Le cd immissioni nella proprietà altrui

   Le nostre abitazioni sono spesso collocate all’interno di condomini o comprensori nei quali esistono spazi comuni con altri comproprietari: a causa di ciò è facile sentire il vicino che canta come una cornacchia, i bambini che giocano con la palla sui muri, il trapano la domenica mattina prima che il gallo canti oppure l’odore della bistecca cucinata negli spazi aperti.

   Diciamo la verità si può tollerare un bambino appena nato che piange la notte ma la vicina cornacchia che canta a tutte le ore proprio no!  In linea generale il diritto di proprietà si specchia e si riduce con il diritto di proprietà dei vicini e infatti l’art. 8 CEDU prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

    Quindi il vicino ha diritto di cantare come una cornacchia in casa sua per esprimere la sua personalità ma… l’art. 844 cc stabilisce “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori di scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

     Allora la domanda da porsi è: qual è la soglia oltre la quale è possibile richiedere la cessazione di quello che viene percepito come un disturbo?

    I limiti individuati negli anni dal legislatore e dalla giurisprudenza variano a seconda del tipo di immissione o più esattamente del caso concreto. Ad esempio quando le immissioni sono ritenute intollerabili ma derivano da un’attività produttiva il giudice è obbligato ad operare un bilanciamento tra la tutela del diritto al pacifico godimento della proprietà e quello alla produttività (art- 844 comma 2, cc e artt. 42, 41 Cost).

    Al fine di capire se l’immissione è tollerabile o meno è necessaria, in ambito civile, una consulenza tecnica cd percipiente cioè sono necessarie cognizioni specialistiche per valutare l’immissione in quel determinato ambiente: ad esempio l’intensità di voce della vicina cornacchia dovrà essere valutata in relazione alla propagazione del suono, delle mura ecc ma anche sulla tipologia del vicino essendo chiaro che un vicino emicranico mal sopporta un certo tipo di suono e che la salute è un bene primario. Diversamente in ambito penale il giudice valuta in base a nozioni tratte dal senso comune e dalle massime di esperienza, in questo senso la Cassazione con sentenza n. 41601/2019 ha confermato la condanna nei confronti di un uomo per il reato di disturbo alle persone per aver permesso ai propri galli di cantare di giorno e di notte, ignorando i richiami dei vicini e dell’amministratore di condominio più nel dettaglio “è stata ritenuta sussistente la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 659 cod. pen., per la cui configurabilità, come più volte precisato, non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio“. Nulla di fatto neanche sul fronte della concessione delle attenuanti, posto che l’uomo era rimasto indifferente alle sollecitazioni ricevute negli anni, manifestando anzi “una totale noncuranza nei confronti dei propri vicini – e – dimostrandosi sordo alle loro rimostranze per un prolungato temporale”.

     Ne consegue che, in assenza o inosservanza del regolamento condominiale, quando l’azione dell’amministratore cade nel nulla è possibile far cessare le immissioni moleste ex articolo 844 cc anche con il procedimento d’urgenza ex articolo 700 cpc chiedendo i danni patrimoniali e quelli non patrimoniali. Più precisamente da un punto di vista civilistico possono essere esperite due differenti azioni, di cui l’una, di natura reale, è finalizzata all’eliminazione della causa delle immissioni (tutela c.d. inibitoria), l’altra, di natura personale, al ristoro dell’eventuale danno patrimoniale (ossia il pregiudizio al pacifico godimento della proprietà privata) ex art. 2043 nonché, se esistente, il danno non patrimoniale che comprende il danno alla salute inteso come menomazione psico- fisica permanente o temporanea, il danno morale (inteso come pregiudizio per le alterazioni della normale qualità di vita) e il danno esistenziale (turbamento della vita relazionale di un individuo) ai sensi dell’articolo 2059 cc (tutela c.d. risarcitoria).(Al fine di far cessare le immissioni intollerabili il titolare può agire anche in conformità al disposto dell’art. 949 cpc cd actio negatoria)

      In sede penale invece si può denunciare chi provoca le immissioni molesti ai sensi dell’articolo 659 cp.

 

(Immagine web)

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190