La condanna alle spese processuali (art. 91 cpc)

       Caso: Tizio agisce verso Caio per il risarcimento danni all’immagine (pari a euro 500.000) derivante dalla lesione del proprio diritto (il diritto all’immagine rappresenta un’espressione del diritto alla riservatezza e trova fondamento nell’art 2 Cost); per intraprendere l’azione giudiziaria con l’avvocato e portare a compimento il processo culminante con la sentenza che lo dichiara vincitore paga € 13.000 al proprio difensore. Tenendo conto solo dei principi (senza applicare il sistema dei parametri forensi concretamente operante) Tizio avrà diritto al risarcimento dei danni pari a euro 500.000 con l’aggiunta delle spese legali pari ad euro 13.000.

    L’ordinamento giuridico italiano è improntato al principio secondo il quale il costo del processo non può andare a danno o comunque essere sopportato dalla parte vittoriosa: la condanna alle spese del soccombente risponde all’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un’attività processuale per veder riconosciuto il proprio di diritto (LUISO)  e si rispecchia nella pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall’articolo 24 costituzione.

Le spese processuali  possono essere definite come il costo del processo  e sono divisibili in due tipi (SCARSELLI):

  1. costi giudiziali, costituiti da esborsi che assumono il carattere di veri tributi (si pensi ad esempio al contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della controversia); essi costituiscono il corrispettivo per la prestazione del servizio giustizia ad opera dell’apparato statale;
  2. costi extragiudiziali, costituiti da compensi versati a soggetti privati (come il difensore, i custodi eccetera) per attività da questi espletate nel corso e in relazione al processo.

Le spese  o i costi elencati nella bipartizione sono recuperabili solo alla fine del processo ciò in quanto sussiste il principio dell’anticipazione il che significa che su ciascuna parte grava il costo degli atti che compie e di quelli che chiede nonché il costo degli altri atti necessari al processo (posti a suo carico dalla legge o dal giudice) fino a quando ai sensi dell’articolo 91 cpc il giudice condanna alle spese processuali la parte soccombente.

(Per quanto attiene invece agli atti disposti d’ufficio se la legge non prevede altrimenti il giudice individua la parte onerata dell’anticipazione sulla base del canone dell’interesse delle parti rispetto all’atto e può disporre l’anticipazione anche in solido o pro quota tra più parti se l’interesse faccia capo ad ognuna di esse (GRASSO).

Il criterio della soccombenza in materia di spese giudiziali  ex art 91 cpc vieta di porre le spese a carico della parte totalmente vincitrice (Cass civ. sez I, 28/06/ 2017 n. 16190); diversamente, nell’ipotesi che ricorra la soccombenza reciproca, il carico delle spese è rimesso l’apprezzamento del giudice (Cass sez II 31/05/2013 n. 13858).

Qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza cosiddetta virtuale (Cass sez II, 21/03/2016 n. 5555) che comporta la valutazione del fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata.

(Immagine web)

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Pubblicato da evasimola

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