L’onere della prova nel processo penale

    Nel nostro ordinamento l’onere della prova è sancito dall’art. Art. 2697 del codice civile secondo il quale  “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”( questo articolo opera “in modo attenuato” anche nel processo amministrativo /Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 16 maggio 2019, n. 3156).

    Per quanto attiene alla materia penale, in base al principio della presunzione di innocenza e della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, spetta all’accusa (cioè il PM) provare tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato e la loro riconducibilità all’imputato “senza che permanga in proposito alcun ragionevole dubbio. Affinché il parametro dell’al di là del ragionevole dubbio sia rispettato occorre che il reato sia attribuibile all’imputato con un alto grado di credibilità razionale: ciò significa che le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, devono risultare prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana“. (Cass. Penale Sez. IV, 3 maggio – 5 ottobre 2016, n. 41968).

   Sono oggetto di prova, ex articolo 187, 1 cpp (nel senso che sono da provare nel procedimento penale) ­ i fatti che si riferiscono alla imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Inoltre sono oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali ( art.187, 2cpp).

   La DIRETTIVA (UE) 2016/343 all’ art. 6 Onere della prova stabilisce che “1. Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile. 2.Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta.

   La direttiva chiarisce che “l‘onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato (nda stessa lettura delle sentenze della Cassazione penale riportata). La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice (nda nel nostro ordinamento l’art. 190, co 2 cpp precisa che la legge stabilisce i casi eccezionali ove il giudice può ammettere prove d’ufficio), la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa.(Considerando 22).

   Da quanto suesposto emerge che, sia a livello europeo che nazionale, in ambito penale l’onere della prova si fonda sul principio della presunzione di innocenza e della “regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. L’accusa (cioè il PM) ha il compito di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato e la loro riconducibilità all’imputato “senza che permanga in proposito alcun ragionevole dubbio” mentre l’acquisizione d’ufficio di nuovi mezzi di prova è prevista in via eccezionale dal legislatore (art. 190 cpp).

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Pubblicato da evasimola

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