Cosa fare quando in rete si incontra materiale pedopornografico

   La pedopornografia o pornografia infantile on-line è un reato previsto dall’articolo 600 ter  cp che consiste nel produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica immagini o video di minorenni in atteggiamenti e comportamenti sessuali espliciti, concreti o simulati, nonché qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un/a bambino/a per scopi sessuali. Il reato si configura anche se il materiale proviene da un minorenne, come nel caso del sextingin (scambio di immagini con lo smartphone) e persino la sola detenzione è reato previsto dall’articolo 600 quater cp

   Il fenomeno, iniziato con la fotografia, si è diffuso a dismisura con l’arrivo della rete Internet in quanto risulta più facile pubblicare o cercare materiale on-line mantenendo un certo livello di anonimato.

   L’utilizzo di materiale pornografico può essere propedeutico l’abuso sessuale su minorenne ed è quindi fondamentale l’attività di prevenzione ne consegue che è prioritario identificare e promuovere strategie per attivare programmi specifici che includono non solo chi perpetra e chi subisce l’abuso ma anche chi fa solo uso di materiale pornografico.

   La legge nr. 38 del 6 febbraio 2006 affida al “Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete Internet” la lotta a questo odioso crimine. “Il Centro è la risposta della Polizia di Stato ai criminali che usano la rete per delinquere senza frontiere nei confronti dei minori. E‘ istituito presso il Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e si occupa di prevenzione e repressione di questi reati. L’obiettivo primario è la difesa dei ragazzi in Internet, attraverso servizi di monitoraggio per la ricerca di spazi virtuali clandestini dove si offrono immagini e filmati di minori abusati per un turpe commercio online. Più in generale il monitoraggio continuo focalizza l’attenzione sulla scoperta di siti e dinamiche che possano rappresentare fonte di pericolo nella navigazione dei più giovani.  Più in generale il monitoraggio continuo focalizza l’attenzione sulla scoperta di siti e dinamiche che possano rappresentare fonte di pericolo nella navigazione dei più giovani. Per ciò che concerne i siti pedopornografici, la legge istitutiva individua nel Centro il punto di raccordo per la trattazione delle segnalazioni, provenienti sia da altre Forze di Polizia anche straniere, sia da cittadini, da Associazioni di volontariato e da Provider. Da tutta questa attività il Centro provvede a ricavare l’ elenco dei siti pedopornografici della Rete, la c.d. “black list”, che viene fornito agli “Internet Service Provider” perché ne venga inibita la navigazione, attraverso sistemi tecnici di filtraggio. Se navigando ci si imbatte, anche involontariamente, in uno di questi siti interdetti appare un’apposita “stop page“, pagina di blocco, contenente l’avviso di interdizione. Contribuiscono al contrasto di questi crimini anche i sistemi nazionali bancario e finanziario, tramite la mediazione della Banca d’Italia, che consente di acquisire informazioni relative alle transazioni ed alle spendite illecite sul mercato online volte all’acquisto di foto e filmati di abusi nei confronti di minori” (https://www.commissariatodips.it/profilo/centro-nazionale-contrasto-pedopornografia-on-line/index.html)
Con la stessa legge è stato istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, organismo strategico di studio e monitoraggio della prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a danno delle persone di minore età. L’Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, ed è composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato, delle Forze dell’ordine e della società civile.

    Il Centro, quale organo di raccordo operativo, dialoga costantemente con l’Osservatorio, organo di raccordo istituzionale, al quale fornisce propri dati per l’analisi e la prevenzione dell’abuso minorile. Una coalizione mondiale sotto la guida di Interpol, con la partecipazione di Europol, attua quotidianamente collaborazioni internazionali di Polizia per l’identificazione delle vittime della pedopornografia, dovunque esse risiedano.

 Accesso intenzionale a siti contenenti materiale pornografico

     La nuova legge ha come finalità dichiarata quella di porre rimedio a due procedure di infrazione promosse dalla commissione europea contro l’Italia per il vuoto di tutela penale nei confronti dei minorenne: si segnala l’inserimento dell’ipotesi delittuosa di accesso intenzionale a siti contenenti materiale pornografico inserita dall’articolo 20, comma uno, lettera a, della legge 238 del 13 dicembre 2021 entrata in vigore il 17 gennaio 2022. La nuova disciplina è stata inserita dopo il secondo comma dell’articolo 600 quater cp e punisce, con la reclusione fino a due anni e la multa non inferiore a euro 1000, chiunque acceda intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato con minori di anni 18 mediante Internet o con altri mezzi di comunicazione. Affinché si configuri il reato è quindi necessario un accesso finalizzato alla fruizione del materiale pornografico ne deriva che si deve intendere esclusa ogni condotta non pienamente consapevole. In questo modo si dà piena attuazione a quanto previsto dall’art. 5, paragrafo 3, della direttiva UE 2011/93 in cui si prescriveva agli Stati membri di adottare ogni misura necessaria a punire con almeno un anno di reclusione “l’accesso consapevole, a mezzo di tecnologia dell’informazione  e della comunicazione, a materiale per dopo pornografico”, va tenuto presente che una parte delle misure imposte dalla direttiva è stata inserita nel cd codice rosso.

 Va precisato inoltre che la locuzione senza motivo implica la discriminante perché ad esempio è lecito accedere al materiale incriminato per finalità di indagine penale. Il richiamo alla rete Internet o ad altri mezzi di comunicazione indica l’inclusione anche dei social network e delle chat di messaggistica. Si può ritenere per ragioni di ratio che la detenzione inglobi anche i cosiddetti temporary files.

 

Cosa fare

   In conclusione, laddove navigando in rete si incontri materiale pedopornografico,  bisogna segnalarlo attraverso il sito www.commissariatodips.it  (oppure Youpol, https://www.poliziadistato.it/articolo/135e74a0112e9af858848025) al fine di facilitarne la rimozione e consentire le specifiche attività investigative su chi detiene quel materiale, chi lo diffonde, chi lo produce ma soprattutto per identificare i minori abusati presenti nell’immagine stroncando gli abusi e assicurando loro l’aiuto necessario. Si precisa che la segnalazione è indice di “buona fede” e che chi segnala non incorre in nessun problema diversamente non segnalare di aver inavvertitamente scaricato materiale pedopornografico può indicare, a chi sta indagando e poi al giudice, che la detenzione sia voluta.

   Parallelamente se si ravvisa un rischio per il benessere psicofisico dei minorenni coinvolti nella visione di questi contenuti è bene rivolgersi ai servizi sociosanitari del proprio territorio come ad es. consultori familiari, servizi di neuropsichiatria infantile eccetera. Infine è fondamentale una discreta vigilanza genitoriale sull’uso della rete.

 (Immagine web)

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190