Lo stalking in ambito civile

    Con il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38 viene introdotto nel codice penale l‘art. 612 bis Atti persecutori (cd stalking) al fine di fornire tutela penale alle ipotesi in cui le condotte di minaccia o molestia si presentino in modo reiterato e per questo particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto passivo.  Si tratta di un reato abituale  a struttura causale che si caratterizza per la produzione di un evento di “danno’ consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di pericolo consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Cass. n. 23.485/2014). È possibile che il reato venga integrato anche in ipotesi di pluralità di soggetti passivi come nel caso di atti molesti che arrecano offesa a persone di genere femminili abitanti nello stesso edificio ( Cass. 20.895/2011).

    Integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minaccia, molestia o lesioni commesse in un breve arco di tempo idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Cass. 33.842/18). Detto altrimenti il delitto non è configurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestia e minaccia neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria atteso il divieto di bis in idem (Cass. 48.391/2014). La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto infatti in tale ipotesi incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno sia dello stato d’ansia di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad esse vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Cass. 45.648/2013)

     Va sottolineato che il delitto è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo.

     Ai fini della integrazione è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità dell’equilibrio psicologico della vittima. Davanti alla prova dello stato di ansia o di paura denunciato dalla vittima il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica potendo egli argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa anche sulla base di massime di esperienza (Cass. 18.999/14).

    L’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico: consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma incriminatrice che avendo ad oggetto un reato abituale di evento deve essere unitario esprimendo un’intenzione criminosa che travalica  i singoli atti che compongono la condotta tipica anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi.

    Il reato in esame concorre con le lesioni, la violenza sessuale in genere e con tutti i reati commessi con violenza.

    La procedibilità è a querela di parte nel termine di sei mesi,  termine “lungo” perche’ la condotta dello stalker deve essere reiterata (atti persecutori) e questo richiede tempo, tuttavia d’ufficio nei casi di cui all’ultima parte del comma 4 oppure se l’agente è già stato ammonito dal questore (art. 8,co 4 Dl n.11/09).  Neppure nei casi perseguibili a querela è ammessa l’estinzione del reato per condotta riparatoria ai sensi del 162 ter , ul.co.

      L’autorità giudiziaria competente è il tribunale monocratico ed è prevista l’udienza preliminare.

       La vittima di atti persecutori può presentare domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi degli artt. 2045, 2059 cc e 185 cp, costituendosi parte civile nel processo penale ovvero agendo davanti al tribunale civile.

  Quindi la vittima può agire ad es. per ottenere un risarcimento danno in relazione alle spese derivate da attività volte a e per prevenire, limitare gli atti persecutori. Oppure per “danno emergente” come nel caso che lo stalker gli abbia danneggiato l’auto o la porta di casa e/o per lucro cessante  come avviene ad esempio se la vittima riduce l’ attività lavorativa per timore di incontrare il proprio persecutore.

      In tema di danno non patrimoniale, la Cassazione civile degli ultimi anni ( in particolare n. 7766/16) diversamente dalle sentenze S. Martino del 2008, torna a distinguere tra danno biologico (cioè danno psico/fisico), morale (“l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito”, Cass. n. 10393/2002) ed esistenziale (cioè quel danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute) anche alla luce delle condotte descritte dalla fattispecie incriminatrice che di fatto distingue le diverse ipotesi di danno che la vittima può subire.

   E’ bene chiarire che laddove la persona offesa agisca direttamente davanti al tribunale civile (ad esempio perché non ha sporto querela nei termini di legge) il giudice civile dovrà accertare gli estremi della fattispecie penale presupposto per il risarcimento danno sulla base delle prove prodotte mentre nell’ipotesi di costituzione di parte civile nel processo penale, laddove il giudice ravvisi la responsabilità dell’imputato pronuncia sentenza di condanna e provvede anche sulle statuizioni civili, più precisamente in ipotesi che sia raggiunta la prova del danno il giudice penale condanna l’imputato alla rifusione delle spese legali alla parte offesa e al risarcimento danno diversamente qualora le prove raggiunge nel corso del procedimento siano insufficienti a quantificare esattamente il danno prodotto dal reato il giudice pronuncia sentenza di condanna generica al risarcimento del danno e rimette le parti davanti al giudice civile il quale dovrà quantificare esattamente l’ammontare del danno risarcibile (art. 593 cpp).  Va ricordato che, ai sensi dell’art. 593 cpp ,  la parte civile può chiedere al giudice penale una “provvisionale” nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova del danno cagionato dal reato: in questa ipotesi  la sentenza di condanna alla provvisionale (che è immediatamente esecutiva) impone all’imputato di saldare subito tale somma e in anticipo rispetto al processo civile competente a determinare l’esatta somma dovuta dall’imputato ai fini del risarcimento danno alla parte offesa.

 

 

 

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Pubblicato da evasimola

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