Pensione ai superstiti ( Cd reversibilità)

  Dopo la morte del coniuge, il diritto alla pensione scatta in automatico per la moglie/ marito superstite, in misura differente a seconda della presenza del numero dei figli a carico (diritto conosciuto come pensione di reversibilità ma, il termine tecnico definito dall’Inps è pensione ai superstiti).

Più precisamente la pensione ai superstiti è di due tipi:

  1. Reversibilità: se chi è deceduto era già titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità o di invalidità o inabilità;
  2. Indiretta nel caso in cui il lavoratore deceduto, anche se non ancora in pensione aveva maturato almeno 15 anni di contribuzione versata in tutta la sua vita lavorativa/previdenziale oppure in alternativa cinque anni di contribuzione di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso.

   Le quote di pensione del defunto dovuta ai familiari sono così stabilite:

  • coniuge 60%;
  • coniuge con un figlio 80%;
  • coniuge con due figli 100%;

se non c’è il coniuge:

  • un solo figlio 70%;
  • due figli 80%;
  • tre figli 100%;
  • genitore 15%;
  • due genitori 30%.

   Queste quote vengono calcolate in base a ciò che sarebbe spettato al lavoratore al momento del decesso: se il superstite, destinatario del trattamento di reversibilità possiede altri redditi, la pensione viene ridotta  percentualmente a seconda del reddito. Le soglie di riduzione sono fissate dall’articolo 1 comma 41 della legge 335/1995 (Cd Dini) e prevedono una riduzione del 25, del 40 e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite superi rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps stabilito annualmente per decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia.

   La ripartizione sopraccitata vale anche in ipotesi di coppia separata: l’Inps, nella circolare 19/2022, conformandosi alle sentenze della  Cassazione (nn 2606/2018 e 7464/2019), ha rivisto la propria posizione prevedendo che il coniuge separato con addebito o per colpa, senza diritto agli alimenti, è equiparato al coniuge superstite con diritto al trattamento di reversibilità. Il separato cessa dal diritto al trattamento, se passa a nuove nozze. In tale caso, ha diritto a un assegno pari a due annualità della pensione, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

   Il diritto previdenziale può essere trasferito anche al coniuge divorziato, in questa ipotesi si possono verificare due alternative:

  • il coniuge defunto dopo il divorzio non si era risposato e allora il superstite divorziato ha diritto alla pensione solamente se titolare di assegno di mantenimento e non risposato;
  • il coniuge defunto si era risposato e allora poiché la pensione spetta automaticamente alla moglie/marito superstite; l’ex coniuge se percepisce l’assegno di divorzio può rivolgersi al tribunale per chiedere che continuino ad assegnargli gli alimenti attraverso il trasferimento di una quota della pensione in proporzione alla durata del matrimonio. Il periodo di convivenza prematrimoniale ha un distinto ed autonomo valore giuridico ( Cass. 41960/21) che viene valutato ai fini del calcolo della durata del matrimonio.

   In caso di decesso del padre/madre la pensione superstiti, oltre che al coniuge, spetta anche i figli (naturali adottivi eccetera) purché alla data del decesso del genitore siano;

  • minori di 18 anni;
  • studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e 21 anni a carico del genitore e non impegnati in alcuna attività lavorativa;
  • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea dunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e non impegnati in alcuna attività lavorativa;
  • inabili di qualunque età a carico del genitore.

    Quando non ci sono né coniuge nei figli la pensione superstiti può essere riconosciuta ai genitori del lavoratore deceduto purché abbiano almeno 65 anni di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e alla data del decesso risultino a carico del figlio. Quando mancano o non hanno diritto alla prestazione previdenziale il coniuge, i figli, i genitori, la pensione può spettare ai fratelli celibi e alle sorelle nubili che alla data del decesso del lavoratore risultino inabili al lavoro, non titolari di pensione diretta o indiretta e a carico del lavoratore deceduto. La cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio fanno decadere il diritto alla pensione. Da quanto detto emerge che per familiari a carico si intende quei familiari che non sono economicamente autosufficienti e venivano mantenuti dal defunto.

   La domanda per la pensione indiretta e di reversibilità va presentata telematicamente all’Inps o presso un Caf.

 

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Pubblicato da evasimola

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