L’oblazione

OBLAZIONE ART 162/ 162 BIS CP;  ART 141 DISP ATT CPP: art. 464, 604, co 7 cpp

(Esente da contributo unificato)

L’oblazione è ammissibile solo ed esclusivamente per gli illeciti di lieve gravità, in particolare il nostro ordinamento penale prevede due tipi di oblazione:

  1. la oblazione “comune”=  ammessa solo per le contravvenzioni punibili con l’ammenda (art. 162 cp) (Ridotte dopo la depenalizzazione avvenuta con l. n. 689/81): mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.);
  2. la oblazione “speciale”: ammessa per le contravvenzioni punibili alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda (art. 162 bis cp) mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis c.p.). Quando si tratta di contravvenzione punita alternativamente con l’arresto o con l’ammenda: a) l’oblazione non è ammessa quando il reato è stato commesso da chi è già stato dichiarato recidivo, oppure contravventore abituale o professionale; b) l’oblazione non è ammessa quando, al momento della sua presentazione, permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore (la permanenza di tali conseguenze e la loro eliminabilità da parte del contravventore sono da valutarsi d’ufficio da parte del Giudice); c) la domanda può essere respinta dal Giudice avuto riguardo alla gravità del fatto.

[N.B.: la norma di cui al comma 2 dell’art.162-bis C.P. (secondo cui con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista dalla legge) si ritiene tacitamente abrogata per incompatibilità con la disciplina successivamente stabilita dal nuovo C.P.P. e relative Norme di Attuazione].

Il meccanismo dei due tipi di oblazione è sostanzialmente identico: l’imputato versa una somma fissata dal legislatore con riferimento a una quota del massimo dell’ammenda e il reato si estingue. L’oblazione speciale si distingue da quella comune oltre che per la più gravosa quota da sborsare, anche perché l’ammissione all’ oblazione è soggetta ad una valutazione discrezionale del giudice e, in compenso, per un più  ampio margine di tempo concesso per la riproposizione della relativa domanda.

Si distinguono due ipotesi:

  1. PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI. La domanda è redatta per iscritto ed indirizzata al giudice delle indagini preliminari ma va depositata nella segreteria del pubblico ministero. Il giudice se ammette l’oblazione fissa con ordinanza la somma da versare e ne dà avviso all’interessato. Questi, procuratosi il modello F23, lo compila ed effettua il relativo versamento e restituisce alla cancelleria del GIP una copia del modulo con tanto di timbri comprovanti l’avvenuto pagamento. A questo punto la oblazione è fatta: il giudice trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni che ordinariamente si concretizzano in una richiesta di sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato. Il GIP – se la somma è stata tempestivamente ed esattamente pagata – chiuderà la procedura con una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Questa procedura vale anche quando il P. M., prima di presentare richiesta di decreto penale di condanna, ha avvisato l’interessato della facoltà di chiedere, PRIMA che sia emesso tale decreto, di essere ammesso all’oblazione, il cui pagamento estingue il reato; se non è stato dato l’avviso di cui sopra, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell’imputato, nel qual caso la domanda di oblazione deve essere presentata al G.I.P. CONTESTUALMENTE all’atto di opposizione al decreto penale di condanna. Entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l’imputato con l’atto di opposizione può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge, presentando apposita domanda di oblazione all’Ufficio del GIP Decreti Penali. Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice titolare del procedimento fissa la somma da versare entro un termine e ne fa dare notizia al richiedente, il quale potrà assumere informazioni in cancelleria sulla quantificazione esatta delle spese processuali.  Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare presso la cancelleria del giudice titolare una delle copie del modello F23 con la data di accettazione ed il timbro dell’istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento. Le informazioni relative allo stato del procedimento si chiedono alla cancelleria del Giudice titolare del procedimento. Il Giudice, avuta prova certa del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato. Le copie delle sentenze si richiedono all’Ufficio sentenze GIP.

  • PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI OBLAZIONE A INDAGINI PRELIMINARI CONCLUSE. La domanda viene depositata nella cancelleria del giudice che procede o, se si è in udienza verrà a lui presentata PRIMA dell’apertura del dibattimento. Nel primo caso dovrà essere redatto per iscritto nel secondo potrà essere proposta (anzi normalmente è proposta) oralmente; il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero deciderà se ammettere o no all’oblazione. Se deciderà di ammetterla determinerà la somma da versare e, a questo punto, l’iter del oblazione proseguirà come detto nell’ipotesi precedente. Tuttavia, se nel dibattimento l’originaria imputazione viene modificata in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per richiederla. Detto in altri termini in ipotesi di derubricazione del reato nel processo, si applica l’art. 141 disp att cpp: il giudice valuta la domanda sospendendo il corso dell’azione penale. Quando il Giudice accoglie la richiesta di oblazione fissa la somma da versare, oltre alle spese che sono variabili caso per caso e sono calcolate dalla cancelleria che ne dà avviso all’interessato. Con tale avviso sono fornite istruzioni e modulo per il pagamento (in caso contrario occorrerà recarsi, personalmente o tramite delegato, nella cancelleria che ha inviato l’avviso) e sospende il processo per permettere il pagamento della somma. Quindi il reato è estinto [N.B.: se la suddetta modifica avviene soltanto in sentenza, la richiesta di oblazione è ammissibile solo se la difesa dell’imputato l’ha proposta nelle sue conclusioni contestualmente chiedendo al Giudice di dare al fatto una diversa qualificazione che consentisse l’oblazione: v. Cassazione, Sez. Unite Penali, sent. 28/02/2006 n. 7645 e sent. 22/07/2014, n. 32351]; Se la domanda è respinta all’apertura del dibattimento può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento stesso; e, se ancora viene respinta con la sentenza, l’imputato può appellare sostenendo l’erroneità della decisione in ordine al rigetto della domanda di oblazione (v. art.604, comma 7, C.P.P.).Giova ricordare che la somma da versare non è rateizzabile (v. Cass. Pen., sez. III, ordinanza n. 8973 del 2011).

La domanda di oblazione può essere proposta dall’indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore:

  1. A) formula presentazione indagato/imputato

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI…

ALL’UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

presso il Tribunale di TORINO

<oppure>

AL____________________________________________________________

______________________________________________

 

Istanza di ammissione all’oblazione

Art. 141 D.L.vo 271/89

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________________________________

Nato/a  a______________________________________________________il____________________

Res.te in_____________________________________________________

Via_________________________________________________________________n._____________

 indagat_ / imputat_ nel procedimento penale N._____________R.G.N.R., N.___________R.G.G.I.P.;

Premesso che per i_ reat_ in contestazione è possibile procedere ad oblazione ex art. 162 o 162-bis c.p.;

CHIEDE

di essere ammesso/a al pagamento dell’oblazione, al fine di estinguere i_ reat_.

Torino, ______________________

Il richiedente:_________________________________________

  1. B) formula presentazione avvocato

 

Tribunale di ____________

Istanza per Ammissione ad Oblazione ex art. 162-bis c.p.

Il sottoscritto avv. _________ difensore di fiducia di ____________, __________ nato a _________ il __________ e residente in __________ alla via __________, ___ imputato nel procedimento penale contraddistinto dal n. ____ R.G.N.R. per il reato previsto e punito dall’art. _________,

Chiede

A Codesto On.le Tribunale, ai sensi dell’art. 162 bis del cod. pen., che il sig. _________ possa esser ammesso all’oblazione al fine di poter estinguere il reato per cui ricorrono le indagini preliminari a suo carico nel procedimento p n. pendente presso la procura della Repubblica presso il tribunale di

Si allega:

procura speciale (legittimato a presentare l’istanza non è il difensore a meno che sia munito di procura speciale ma solo contravventore)

– documentazione relativa al versamento della somma richiesta comprensiva delle spese di giustizia.

Luogo,_____________

Avv.___________

 

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Pubblicato da evasimola

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