Molestie recate attraverso sistemi di telecomunicazione diversi dal telefono

   Art. 660 cp Molestie o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

   L’articolo 660 cp disciplina la fattispecie delle molestie recate “col mezzo del telefono”: la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate circa la rilevanza penale delle molestie recate attraverso sistemi di telecomunicazione diversi dal telefono fisso quali ad esempio la posta elettronica o il servizio MSM di Messenger.

   Con particolare riferimento alle molestie recate attraverso l’invio di posta elettronica la cassazione penale ha osservato che ”la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza ma non il telefono”. Inoltre la comunicazione è asincrona “ pertanto il destinatario ha la possibilità di evitare l’intromissione nella propria sfera personale omettendo di aprire l’messaggio di posta elettronica indesiderata”. Ne consegue che la norma non può essere dilatata sino a comprendere l’invio di corrispondenza elettronica sgradita che provochi turbamento o quantomeno fastidio (Cass pen. 24510/10)

   In senso difforme la cassazione ha precisato che ciò non può dirsi nell’ipotesi in cui il messaggio di posta elettronica venga inviato non già per “mezzo di un server” e “a” un computer, bensì “attraverso” e “a” un telefono (Cass. 36779/11)

   Nell’ipotesi di molestie recate attraverso il servizio Messenger la corte ha accolto una soluzione negativa in quanto il servizio Messenger presuppone che la comunicazione con un determinato soggetto sia preventivamente abilitato dall’utente, il quale può successivamente interrompere ogni possibilità di interazione con quell’interlocutore semplicemente inserendolo in una cd black list senza alcun pregiudizio alla propria libertà di comunicazione con altri utenti.

   In conclusione l’art. 660 cp richiede che l’azione molesta sia astrattamente idonea a molestare laddove esistano mezzi utili ad impedire tale condotta il reato non è configurabile.

(Immagine web)

Pubblicato da evasimola

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