche nel caso di parto anonimo; tant’è che la successiva giurisprudenza ha accolto le indicazioni della Corte nel senso di prevedere l’interpello, pur nella garanzia della massima riservatezza possibile, della madre (Corte cost., 22-11-2013, n. 278 ).

   Approfondendo i contenuti della Sentenza 278/13 della Corte Costituzionale bisogna premettere che il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva sollevato, in riferimento all’articoli 2, 3 e 32 Cost., e articolo 117 Cost., comma 1, la questione di legittimità costituzionale della L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 28, comma 7, (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 177, comma 2, (Codice in materia di protezione dei dati personali), “nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica”. Secondo il Tribunale minorile calabrese tale disposizione contrasterebbe infatti: a) con l’articolo 2 Cost., configurando “una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all’identita’ personale dell’adottato”; b) con l’articolo 3 Cost., in riferimento all’”irragionevole disparita’ di trattamento fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l’adozione”; con l’articolo 32 Cost., in ragione dell’impossibilita’, per il figlio, di ottenere dati relativi all’anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico; con l’articolo 117 Cost., comma 1, in riferimento all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, per come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia.  In risposta la Corte Costituzionale ha ribadito che “il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perchè la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili”. Tuttavia, rileva la Corte Costituzionale – “l’aspetto che viene qui in specifico rilievo – e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, invita a riflettere – ruota attorno al profilo, per cosi’ dire, diacronico della tutela assicurata al diritto all’anonimato della madre”. “Con la disposizione all’esame, l’ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta di cristallizzazione o di immobilizzazione nelle relative modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio”. “Tutto ciò è icasticamente scolpito dal ricordato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 93, comma 2, secondo cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 30, comma 1, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”. “Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura temporalmente lo spazio del “vincolo” all’anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana -, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all’esercizio di un suo diritto all’oblio e, nello stesso tempo, sull’esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l’identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato”. Ma ne’ l’una ne’ l’altra esigenza sono considerate dalla Corte Costituzionale dirimenti perchè espongono il figlio alla inevitabile e definitiva perdita del suo diritto alla conoscenza delle proprie origini e affidano la tutela della riservatezza della scelta della madre a una disciplina eccessivamente rigida che se, da un lato, “legittimamente, impedisce l’insorgenza di una genitorialità giuridica, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro”, non appare ragionevole laddove si presenta come “necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale”. Il vulnus costituzionale che ne deriva è, dunque, rappresentato, a giudizio della Corte Costituzionale, dalla “irreversibilità del segreto la quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli articoli 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa”.

   La succitata sentenza Cedu Godelli c. Italia del 2012, nonché la sentenza n. 15024 del 21/07/2016 della I sez della Corte di Cassazione, sono coerenti con la sentenza Odièvre c. Francia  (n. 42326/98, del 13 febbraio 2002). Brevemente si ricorda che la Sig.ra Odièvre propose ricorso, alla Commissione europea dei diritti dell’uomo in base all’allora vigente art. 25 della CEDU, lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU, in quanto la segretezza circa le informazioni di identificazione della sua famiglia naturale le avevano impedito di ricostruire la propria identità personale, di stabilire legami affettivi con la medesima, nonché la violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione, ovvero del diritto alla non discriminazione attesa l’impossibilità di ereditare dalla propria madre biologica. I Giudici di Strasburgo richiamarono preliminarmente la legislazione francese applicabile al caso di specie, ovverosia la legge dell’8 gennaio 1993, che riconosce il diritto della donna di partorire, mantenendo segreta la propria identità, parzialmente modificata dalla l. n. 93/2003, relativa all’accesso alle origini delle persone adottate, che istituisce un organismo ad hoc, il Consiglio nazionale per l’accesso alle origini personali, il quale può ricevere la dichiarazione di consenso alla rimozione del segreto da parte della madre o del padre naturale, comunicando all’interessato i nominativi dei suoi genitori. In ogni caso, la normativa de qua non poteva essere applicabile alla ricorrente, essendo entrata in vigore nelle more del giudizio innanzi alla Corte.

    Sulla violazione dell’art. 8, la Corte EDU ritenne, dopo aver qualificato i fatti di causa, di esaminare tale doglianza solo dal punto di vista della “vita privata” e non anche della” vita familiare“, dal momento che lo scopo della ricorrente non era quello di mettere in discussione il suo rapporto con i genitori adottivi, ma di scoprire le circostanze in cui era nata ed abbandonata, ivi compresa l’identità dei suoi genitori naturali e di fratelli. Nel merito, la Corte, dopo aver ribadito che gli Stati membri godono di un rilevante margine di apprezzamento nella scelta dei mezzi atti a garantire il rispetto dell’articolo 8, giudicò ragionevole il sistema francese di bilanciamento tra il diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini, aspetto fondante della sua identità personale, e quello della madre all’anonimato del parto, strumento volto a garantirle di poter partorire non clandestinamente, in condizioni sanitarie adeguate, senza dovere per ciò subire la costituzione di diritto del rapporto di filiazione.

   2. La storia di X

   X ha proposto istanza al Tribunale per minorenni chiedendo di accedere, sulla base di quanto statuito dalla Corte Cost. con sentenza n. 278/13, ai dati della cartella clinica relativa alla sua nascita, esponendo nell’atto processuale che sua madre, al momento del parto, aveva espresso la volontà di mantenere l’anonimato e conseguentemente era stata adottata. Il tribunale dei minorenni, ottenuta la documentazione dall’Ospedale e acquisita la notizia del decesso della madre biologica di X, respingeva l’istanza della ricorrente sull’impossibilità di interpellare la madre sulla sua perdurante volontà di mantenere l’anonimato, escludendo che il decesso potesse essere valutato come revoca implicita della volontà di essere nominata. Respinto il reclamo da parte della Corte di Appello di ___ X ricorre ex art. 111 Cost alla Corte di Cassazione deducendo la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 3 c.p.c e l’erronea interpretazione dell’art. 28, co. 7 L.A. alla luce della sentenza 278/13 della Costituzione nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360  n. 5 c.p.c.

