Riferimenti in pubblico alla colpevolezza dell’indagato o dell’imputato

 

      Come è noto una direttiva, nell’ambito del diritto dell’Unione europea, è una delle fonti del diritto (dell’Unione europea) “che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” ( art. 288 par. 3, TFUE). Ne consegue che lo Stato Italiano è obbligato a raggiungere il “risultato” in essa contenuto.

       La direttiva DIRETTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali si pone come fine quello di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nonché “rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri”.

   Preliminarmente è necessario evidenziare che poiché la Corte di giustizia ha riconosciuto che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridiche allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche la direttiva in esame prende atto di tali diversità e afferma che “allo stato attuale di sviluppo del diritto e della giurisprudenza in ambito nazionale e di Unione, appare prematuro legiferare a livello di Unione sulla presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche. La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi alle persone giuridiche, fatta salva l’applicazione alle persone giuridiche della presunzione di innocenza come sancita, in particolare, nella CEDU e come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di giustizia”.

Inoltre la direttiva precisa che“È opportuno” (la convenienza non indica un obbligo):

  1. a) “che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali, nell’accezione data dall’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»), fatta salva la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai procedimenti civili o ai procedimenti amministrativi, anche quando questi ultimi possono comportare sanzioni, quali i procedimenti in materia di concorrenza, commercio, servizi finanziari, circolazione stradale, fiscalità o maggiorazioni d’imposta, e alle indagini connesse svolte da autorità amministrative”.
  2. b) “che la presente direttiva si applichi alle persone fisiche indagate o imputate in procedimenti penali. Dovrebbe applicarsi dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato e, quindi, anche prima che questa sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a ogni fase del procedimento penale fino a che non diventi definitiva la decisione che stabilisce in maniera finale se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato. Le azioni legali e i mezzi di ricorso che sono disponibili solo quando tale decisione è divenuta definitiva, comprese le azioni dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

       Brevemente si ricorda che nel nostro ordinamento quando il Pubblico Ministero (PM) svolge delle indagini su una persona deve iscrivere il nome di quest’ultima nel “Registro delle notizie di reato” (art. 355 cpp): da quel momento quella persona è formalmente indagata. Diversamente quando il PM esercita l’azione penale (es rinvio a giudizio (Art. 416 c.p.p.); decreto di citazione diretta a giudizio (Art. 550 c.p.p.) ecc) verso una determinata persona questa assume la qualità di imputato.

     L‘art. 4. della direttiva in oggetto, rubricato ”Riferimenti in pubblico alla colpevolezza”, stabilisce che1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. 11.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 65/7 2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10. 3. L’obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico”.

         Premesso che per “dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un’autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all’applicazione della legge, o da un’altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità” (Considerando 17), dalla semplice lettura della norma emerge che questo articolo è una logica conseguenza dell‘art 3  per il quale gli Stati membri devono assicurare agli indagati e imputati  la presunzione di innocenza  “fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza“: se una persona indagata o imputata è presunta innocente sino a quando viene emessa sentenza definitiva è ovvio che non possa essere presentata all’opinione pubblica come “colpevole”. Detto altrimenti parlando, del nostro diritto interno, se Tizio viene indagato per l’omicidio della moglie poiché si stanno svolgendo indagini nei suoi confronti è chiaro che non può essere presentato all’opinione pubblica come assassino. Ulteriormente se Tizio viene condannato in primo grado ma impugna la sentenza il processo per accertare i fatti è ancora “in corso” (la sentenza di condanna non è definitiva e si va in secondo grado) pertanto, Tizio non potrà essere presentato all’opinione pubblica come autore del reato. In estrema sintesi sino alla sentenza definitiva si è sempre ritenuti “innocenti”.

  Ulteriormente “si dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi”.

    Assume poi importanza fondamentale il considerando 18, della direttiva in esame, in quanto afferma che “l’obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell’individuazione del presunto autore del reato, o per l’interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un’altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell’ordine pubblico. Il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi. In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l’impressione della colpevolezza dell’interessato prima che questa sia stata legalmente provata”.

 Diretti destinatari dell’art. 4 sono gli Stati membri che “dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell’importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media”(considerando 19). Inoltre “le autorità competenti dovrebbero astenersi dal presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, quali manette, gabbie di vetro o di altro tipo e ferri alle gambe, a meno che il ricorso a tali misure sia necessario per ragioni legate al caso di specie in relazione alla sicurezza, ad esempio al fine di impedire che indagati o imputati rechino danno a se stessi o agli altri o a beni, o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi, tra cui testimoni o vittime. La possibilità di ricorrere a misure di coercizione fisica non implica che le autorità competenti debbano prendere una decisione formale in merito”(considerando 20). Ulteriormente “ove fattibile, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal presentare gli indagati o imputati, in tribunale o in pubblico, in uniformi carcerarie, onde evitare di dare l’impressione che siano colpevoli” (considerando 21). In conformità a questi ultime affermazioni l’art. 5 rubricato, Presentazione degli indagati e imputati, stabilisce che.”“1.Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi”

 

 

      In conclusione e in estrema sintesi una volta che si afferma che la persona sottoposta ad indagini o l’imputato è presunto innocente sino alla sentenza definitiva di condanna l’autorità competente e procedente non può presentarlo all’opinione pubblica con forme ( manette, gabbie di vetro o di altro) o parole (assassino, ladro, criminale ecc) che possano indurre il pubblico a ritenere la persona colpevole del fatto ascrittogli. Si precisa che l’Italia non ha ancora adottato alcuna misura legislativa finalizzata ad una trasposizione dei principi della direttiva nel nostro ordinamento.

 

 

 

Pubblicato da evasimola

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