Il testamento scritto a mano senza notaio

Redigere un testamento olografo cioè scritto a mano libera, senza notaio e testimoni, è la forma più diretta e spontanea per stabilire cosa verrà dopo di noi. Tuttavia ai fini del rispetto del cosiddetto principio di autodeterminazione del defunto, la legge impone che il testamento rispetti dei requisiti specifici (art. 602 cc).

Innanzitutto per scrivere un testamento è necessario aver compiuto 18 anni ed avere la capacità di intendere di volere inoltre bisogna considerare che nel testamento non si possono escludere totalmente dalla successione tutte quelle figure riconosciute dalla legge come legittimari, cioè coloro che sono legati al defunto da rapporti stretti di parentela come i figli e il coniuge.

Successivamente il codice civile richiede, per la validità del testamento olografo,  la compresenza di tre requisiti essenziali (art. 602):

  1. l’autografia cioè la scrittura dell’atto in tutte le sue parti ad opera del testatore senza l’ausilio di mezzi meccanici o dell’aiuto di un terzo: il testamento per la cui redazione è intervenuto un terzo integrando la fattispecie della “Mano guidata” è inficiato da nullità. In questo senso la Cassazione  con sentenza n. 30953/2017 ha chiarito che “qualora il de cuius per redigere il testamento abbia fatto ricorso all’uso materiale di altra persona che ne abbia sostenuto o guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente per escludere il requisito dell’autografia”, indipendentemente dal fatto che la volontà del testatore sia stata rispettata o meno. In caso si assuma che la grafia del testatore appaia innaturale ed alterata, lontana dalla spontaneità del gesto grafico, sarà necessario ricorrere alla perizia grafologica. In più si osserva che proprio perché è uno scritto  a mano libera il testamento può essere redatto anche in dialetto o in una delle cosiddette lingue morte (purché conosciute dell’autore) oppure può assumere la forma della lettera sempreché siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore: in questo senso la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 42124/2021, ha stabilito che la redazione del testamento in stampatello non ne inficia la validità, è necessario soltanto che lo scritto sia riconducibile al suo autore. Per scrivere si può usare la penna, il gesso, carbone ecc e qualunque materia carta, stoffa, (Cassazione n.1089 /1959; n 920 /1963 n 394 /1965).
  2. La data secondo l’articolo 602, terzo comma cc deve contenere l’indicazione del giorno, mese, anno. La data è fondamentale in quando utile a giudicare la capacità del testatore di intendere e volere o la successione tra testamenti differenti, il testamento, infatti, è atto revocabile e può essere sostituito da altro atto fino al giorno della morte (si noti che la norma non richiede l’indicazione del luogo e dell’ora). Il Giudice può rettificare la data errata apposta in presenza di ulteriori elementi presenti nella scheda testamentaria (Cassazione civile, ordinanza n 37228/2021). Con la sentenza n. 9364/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la firma e non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio”. In caso di “data incompleta essa può essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria”. La data apposta sulla busta contenente il testamento non può “completare” la data mancante con la conseguenza che il testamento è annullabile;
  3. La sottoscrizione indica il soggetto che ha scritto testamento e deve essere apposta di propor pugno dal testatore. La sottoscrizione è essenziale all’individuazione di chi ha scritto (Cassazione n. 22420 /2013 ) non deve essere necessariamente composta da nome e cognome in quanto si può usare una sigla (se questa è riconducibile con certezza al suo autore) ovvero anche il soprannome  del testatore.

In quanto all’invalidità dell’atto si stabilisce che:

  1. il testamento è nullo quando manca l’autografia con la sottoscrizione;
  2. è annullabile per difetto di forma , su istanza di chiunque vi abbia interesse,  entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie

 In ultimo rileva che nei tempi passati si usava redigere un testamento olografo e nasconderlo in posto “segreto” nella propria abitazione tuttavia questa forma di conservazione presenta numerosi rischi: lo si può nascondere così bene da dimenticarsi dove si è nascosto oppure può essere sottratto dai malintenzionati di conseguenza è consigliabile depositarlo o presso un notaio o presso i servizi di custodia offerti dalle banche (cassette di sicurezza).

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Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190