L’abbandono di animali domestici

    In Italia l’abbandono degli animali domestici è vietato dall’art. 727 del codice penale. Il reato è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda che va dai 1000 ai 10.000 € si tratta pertanto di un reato contravvenzionale procedibile d’ufficio. (A seguito dell’intervento normativo del 2004, la tutela degli animali è rafforzata dall’inserimento del titolo IX bis, dedicato ai Delitti contro il sentimento per gli animali, nel libro secondo del codice penale). Il reato è sancito anche nell’art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che recita: “l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante”.

    La contravvenzione si configura nel momento in cui la persona che detiene l’animale (cane, gatto ecc) decide consapevolmente di disfarsene; detto altrimenti si ritiene responsabile non solamente il proprietario che risulta intestatario all’anagrafe ad es del cane (anche attraverso il microchip applicato sottopelle all’animale) ma chiunque lo abbia temporaneamente in custodia (Cass. pen. 2 gennaio 2019, n. 4).

    La norma, al secondo comma,  prevede il reato anche per chi è in possesso di un animale domestico in condizioni incompatibili con la sua natura, soprattutto se ne derivano gravi sofferenze. Si ritiene, in particolare, che il reato di abbandono di animali abbia ad oggetto “non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione”, Cass pen. n. 46560/ 2015). Ed invero, il reato contravvenzionale di cui all’ art. 727, comma 2, c.p., presuppone che la produzione delle gravi sofferenze sia conseguenza della detenzione dell’animale secondo modalità improprie ed allo stesso non connaturate (v. nuovamente Cass. pen. 2 gennaio 2019, n. 4, cit., che ha ritenuto che le gravi sofferenze fossero insite, di per sé, nella stessa circostanza dell’essere stati lasciati gli animali – nella specie, gatti – privi di alimentazione e di igiene da oltre due settimane; ed altresì Cass. pen. 16 gennaio 2018, n. 8036, cit.; Cass. pen. 22 marzo 2016, n. 17677, in CED Cass. pen., 2016). Quanto, poi, ai criteri per valutare la compatibilità fra la situazione in cui gli animali vengono detenuti e quella che invece richiederebbe la loro natura, si è affermato, in linea generale, che “il parametro normativo della natura degli animali richiede, per le specie più note (come ad esempio i cani, gatti, cavalli), che ci si riferisca al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali” ( Cass. pen. 8 giugno 2016, n. 46144Cass. pen. 3 luglio 2015, n. 36377Cass. pen. 17 dicembre 2014, n. 6829).

    A quanto detto si aggiunge che:

  • La sentenza n. 18892/2011 della Cassazione ha ritenuto colpevole il proprietario che, avendo smarrito in modo accidentale il suo cane, non si era preoccupato di denunciarne la scomparsa né di ritrovarlo.
  • La sentenza n. 13338 del 10 aprile 2012 ha stabilito che il mancato ritiro di un cane dal canile municipale a cui era stato in precedenza affidato dal proprietario costituisce reato di abbandono di animali, in quanto è prevedibile che il canile dopo un certo periodo di tempo si liberi di tale cane.

    È infine importante segnalare che la condotta di abbandono in questione può condurre alla ben più grave imputazione per il delitto di uccisione di animali ex art. 544 bis c.p., ove l’animale muoia a causa dell’abbandono.

   In ipotesi che si assista ad un caso di abbandono o di maltrattamenti, è importante denunciare o segnalare alle forze dell’ordine: si consiglia ad es. di prendere nota della targa dei veicoli che lasciano gli animali per strada o di fare un piccolo video.

   I cani ritrovati vengono portati presso i canili municipali con ingresso sanitario e quarantena, per poi passare al canile dove potranno essere adottati. Ricordo in conclusione che chiunque voglia prendere un “cucciolo” può rivolgersi al canile della propria città e fare una scelta responsabile d’amore: gli animali non sono giocatoli! (Il “rapporto tra proprietario e animale di affezione non è più riconducibile alla mera proprietà di un oggetto di cui il detentore avrebbe la completa disponibilità”, e che “l’animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore” (Cass. pen. 5 giugno 2007, n. 21805).

(immagine del web)

Pubblicato da evasimola

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