    La Suprema Corte, con decisione nel merito “ consistente nell’ autorizzazione della ricorrente ad accedere alle informazioni relative all’ identita’ della propria madre biologica“, accoglie il ricorso nel 2016 (sentenza n. 15024 del 21/07/2016).

   Analizzando i contenuti della sentenza si osserva come, il centro del problema, venga ancora una volta individuato nel conflitto tra il diritto a conoscere le proprie origini e l’interesse della madre a che la sua scelta all’anonimato sia garantita. Secondo la Suprema Corte il “bilanciamento dei diritti fondamentali in gioco appare una categoria inefficace e per certi versi inappropriata”  in quanto esistono due momenti diversi nell’evolversi della storia madre-figlio: il primo che è quello nel quale la madre sceglie di partorire anonimamente e qui  si può  “propriamente parlare di ponderazione fra diritti fondamentali perché in questo momento e’ in gioco il suo diritto alla vita e quello del figlio” mentre  dopo la nascita, secondo momento, ” non e’ più il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto all’ anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla persona della madre. In questa prospettiva non e’ il diritto in se’ della madre all’ anonimato che viene garantito ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza e partorire senza assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta. Solo la madre pertanto in questa prospettiva può essere la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere anonima in relazione al venir meno di quell’ esigenza di protezione che le ha consentito la scelta tutelata dall’ordinamento” (…). Tornando al caso in esame “non può non discendere dalla chiara individuazione compiuta dal giudice delle leggi la impossibilita’ di ritenere operativo, oltre il limite della vita della madre, il termine previsto dal ricordato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 93, comma 2, perché la conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta per l’anonimato che la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva degli articoli 2 e 3 della carta fondamentale. Un effetto non giustificabile pertanto neanche nella ipotesi ritenuta legittima dall’ordinamento francese della espressione, in vita, da parte della madre, di una volontà definitivamente contraria alla rimozione del segreto anche dopo la sua morte. Ne’ una diversa conclusione potrebbe dedursi dalla temporaneità  della protezione dai dati che e’ propria del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 93, comma 2,. Oltre a rilevare che la durata del termine ivi previsto rende, comunque, di fatto, inattuabile la volontà del figlio di conoscere le proprie origini biologiche questa Corte non può che smentire la fondatezza e rilevanza della affermazione per cui la morte della madre non può essere eletta a circostanza presuntiva della volontà di rimozione del segreto post mortem. Ve ribadito infatti che, nella ricostruzione della Corte Costituzionale, ciò che e’ rilevante e decisivo e’ la reversibilità del segreto, condizione che, purtroppo, la morte non rende più attuale e ipotizzabile nel futuro. Non si può d’altra parte non sottolineare l’effetto paradossale che provocherebbe una lettura della norma ritenuta incostituzionale basata sui presupposti che hanno orientato i giudici del merito. L’immobilizzazione della scelta per l’anonimato che verrebbe in tal modo a determinarsi post mortem verrebbe a realizzarsi proprio in presenza dell’affievolimento, se non della scomparsa, di quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilità di tale scelta. Ciò che provocherebbe, per citare ancora la Corte Costituzionale, la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – diritto che â€Å”costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” perchè “il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona”.

3. Conclusioni

    Nell’istituto del parto anonimo, per come legittimato dalla giurisprudenza Europea ed Italiana, viene a crearsi una situazione nella quale la madre accede alla possibilità di portare a compimento la gravidanza e di partorire, ma chiede e ottiene dall’ordinamento la garanzia di vedere tutelata, nel corso di tutta la sua vita, la segretezza sulla maternità biologica e la scissione di quest’ultima dalla genitorialità sociale e giuridica. Questa richiesta di protezione viene riconosciuta meritevole sino al punto di attribuire alla madre la titolarità del segreto senza che nel corso della sua vita possa essere costretta alla sua rimozione anche da parte di un soggetto pubblico cui sia affidata la valutazione degli interessi in conflitto.  E altresi’ consentito, concretamente, di rimuovere il segreto e di tenere conto della volontà di chi e’ nato per effetto della sua scelta laddove, come nel caso in esame, si può presumere il venir meno delle ragioni di protezioni che hanno giustificato l’anonimato oppure venga palesata la volontà di “farsi conoscere” da parte della madre anonima.

Dottssa Eva Simola

 

(1)”Considerato che la norma non prevede una dichiarazione espressa di detta volontà di non essere nominata da parte della puerpera è irrilevante che questa sia riferita da terzi in qualunque forma. Qualora si verifichi l’ipotesi che la puerpera non intenda essere nominata, le sue generalità non devono essere riportare in nessun atto dello stato civile, né estratto, né certificato e l’attestazione di nascita, conservata agli atti, non è accessibile da parte di nessuno” (http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Massimario-Ufficiale-Stato-Civile_2012_0.pdf)

(2) Maria Novella Bugetti, Sull’esperibilità delle azioni ex artt. 269 e 279 cc nei confronti della madre che abbia partorito in anonimato,  Famiglia e Diritto, 2016, 5, 476.

Pubblicato da evasimola

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