Due madri ed un bambino da tutelare…

(13/10/2016)

   Studiando i contenuti della Sentenza n. 19599 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione si affronta la problematica della eventuale contrarietà all’ordine pubblico della filiazione realizzatasi in ordinamento straniero nell’ambito di un matrimonio omosessuale, inquadrando la fattispecie concreta alla luce della prioritaria tutela dell’interesse del minore.

Sommario: 1. Il caso – 2. La nozione di ordine pubblico in materia di filiazione – 3. La soluzione della Corte.

   1.Il Caso.

   La Sig.ra A, cittadina spagnola, e la Sig.ra B, cittadina Italiana, hanno contratto matrimonio in Spagna. Dal certificato di nascita del minore X risulta che la madre A ha partorito mentre la madre B ha donato gli ovuli necessari per la procreazione medico assistita. Entrambe hanno chiesto la trascrizione dell’atto di nascita in Italia (1), ma l’ufficiale dello Stato civile di Torino ha opposto rifiuto per “ragioni di ordine pubblico” ex art. 95 del D.P.R. n. 396/2000. Successivamente, le due donne, hanno divorziato consensualmente in Spagna e si sono accordate per l’affidamento congiunto del minore X, con condivisione della responsabilità genitoriale. Dopo il rigetto, da parte del Tribunale di Torino, del ricorso avverso il diniego dell’ufficiale dello Stato civile, il decreto del Giudice territoriale è stato reclamanto dalle signore: la Corte d’Appello di Torino nel 2014, in accoglimento del reclamo ha ordinato allo ufficiale dello Stato civile di Torino di trascrivere l’atto di nascita di X. Avverso il suddetto ricorso hanno proposto ricorsi per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino e il Ministero dell’Interno.

    2. La nozione di ordine pubblico in materia di filiazione

   Secondo la Corte d’Appello di Torino (2) il rapporto di filiazione tra la sig.ra B e il minore X, nonché la cittadinanza di quest’ultimo, sono regolati dall’art. 33 della Legge n. 218/95 che stabilisce “Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio” pertanto, essendo il minore anche figlio genetico della madre Italiana, l’atto di nascita è trascrivibile ex art 17 DPR 3 Novembre 2000 n. 396 . Più precisamente una volta che sia stato accertato lo status di figlio in base alla sua legge nazionale, ovvero la legge applicabile secondo il sistema italiano di diritto internazionale privato, tale provvedimento non può essere messo in discussione dal giudice italiano anche in relazione al disposto dell’art. 65 legge di riforma del diritto internazionale privato, norma che prevede l’automatico riconoscimento dei provvedimenti in materia di stato di famiglia e capacità delle persone, laddove sia stata applicata la legge prevista dalle norme italiane di diritto internazionale privato, purché non sia ravvisata contrarietà di tale legge con l’ordine pubblico. Com’è noto, il principio di ordine pubblico è una “clausola di salvaguardia” a difesa dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno, alla quale poter ricorrere a fronte della eventuale distorsione del meccanismo internazionalprivatistico che, nel consentire l’applicazione della legge straniera ed il riconoscimento dei provvedimenti emanati all’estero, realizza il principio ideale del rispetto degli ordinamenti stranieri e della cooperazione internazionale. Quest’ultima, in particolare, assume un rilievo specifico soprattutto in ambito europeo, dove i regolamenti emanati a partire dagli anni 2000, sulla base dell’art. 65 del Trattato CE, prevedono l’automatico riconoscimento dei provvedimenti emanati all’estero, fatta salva, sempre, la manifesta contrarietà all’ordine pubblico (Reg. 1346/2000; Reg. 1347/2000, Reg. 22010/2003; Reg. CE 44/2001).

   Il principio di ordine pubblico, intrinseco al meccanismo di funzionamento delle norme di diritto internazionale privato deve essere invocato ogni volta che gli effetti conseguono nell’ordinamento italiano all’applicazione della norma straniera, siano in stridente, insanabile contrasto con i suoi principi fondanti, che devono essere ricercati non soltanto nelle norme costituzionali, ma anche nel diritto internazionale e in quello comunitario.

   In considerazione del preminente interesse del minore, che costituisce il perno attorno al quale ruota la normativa internazionale in materia (è sancito espressamente dall’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, dall’art. 24 del Patto Internazionale sui diritti civili, nonché dall’art. 24, par. 2 e 3 dalla Carta di Nizza protetto in virtù dell’art. 8 della Convenzione Europea del 1950 e richiamato nel dodicesimo e tredicesimo considerando del regolamento n. 2201/2003), viene pertanto privilegiato l’accertamento del suo stato di figlio, nell’ottica prioritaria del mantenimento del suo rapporto con i genitori. L’art. 315 bis del codice civile, ribadisce il diritto del minore a crescere in famiglia, valutando l’insostituibile apporto che il contesto familiare e la compartecipazione genitoriale al progetto educativo determinano sulla formazione della personalità del minore. Lo status filiationis viene inquadrato nell’ambito del rapporto genitore-figlio, indipendentemente dalla relazione sussistente tra i due genitori, dalla quale il rapporto di filiazione viene totalmente disancorato. In quest’ottica non possono che essere valutate positivamente le conclusioni della pronuncia in commento, anche alla luce di quanto previsto in ambito europeo e internazionale del tutto rispondenti al principio volto a tutelare il mantenimento di un rapporto di filiazione già instaurato tra madre e figlio, senza che appaia determinante il riferimento all’unione omosessuale intercorrente tra i due genitori (in questo caso le due madri).

 3. La soluzione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibile la conclusione della corte di merito secondo la quale essere cittadino italiano dipende dall’accertamento di un rapporto di filiazione valido anche per il diritto italiano. In merito alla possibile “contrarietà all’ordine pubblico” il giudice si deve soffermare sull’interesse del minore, valore tutelato in diverse norme della Cost. ( art. 2, 3, 31 e 32 Cost), che “trascende le implicazioni meramente biologiche con la madre e reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto ed armonico sviluppo della personalità” ( Corte Cost. 205/2015) pertanto il riconoscimento e la trascrizione nei registro dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrasta con l’ordine pubblico dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione del suo status filiationis, validamente acquisito all’estero.

Dottssa Eva Simola

(1) Per il diritto spagnolo il bambino è cittadino italiano ai sensi dell’art. 2 Legge 5 Febbraio 1992, n. 29 .

(2) App. Torino Decreto, 29 ottobre 2014

Pubblicato da evasimola

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